Funzionario delegato - Funzionario delegato al pagamento - Rilievi a seguito della formazione del titolo - Funzione e scopo - Obbligo di procedere al pagamento - Sussiste - Possibilità di segnalare possibile danno erariale - Sussiste

provvedimento 29 maggio 2018

In materia di titolo di pagamento (ex artt. 82, 83, 168 d.P.R. n. 115 del 2002), nel lasso temporale che intercorre dalla pubblicazione del decreto di pagamento alla scadenza del termine per proporre opposizione, là dove il termine di impugnazione non sia ancora decorso, il funzionario delegato ben può segnalare gli eventuali vizi riscontrati all’ufficio del pubblico ministero, quale organo titolare del potere di impugnazione ai sensi del menzionato art. 170. Decorsi i termini per proporre opposizione, il decreto di pagamento diventa definitivo e non più modificabile. In questa fase la segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate dal funzionario delegato sul decreto di liquidazione da porre in pagamento, non ha lo scopo di provocare una modifica del decreto o il suo annullamento da parte del magistrato.

Trattasi di una segnalazione che consente al funzionario delegato di porsi al riparo da possibili contestazioni e responsabilità di tipo erariale e allo stesso tempo pone il magistrato nella condizione di valutare il provvedimento emesso e di valutare, per il futuro, la possibilità di impostare il decreto di pagamento secondo differenti parametri. Il rapporto tra funzionario delegato e magistrato è, in questo caso, improntato a spirito di leale collaborazione, mediante un dialogo costruttivo finalizzato a generare modelli di condotta operativi, conformi ai parametri legali di riferimento. Una volta che la segnalazione è stata fatta, il funzionario deve procedere ai relativi ordini di pagamento: non è cioè ammissibile una condotta del funzionario che, a fronte di irregolarità o vizi – tali ritenuti magari in contrasto all’opinare del magistrato autore del decreto – si limiti a non eseguire il titolo, lasciandolo giacere tra le procedure inevase ed assumendo così una condotta inadempitiva rispetto ai proprio obblighi di servizio. A tacer d’altro, questa condotta è in palese contrasto con il dovere di eseguire il pagamento ed è certamente idonea a generare ipotesi di responsabilità in capo alla Pubblica amministrazione, tali da poter giustificare un rimprovero contabile e disciplinare a carico del funzionario stesso. Una volta segnalate al magistrato le irregolarità che ritiene di avere riscontrato nel decreto di pagamento e dopo avere emesso il relativo ordine di pagamento, il funzionario potrà valutare l’opportunità di portare a conoscenza della competente Procura della Corte dei Conti le citate irregolarità (art. 52, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n.174 ed art. 1, commi 3 e 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).


Struttura di riferimento

Provvedimento 29 maggio 2018 - Attività e controlli del funzionario delegato per le spese di giustizia - RIF. prot. DAG n. 23752 del 3.02.2018

 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I – Affari civili interni

Al sig. Presidente della Corte di appello di Genova
(rif. prot. 826/18)

Oggetto: Quesiti in materia di spese di giustizia - attività e controlli del funzionario delegato per le spese di giustizia - Rif. prot. DAG n. 23752 del 3.02.2018

Sintesi dei quesiti
Con la nota in oggetto codesta Corte di appello ha posto i seguenti quesiti:

  1. “se il funzionario delegato debba provvedere all’emissione dell’ordinativo di pagamento verificando esclusivamente la conformità della registrazione della spesa al quantum liquidato dal giudice”,
  2. “se la denuncia alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 26/8/2016, n. 174, competa al funzionario delegato ovvero, come sembrerebbe più logico, al responsabile del servizio spese anticipate presso l’ufficio finanziario al quale appartiene il magistrato che ha provveduto alla liquidazione”.

Osservazioni
Come evidenziato da codesta Corte di appello, questa Direzione generale ha già affrontato la problematica connessa alle responsabilità del funzionario delegato rispetto all’esecuzione del provvedimento di liquidazione degli onorari emesso dal magistrato.

In particolare è stato affermato che:

  • “il funzionario delegato, qualora, a seguito dell’attività di riscontro rilevi che una spesa sia stata disposta in difformità da quanto stabilito da norme di legge, sia, prima di tutto, tenuto a segnalare la questione al magistrato che ha provveduto sulla liquidazione” (nota DAG n. prot. 82211.U del 13.06.2013);
  • tale comportamento è applicabile anche alle liquidazioni degli onorari disposte in favore dei CTU nominati nei procedimenti cd. “de potestate”, laddove il funzionario delegato, prima di procedere al pagamento dei decreti di liquidazione evidenzia al magistrato che gli onorari liquidati non possono considerarsi “rientranti nell’accezione di cui all’art. 143 del T. U. spese di giustizia” (spese anticipate dall’erario), (nota DAG n. 142299 del 25.09.2015);
  • è da considerarsi corretto il comportamento del funzionario delegato che a seguito di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal magistrato su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, non ha posto in esecuzione il provvedimento di liquidazione degli onorari in favore dell’avvocato della parte inizialmente ammessa al beneficio. Tale comportamento è da avallare sia in considerazione della efficacia “ex tunc” del provvedimento di revoca, sia “in considerazione di quanto stabilito dall’art. 172 del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua i funzionari amministrativi quali “responsabili ... dei pagamenti da loro ordinati” e li obbliga al risarcimento del danno subito dall’erario a causa di eventuali errori o irregolarità delle loro disposizioni”, (nota DAG n. 206562 del 3.11.2017).

Tenuto conto di tali preliminari considerazioni, si rappresenta che nella procedura che porta all’emissione dell’ordine di pagamento a favore dell’avvocato o dell’ausiliario del magistrato, rilevano tre distinti profili e precisamente:

  1. il titolo che dispone il pagamento;
  2. l’esecuzione del titolo da parte del funzionario delegato;
  3. la responsabilità erariale e contabile del funzionario delegato.


Punto a) - Il titolo di pagamento
Come noto, il titolo di pagamento è costituito dal decreto di pagamento (artt. 82, 83 e 168 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002), emesso dal magistrato che procede e comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. Il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo (“Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione” – art. 168, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002) e può essere opposto ai sensi dell’articolo 170 del citato Testo Unico.

Come tutti i provvedimenti emessi al di fuori dell’udienza, il decreto di pagamento deve essere depositato (“pubblicato”) dalla cancelleria del magistrato che lo ha emesso e dalla stessa comunicato.

Un primo controllo sul decreto di pagamento viene quindi svolto dalla cancelleria del magistrato come avviene, del resto, per tutti i provvedimenti che necessitano di un deposito/pubblicazione.

Dalla comunicazione decorrono i termini per proporre opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.L’opposizione è disciplinata dall’art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011,n. 150. Il termine per proporre impugnazione è di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (v. Corte Cost., 12 maggio 2016 n. 106; nota DAG n.148412 del 9 novembre 2012).

In questo lasso temporale- che intercorre dalla pubblicazione del decreto di pagamento alla scadenza del termine per proporre opposizione- là dove il termine di impugnazione non sia ancora decorso, il funzionario delegato ben potrebbe segnalare gli eventuali vizi riscontrati all’ufficio del pubblico ministero, quale organo titolare del potere di impugnazione ai sensi del menzionato art. 170.


Punto b) - esecuzione del titolo da parte del funzionario delegato
Decorsi i termini per proporre opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, il decreto di pagamento diventa definitivo e non più modificabile, come correttamente evidenziato da codesto ufficio( v. Corte Cost., 24 settembre 2015 n. 192 che espressamente esclude il potere del giudice di revocare in autotutela ed ex officio il proprio decreto). In altri termini, i provvedimenti di liquidazione non restano nella disponibilità del giudice che li ha emessi, e sono emendabili solo in sede di (eventuale) impugnazione.

In questa fase la segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate dal funzionario delegato sul decreto di liquidazione da porre in pagamento, non ha lo scopo di provocare una modifica del decreto o il suo annullamento da parte del magistrato.

Trattasi, come più volte indicato, di una segnalazione che consente al funzionario delegato di porsi al riparo da possibili contestazioni e responsabilità di tipo erariale e allo stesso tempo pone il magistrato nella condizione di valutare il provvedimento emesso e di valutare, per il futuro, la possibilità di impostare il decreto di pagamento secondo differenti parametri.

Il rapporto tra funzionario delegato e magistrato è , in questo caso è , improntato a spirito di leale collaborazione, mediante un dialogo costruttivo finalizzato a generare modelli di condotta operativi, conformi ai parametri legali di riferimento.

Questa Direzione generale è consapevole della circostanza che il decreto di pagamento è pur sempre manifestazione dell’esercizio della funzione giurisdizionale del magistrato, rispetto alla quale non vi è alcun margine di intervento né da parte del funzionario delegato né da parte di questa articolazione ministeriale.

Tuttavia, si ritiene che la segnalazione del funzionario delegato rappresenti un comportamento virtuoso della pubblica amministrazione che pone in essere ogni intervento necessario per ridurre le ipotesi di danno erariale.

In questo modo dovrebbe essere scongiurato l’instaurarsi del contenzioso, cosi come evidenziato da codesto ufficio.

E’ bene segnalare che, cosi riassunti i parametri entro cui dovrebbe collocarsi la condotta del funzionario delegato, non è invece ammissibile una condotta di quest’ultimo che, a fronte di irregolarità o vizi- tali ritenuti magari in contrasto all’opinare del magistrato autore del decreto- si limiti a non eseguire il titolo, lasciandolo giacere tra le procedure inevase ed assumendo così una condotta inadempitiva rispetto ai propri obblighi di servizio. A tacer d’altro, questa condotta è in palese contrasto con il dovere di eseguire il pagamento ed è certamente idonea a generare ipotesi di responsabilità in capo alla Pubblica amministrazione, tali da poter giustificare un rimprovero contabile e disciplinare a carico del funzionario stesso.

Ecco perché deve ritenersi che, effettuata la segnalazione, non potendo il magistrato modificare il decreto di pagamento, il funzionario debba procedere ai relativi ordini di pagamento.

In questo modo dovrebbe essere scongiurato l’instaurarsi del contenzioso, così come evidenziato da codesto ufficio.


Punto c) - la responsabilità erariale e contabile
Il modus operandi delineato nei precedenti punti a) e b), ha quindi la finalità di garantire il funzionario delegato da possibili responsabilità erariali.

Come noto, infatti, l’articolo 172 del citato Testo unico sulle spese di giustizia dispone che “I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall’erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa”.

Si ritiene tuttavia opportuno rammentare che il funzionario delegato, una volta segnalato al magistrato le irregolarità che ritiene di avere riscontrato nel decreto di pagamento e dopo avere emesso il relativo ordine di pagamento, potrà valutare l’opportunità di portare a conoscenza della competente Procura della Corte dei Conti le citate irregolarità (art. 52, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n.174 ed art. 1, commi 3 e 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Appare necessario precisare, infine, che l’attività del funzionario delegato è sottoposta alla verifica contabile del Ministero dell’economia e delle finanze al quale codesta corte di appello potrà formulare ogni eventuale ulteriore richiesta di chiarimento, non potendo questa Direzione generale esprimere pareri in materie che esulano dalla propria competenza.


Risposta ai quesiti

Orbene, riassumendo, si può rispondere ai quesiti in esame come a seguire:

Quesito 1: se il funzionario delegato debba provvedere all’emissione dell’ordinativo di pagamento verificando esclusivamente la conformità della registrazione della spesa al quantum liquidato dal giudice.

Risposta: l’attività di controllo del funzionario delegato dovrebbe svolgersi secondo le indicazioni operative delineate nelle premesse e ai punti a) e b) della presente nota.
 

Quesito 2: se la denuncia alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 26/8/2016, n. 174, competa al funzionario delegato ovvero, come sembrerebbe più logico, al responsabile del servizio spese anticipate presso l’ufficio finanziario al quale appartiene il magistrato che ha provveduto alla liquidazione”

Risposta: la risposta a tale quesito non rientra nella competenza di questa Direzione generale trattandosi di interpretazione ed applicazione di norme relative al codice di giustizia contabile.

Roma, lì 29 maggio 2028

Il Direttore Generale
Michele Forziati