Controllo sui provvedimenti del giudice – Limiti – Possibile danno erariale

provvedimento 22 maggio 2018

Ministero dell’economia e delle finanze
Circolare 22 maggio 2018

Controllo sui provvedimenti del giudice – Limiti – Possibile danno erariale

I decreti di pagamento emessi dal magistrato non possono, di per sé, costituire oggetto di rilievo in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti delle spese di giustizia resi dai funzionari delegati presso gli uffici giudiziari, da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato, non potendosi travalicare, in tale contesto, il limite dell’esame degli atti di gestione dei funzionari delegati. Ciò nondimeno, non può certamente sostenersi l’irrilevanza di eventuali irregolarità, potenzialmente foriere di danno erariale, rinvenibili nelle spese dei funzionari delegati presso gli uffici giudiziari, aventi titolo in un decreto di liquidazione del magistrato, stante quanto disposto dallo stesso articolo 172 del T.U. delle spese di giustizia, a norma del quale “I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa”. Proprio in considerazione di tale previsione, il Ministero della giustizia, con nota 21 dicembre 2017, ha prospettato la possibilità di un dialogo cooperativo tra magistrato e funzionario delegato, fermo restando che quest’ultimo non può esimersi, in ogni caso, dall’eseguire i pagamenti disposti dal magistrato. Alla luce delle considerazioni svolte, restano fermi i profili di competenza del giudice contabile e gli obblighi di denuncia di danno erariale, previsti dalle singole leggi di settore, nonché, dagli articoli 52 e 53 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile.


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