Funzionario delegato - Provvedimento di liquidazione emesso dal magistrato – Restituzione degli atti da parte del funzionario delegato

provvedimento 21 dicembre 2017

Con riguardo al comportamento del funzionario delegato che “non procede all’emissione dei mandati di pagamento, nei casi in cui nel decreto di liquidazione sia stato previsto che il pagamento del compenso venga posto a carico dell’Erario”, si ritiene di non poter censurare la restituzione dei provvedimenti di liquidazione al magistrato che li ha emessi in quanto la normativa vigente prevede che “I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa” (articolo 172 del d.P.R. n. 115 del 2002). In ogni caso, il magistrato può sempre confermare i provvedimenti di liquidazione rifiutati dal funzionario delegato; quest’ultimo dovrà procedere al pagamento delle spettanze liquidate valutando, all’esito, l’opportunità di segnalare alla competente Procura della Corte dei Conti le irregolarità che ritiene di individuare nel titolo di pagamento (art. 52, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n.174 ed art. 1, commi 3 e 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).