Gestori della crisi di impresa - Albo - Iscrizione

aggiornamento: 18 marzo 2024

Avviso 18 marzo 2024
 

Nell'area riservata del portale è tuttora possibile effettuare mediante PagoPA il versamento del contributo annuo di mantenimento dell'iscrizione di € 50,00 per l’anno 2024.

Il pagamento – anche ove effettuato con diverse modalità – può essere in ogni caso documentato attraverso le apposite funzionalità del portale, entro il 30 aprile p.v. (v. art. 8, comma 4 del d.m. n. 75/2022); in tal caso, non è necessario l’invio a mezzo PEC della ricevuta.

Si ricorda che, a fronte della mancata attestazione di pagamento entro il 30 aprile di ciascun anno, è prevista - ai sensi dell’art. 8, comma 5 del d.m. n. 75/2022 - la sospensione dell’iscritto e che - a mente del successivo comma 6 - il perdurante omesso pagamento protratto per ulteriori 6 mesi, è causa di cancellazione dall’albo.


Vai al portale dell'albo dei gestori della crisi di impresa

 

Per comunicare variazioni sui dati anagrafici o sui requisiti di iscrizione, nonché per le ulteriori comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 3, all'articolo 10, comma 2 e all'articolo 11 del d.m. 75/2022, inviare apposita contestuale comunicazione a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica:

A questi indirizzi NON possono essere trasmessi titoli, certificazioni o altro tipo di documenti per la loro valutazione preliminare.
Il deposito delle integrazioni documentali eventualmente richieste dovrà essere effettuato esclusivamente mediante upload nell’applicativo dedicato.

 


Per informazioni sui requisiti e le modalità di iscrizione all’Albo, consultare le circolari esplicative e le FAQ pubblicate qui

 


La Convenzione 22 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative alla tenuta dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza previsto dagli articoli 356 e ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , disciplina i rapporti tra il Ministero della giustizia ed Equitalia giustizia S.p.A. ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria affidata ad Equitalia Giustizia S.p.A. nell’ambito del procedimento amministrativo di verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 3 marzo 2022 n. 75 per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 e ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, propedeutica all’iscrizione stessa, attività quest’ultima che rimane del soggetto individuato quale responsabile dell’albo ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. c) del decreto citato.


La Circolare 13 marzo 2023 contiene Ulteriori precisazioni sui Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento.


Con Convenzione del 2 dicembre 2022, approvata con decreto del Capo di Gabinetto del 14 dicembre 2022, è affidato ad Equitalia-Giustizia - per la fase di avvio delle iscrizioni all'albo di cui all'art. 356 e ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - l’espletamento dell’attività istruttoria nell’ambito del procedimento amministrativo di verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 3 marzo 2022 n. 75. 


L'attività istruttoria resta tuttavia imputabile al responsabile dell’albo, come individuato dall’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale 3 marzo 2022 n. 75.


Avviata la CREAZIONE dell’ALBO dei SOGGETTI INCARICATI dall'AUTORITÀ GIUDIZIARIA delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste all'articolo 356 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

dalle ore 12 del 5 gennaio 2023 è possibile fare domanda d'iscrizione nel portale “Albo dei gestori della crisi di impresa


Per l’iscrizione è previsto il versamento del contributo di 150 euro come disposto dall'articolo 8 del decreto 3 marzo 2022 n. 75

Per il contributo di iscrizione all’albo, fare bonifico bancario o postale a favore di Tesoreria provinciale di Roma, all'IBAN: IT42B0100003245348011241324

Nella causale del bonifico inserire la dicitura: “ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI”.
 

È possibile il pagamento tramite PagoPA

  

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nell’ambito di una riforma complessiva della disciplina della crisi d’impresa, ha istituito, con l’articolo 356, l’albo nazionale dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico dell’autorità giudiziaria, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

 

Il citato articolo 356 individua i soggetti che possono ottenere l’iscrizione al nuovo albo in coloro che siano in possesso, anzitutto, dei requisiti di cui al successivo articolo 358, comma 1, ovverosia:

 

“a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale”.

 

Come previsto dall’articolo 356, comma 2, in caso di studi professionali associati, tali requisiti devono essere in possesso di tutti i componenti dello studio. Nel caso di società tra professionisti, è sufficiente invece che i medesimi requisiti siano in possesso del legale rappresentante nonché dei soci persone fisiche che si intendano designare quali responsabili delle procedure.

 

Gli ulteriori requisiti necessari all’iscrizione sono individuati, dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 356, nella formazione e nell’onorabilità. In sede di primo popolamento dell’albo, il requisito della formazione iniziale può essere sostituito dalla specifica esperienza pregressa dell’interessato, documentata attraverso la nomina, alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 356 (16 marzo 2019), in almeno due procedure negli ultimi quattro anni immediatamente precedenti la stessa data, quale curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale.


Per chiarimenti in ordine agli obblighi formativi e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento consultare la CIRCOLARE 19 gennaio 2023
 

I requisiti suddetti e le modalità attraverso le quali è possibile dimostrarne il possesso, sono ulteriormente precisati dall’articolo 4 del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75, contenente il regolamento sul funzionamento dell’albo.

Ai fini dell’iscrizione, è richiesto altresì il pagamento di apposito contributo, fissato dall’articolo 8, comma 1 del decreto ministeriale citato, in € 150,00 e pagabile, ai sensi del successivo articolo 9, mediante le seguenti modalità:

“a) versamento con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) versamento mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; d) versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato”.

 

In proposito, si rappresenta che la modalità di pagamento PagoPA sarà disponibile a breve e che, nel frattempo, è possibile effettuare versamenti sull’IBAN IT42B0100003245348011241324, dimostrando l’avvenuto pagamento mediante produzione della relativa ricevuta di versamento.

Quanto alle società tra professionisti ed agli studi professionali, ciascun ente dovrà pagare ai fini dell’iscrizione l’importo di € 150,00, a prescindere dal numero di soci o associati che intenda iscrivere.

 

Si precisa altresì che ciascun interessato, individualmente, può essere iscritto all’albo alternativamente in qualità di professionista (articolo 358, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 14/2019) ovvero di incaricato di funzioni di amministrazione direzione e controllo in società di capitali o in società cooperative (articolo 358, comma 1, lett. c) del medesimo decreto). Lo stesso interessato, tuttavia, può essere al contempo iscritto quale legale rappresentante o socio di una società tra professionisti e/o quale associato di uno studio professionale (articolo 358, comma 1, lett. b) dello stesso decreto), cumulando l’iscrizione uti singulo con l’iscrizione quale componente di una società tra professionisti e/o di uno studio associato.

 

A mente dell’articolo 4, comma 6 del decreto ministeriale n. 75/2022, la domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente in modalità telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto di cui al precedente articolo 3, comma 5, ovverosia attraverso l’apposito portale Albo dei gestori della crisi di impresa che, all’esito dell’inserimento dei dati e del caricamento dei documenti, consente di generare la domanda in file pdf (secondo il modello approvato dal responsabile ai sensi dell’articolo 4, comma 1), firmarla digitalmente e inoltrarla al responsabile dell’albo per la valutazione. È esclusa, pertanto, la possibilità di presentare la domanda mediante elaborazione ed invio – via posta, pec o mail ordinaria – di modelli cartacei o file autonomamente compilati.

 

All’esito delle operazioni straordinarie di primo popolamento, iniziate il 5 gennaio 2022 alle ore 12:00, l’albo sarà reso pubblico e accessibile a decorrere dal 1° aprile 2022.

 




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