Funzionario delegato - Verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire un pagamento nei confronti di ausiliari del magistrato – Precisazioni in merito al DURC – Circolare MEF – RGS n. 19 del 22 maggio 2018

provvedimento 14 marzo 2019

La circolare MEF-RGS n. 19 del 22/5/2018 precisa che la verifica di regolarità contributiva posta in essere dal funzionario delegato nei confronti del beneficiario dell’ordinativo secondario di spesa, “anche laddove i compensi liquidati attengano ad incarichi fiduciari ad personam conferiti dal magistrato al fine di soddisfare particolari esigenze processuali”, avviene “nella fase del pagamento”.

La circolare MEF-RGS n. 13 del 21/3/2018, riguardo all’obbligo di verifica scaturente dall’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, richiama l’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al quale “in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC … la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.

L’obbligo di verifica contributiva previsto dall’art. 48-bis deve essere raccordato anche con il meccanismo dell’intervento sostitutivo previsto dal codice dei contratti pubblici. In tale ipotesi, sottolinea la circolare, può emergere un potenziale conflitto tra le due normative allorché, in sede di pagamento, si sia verificato l’inadempimento contributivo e l’inadempimento fiscale; la soluzione indicata è quella secondo cui, in questo caso, la verifica deve essere effettuata con riferimento all’importo che residua a seguito dell’intervento sostitutivo, sempreché detto importo risulti superiore alla soglia dei 5 mila euro.

 

 


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