Spese di giustizia - Mancato pagamento dell’anticipazione forfettaria dai privati all’erario nel processo civile – Applicabilità della sanzione prevista dall’art. 285 T.U spese di giustizia

provvedimento 16 agosto 2017

L’ufficio giudiziario non può rifiutare l’iscrizione telematica di un atto processuale quando non risulti versato l’importo forfettario di cui all’ art. 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, atteso che la previsione normativa dell’articolo 285 del medesimo Testo Unico si riferisce al solo deposito cartaceo. Più in particolare, il rifiuto degli atti da parte del cancelliere, così come strutturato nella previsione dell’articolo 285, comma 4, citato, si può applicare solo al deposito eseguito direttamente presso la cancelleria che, in base agli articoli 165 e 166 del c.p.c., all’art. 72 disp. att. c.p.c. ed all’art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, prima dell’introduzione del processo civile telematico, rappresentava la modalità di deposito genericamente prevista dalla legge.


Struttura di riferimento

Legislazione