Spese di giustizia - Conflitti di attribuzione – Nomina di Avvocato del libero foro per la rappresentanza in giudizio – Relativa spesa – Imputazione nel capitolo delle spese di giustizia – Chiarimenti

provvedimento 2 febbraio 2018

Accade con frequenza che, nel caso di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, gli uffici giudiziari coinvolti nel conflitto decidano di essere difesi e rappresentati in giudizio da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, così come è espressamente consentito dall'art. 37, l. 11 marzo 1953, n. 87.  La spesa relativa al pagamento degli onorari di difesa è imputata al capitolo delle spese di giustizia. Ora, poiché tale forma di difesa appare, per ovvie ragioni, particolarmente onerosa, si richiama l'attenzione sulla circostanza che lo stesso art. 37 cit. consente agli organi interessati dal conflitto, diversi dal Governo, di stare in giudizio anche personalmente. Appare dunque auspicabile che gli uffici giudiziari, quando non ritengano, come avviene nella maggior parte dei casi, che le argomentazioni sufficienti a sostenere la posizione dell'ufficio siano già contenute nel provvedimento con il quale il conflitto viene sollevato, facciano ampio, se non esclusivo, ricorso alla facoltà di stare in giudizio personalmente, determinando così un consistente contenimento della spesa.

 

 

 

 

 


Struttura di riferimento

Legislazione