Coppie di nazionalità diverse: Separazione e divorzio

aggiornamento: 27 marzo 2020

  • È possibile il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?

    È previsto il patrocinio a spese dello Stato e quindi è possibile farsi assistere da un avvocato senza dover affrontare le spese di difesa e le altre spese processuali.

    Del patrocinio a spese dello Stato può usufruire anche il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia. Per le condizioni di ammissione a tale beneficio si rinvia alla legge 1990/217.

    Poiché la domanda va presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati possono essere consultati i relativi siti web (per il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma) nonché il sito del Ministero della giustizia.

    Riferimenti normativi:

    Legge 1990 n. 217, come modificata dalla legge 2001, n.134. (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti)

  • È possibile il ricorso in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?

    Le sentenze di separazione giudiziale, di divorzio o di annullamento del matrimonio sono suscettibili di impugnazione mediante il mezzo dell’appello. Le sentenze non definitive in materia di divorzio (per esempio quelle che pronunciano sullo status) o di separazione (per esempio quando la causa prosegue per la pronuncia sull’addebito o sull’assegno) non sono suscettibili di appello differito (cioè unitamente alla sentenza definitiva), ma devono essere impugnate nei termini di legge.

  • È possibile il riconoscimento di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?

    In materia trova applicazione il regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, che prevede una procedura comune a tutti i Paesi della U.E.

    Il riconoscimento è automatico, quindi non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di decisione di divorzio, separazione, annullamento contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione.

    Ma ogni parte interessata può anche far dichiarare che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta; i motivi di non riconoscimento sono espressamente previsti dal regolamento.

    L’istanza (nella forma del ricorso) si propone alla corte di appello territorialmente competente (con riferimento al luogo di attuazione della decisione, in applicazione delle norme interne). Il giudice decide senza indugio (anche senza contraddittorio) e la decisione viene comunicata al richiedente.

  • Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro e procedure applicabili?

    Contro la decisione sul riconoscimento ciascuna delle parti può proporre opposizione davanti alla corte di appello che ha adottato il provvedimento, nel termine di un mese dalla sua notificazione (due mesi se la controparte è residente in uno Stato diverso). 

    In questa seconda fase vanno rispettate le regole del contraddittorio e trovano applicazione le ordinarie disposizioni sul processo contenzioso. Contro la sentenza che decide sull’opposizione è ammesso ricorso per cassazione (V. allegati al Regolamento).

  • Quale è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?

    La legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di divorzio; nel caso di coniugi con diversa cittadinanza, la ricerca della legge applicabile viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice che dovrà individuare il paese in cui la vita coniugale è prevalentemente localizzata.

    Se la legge straniera in concreto applicabile non prevede la separazione personale e il divorzio, troverà applicazione la legge italiana (art. 31 legge 1995, n. 218), prevalendo in tal caso la lex fori. Al riguardo, va in particolare rilevato che l’applicazione della legge italiana non presuppone la cittadinanza italiana del coniuge richiedente e può essere invocata anche da uno straniero, sia in un matrimonio misto sia in un matrimonio tra stranieri.

    Con riferimento alle ipotesi formulate nel quesito, ai coniugi italiani che abbiano presentato in Italia domanda di separazione o di divorzio sarà applicabile la legge italiana, anche se non residenti in Italia; se si tratta di coniugi di nazionalità diversa, troverà applicazione la legge dello Stato nel quale si è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale; ma se detta legge non conosce gli istituti della separazione o del divorzio il giudice (italiano) applicherà la legge italiana.

    La separazione personale dei coniugi implica la cessazione dell’obbligo di convivenza derivante dal matrimonio. La separazione di fatto è priva di effetti (fatte salve le situazioni anteriori alla legge di riforma del 1975, n. 151).

    Per effetto della separazione non viene meno il rapporto coniugale, ma si ha solo un’attenuazione del vincolo.

    La separazione legale può essere giudiziale o consensuale.

    Riferimenti normativi::

    REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 - Codice Civile

    la disciplina di carattere sostanziale è contenuta nel codice civile (articoli 150 e seguenti del codice civile; in materia successoria articoli 548 e 585 codice civile).

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