Circolare 19 gennaio 2023 - Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Modalità di documentazione

19 gennaio 2023

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli affari interni
Ufficio II – ordini professionali ed albi

 

Al Consiglio nazionale forense
al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
e, p.c.,
al sig. Capo di Gabinetto
al sig. Capo del Dipartimento
a Equitalia Giustizia S.p.A.


OGGETTO: Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Modalità di documentazione

Come noto, l’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, ha istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza (in breve “albo”).

Il citato articolo 356 individua i soggetti che possono ottenere l’iscrizione al nuovo albo in coloro che siano in possesso, anzitutto, dei requisiti di cui al successivo articolo 358, comma 1, ovverosia: “a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale”.

Gli ulteriori requisiti necessari all’iscrizione sono individuati, dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 356, nella formazione e nell’onorabilità.

In particolare, il comma 2, per quanto qui rileva, precisa che “Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali … La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento  …”.

Tali requisiti sono stati ulteriormente specificati dall’articolo 4 del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75 (“Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), adottato in attuazione dell’articolo 357 del decreto legislativo cit. al fine di stabilire, tra l’altro, “a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356”.

Il predetto articolo 4, in particolare, richiede al comma 2, lett. d), che l’interessato alleghi alla domanda di iscrizione, da presentarsi con le modalità informatiche di cui al successivo articolo 5, comma 6, “la certificazione comprovante l’assolvimento degli obblighi formativi, di cui all’articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura”.

Stabilisce, inoltre, il successivo comma 3 che “In sede di prima formazione dell’albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all’articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice”.

Infine, i successivi commi 4 e 5 disciplinano ulteriormente le modalità di documentazione dei requisiti, disponendo, per quanto qui interessa, che “La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere … d) …, può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” (comma 4); e che “La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al … comma 3, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina” (comma 5).

Va ricordato, da ultimo, che la Scuola Superiore della Magistratura, in adempimento di quanto disposto dall’articolo 356, comma 2, ha adottato in data 7 novembre 2019, con prot. n. 16218, le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Ebbene, la complessiva disciplina appena citata ha dato luogo, in occasione dell’avvio delle operazioni straordinarie di primo popolamento dell’albo, ad alcuni dubbi interpretativi, che si intende nella presente sede chiarire, anche al fine di consentire un ordinato svolgimento dell’attività di presentazione delle domande da parte degli interessati.

  1. Corsi di formazione iniziale utili ai fini dell’iscrizione.
  1. Enti erogatori della formazione

Va precisato anzitutto che, ai fini dell’iscrizione, è necessario dimostrare di avere frequentato un corso di formazione che soddisfi i requisiti “di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), … del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni”.

Tale disposizione – come noto, dettata in materia di formazione dei gestori della crisi da sovraindebitamento – richiede il “possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università pubbliche o private”.

Il comma 2 appena richiamato menziona, in particolare, “le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai”.

L’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per quanto qui interessa, stabilisce che “Le Università … possono attivare corsi di perfezionamento … anche a seguito di convenzioni … con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi”.

Ne discende che, ai fini dell’iscrizione nell’albo, è necessario che l’interessato abbia frequentato un corso di perfezionamento erogato da una università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202.

Non possono invece essere considerati validi ai fini dell’iscrizione all’albo i corsi erogati da enti, pubblici o privati, senza convenzione con alcuna università, né i corsi erogati da enti diversi da quelli indicati dall’articolo 4, comma 2 cit., benché abbiano eventualmente stipulato dette convenzioni.

  1. Durata della formazione iniziale

Quanto alla durata minima del corso di formazione iniziale, l’articolo 356, comma 2, è chiaro nello stabilire che “per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore”.

La durata di duecento ore indicata dall’articolo 4, comma 5, lett. b) del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, deve pertanto intendersi riferita esclusivamente alla categoria di cui all’articolo 358, comma 1, lett. c), ovverosia a “coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative”.

Ove questi ultimi, pur richiedendo l’iscrizione all’albo quali appartenenti alla categoria di cui alla lett. c), si trovino tuttavia ad essere altresì iscritti ad uno degli ordini professionali sopra menzionati, si ritiene applicabile anche per essi il limite delle quaranta ore, alla luce della particolare qualifica professionale rivestita.

  1. Oggetto della formazione iniziale

Benché l’articolo 4, comma 5, lett. b) del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, individui espressamente le materie oggetto di formazione, deve ritenersi applicabile in via esclusiva alla formazione in esame la disposizione – speciale e di rango sovraordinato – di cui all’articolo 356, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che demanda alla Scuola Superiore della Magistratura l’adozione delle linee guida generali per la definizione dei programmi
dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La formazione iniziale valida ai fini dell’iscrizione è pertanto esclusivamente quella conforme a tali linee guida, le quali, nella versione attualmente vigente, risalente al 7 novembre 2019, non individuano specifici programmi dei corsi ma evidenziano piuttosto “i punti concettuali generali su cui articolare la formazione dei professionisti della crisi d’impresa” (v. linee guida, pag. 3).

Orbene, è noto che con decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, sono state apportate rilevanti modifiche al codice della crisi d’impresa, sulle quali i corsi di formazione erogati sino al mese di luglio 2022 (epoca della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto da ultimo cit.) non hanno potuto evidentemente soffermarsi.

Cionondimeno, deve ritenersi che, chi abbia frequentato sino a quell’epoca corsi di formazione conformi alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura abbia correttamente adempiuto agli obblighi di formazione iniziale imposti dall’articolo 356, comma 2 cit., senza che, ai fini dell’iscrizione all’albo, debba dimostrare di essersi aggiornato alla riforma intervenuta nel 2022.

Va da sé che i corsi di formazione iniziale erogati a decorrere dal mese di luglio 2022, pur vertendo sui “punti concettuali generali” di cui alle linee guida del 2019, non possono non aver tenuto conto della riforma medio tempore intervenuta. Ne discende che chi abbia frequentato, a decorrere dal mese di luglio 2022, corsi di formazione conformi alle linee guida del 2019 quanto ai “punti concettuali generali”, ma che abbiano tenuto conto anche della riforma intervenuta, ha parimenti correttamente adempiuto agli obblighi di formazione iniziale imposti dall’articolo 356, comma 2 cit.

Ne deriva ulteriormente che, al contrario, una formazione iniziale avente a oggetto esclusivamente la riforma intervenuta a luglio 2022, senza vertere altresì sugli ulteriori “punti
concettuali generali” di cui alle linee guida del 2019 (con aggiornamento, ovviamente, dei punti sui quali la riforma ha inciso in modo rilevante, sostituendo gli istituti originari con nuovi attuativi della direttiva UE/2019/1023 o prevedendo ulteriori strumenti di regolazione della crisi), è da considerarsi inidonea ai fini dell’iscrizione all’albo.

Infine, ove alla formazione iniziale erogata in conformità alle linee guida del 2019 l’interessato abbia di propria iniziativa aggiunto corsi ulteriori o di aggiornamento aventi a oggetto la riforma del 2022, questi potrà senz’altro documentarli all’atto della presentazione della domanda di iscrizione: tuttavia, non quale requisito necessario al fine di ottenere l’iscrizione all’albo, bensì quale ulteriore e facoltativo requisito di qualificazione professionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett.
e) del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75, da comprovare pertanto mediante upload nell’apposita voce del portale dedicato alla presentazione delle domande e da valere quale titolo preferenziale nella scelta, da parte dell’autorità giudiziaria, del soggetto iscritto cui conferire l’incarico.

Da ultimo, preme precisare che, stante la sostanziale diversità dei profili professionali richiesti dalle differenti normative di riferimento, non possono essere ritenuti validi, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 356 cit., né – come già si accennava – corsi vertenti genericamente sulle materie di cui all’articolo 4, comma 5, lett. b), del d.m. n. 202/2014 (utili invece per l’iscrizione quali gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento), né tantomeno corsi vertenti sulle materie indicate dal decreto di questa Direzione generale del 28 settembre 2021 in materia di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (utili invece per l’iscrizione negli elenchi degli esperti indipendenti).

  1. Tirocinio semestrale

Rientra tra gli obblighi formativi di cui all’articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019 anche lo svolgimento di un tirocinio non inferiore a sei mesi. Detta norma, infatti, richiama espressamente anche la lettera c) dell’articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, che richiede: lo “svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la
partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da  sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni”.

L’articolo 356, comma 2 cit., invece, non richiama il comma 6 dell’articolo 4 cit., a mente del quale “Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 … non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c)”. Il comma 2, a sua volta, come già ricordato, fa riferimento, per quanto qui rileva, agli “ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili …”.

Tanto considerato, alla luce della mancata menzione del comma 6 a opera dell’articolo 356 cit., occorre ritenere che, alla stregua della normativa vigente, il tirocinio semestrale di cui all’articolo 4, comma 5, lett. c) cit. sia obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all’albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili.

Ne discende che tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione dovranno dimostrare di aver svolto il tirocinio.

Il requisito dello svolgimento del tirocinio andrà documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), attraverso apposita certificazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. d) del d.m. 3 marzo 2022, n. 75, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

  1. Aggiornamento biennale
  1. Enti erogatori

L’articolo 4, comma 5, lett. d), del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, espressamente richiamata dall’articolo 356, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2014, n. 19, richiede l’ “acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un’università pubblica o privata”.
Si ritiene, pertanto, che l’aggiornamento biennale, diversamente dalla formazione iniziale, possa essere erogato, oltre che dalle università, anche direttamente dagli ordini professionali interessati (ordini di cui all’articolo 4, comma 2 cit.), senza necessità di apposita convenzione con le università.

Restano invece esclusi i corsi erogati da altri enti, pubblici e privati.

  1. Durata

La durata minima dei corsi di aggiornamento biennale, per tutti i soggetti di cui all’articolo 358, comma 1, deve intendersi fissata in quaranta ore, stante l’espressa previsione dell’articolo 4, comma 5, lett. d), del decreto 24 settembre 2014, n. 202, senza che siano previste eccezioni o sia dettata alcuna disciplina speciale.

  1. Oggetto

Si richiama quanto indicato supra sub A) al n. 3), precisando che tutti i corsi erogati a decorrere dal mese di luglio 2022 dovranno riguardare i “punti concettuali generali” di cui alle linee guida del 2019 e avere a oggetto anche la riforma introdotta con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83.

Va da sé che i futuri corsi di aggiornamento biennale dovranno avere a oggetto gli ulteriori e diversi “punti concettuali generali” che venissero medio tempore fissati da eventuali linee guida aggiornate, o dovranno comunque a esse conformarsi, tenendo conto altresì di eventuali ulteriori riforme sopravvenute.

  1. Decorrenza del biennio

Considerato che, ai fini dell’iscrizione all’albo è sufficiente il solo corso di formazione iniziale, l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro i due anni successivi alla data di iscrizione dell’interessato all’albo medesimo.

  1. Requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo

Come già ricordato, l’articolo 356, comma 2, prevede attualmente che “Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali”.

Dispone, poi, l’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75, che “In sede di prima formazione dell’albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all’articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice”, così precisando indirettamente che non solo il corso di formazione iniziale, ma anche il tirocinio semestrale (cui l’articolo 4, comma 2, lett. d) fa implicito riferimento, richiamando genericamente gli “obblighi formativi, di cui all’articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo”) è sostituito dal requisito alternativo.

Quanto alla collocazione temporale degli incarichi, premesso che l’articolo 356 cit. è entrato in vigore in data 16 marzo 2019 (30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ai sensi dell’articolo 389, comma 2 del medesimo), gli “ultimi quattro anni” non possono che essere individuati a ritroso a decorrere dal 16 marzo 2019. Invero, una diversa interpretazione – a decorrere a ritroso dalla data di presentazione della domanda di iscrizione – risulterebbe più sfavorevole ai soggetti interessati all’iscrizione poiché, con il passare del tempo, ridurrebbe sempre più, sino ad azzerarlo, il periodo utile per il conferimento degli incarichi (i quali dovrebbero essere stati comunque conferiti entro la data del 16 marzo 2019, di entrata in vigore dell’articolo 356, ma negli ultimi quattro anni a ritroso dalla data di presentazione della domanda, che non potrebbe essere comunque anteriore al 5 gennaio 2023).

Il periodo utile va quindi inderogabilmente collocato tra il 17 marzo 2015 ed il 16 marzo 2019.

Si precisa ulteriormente che, in detta finestra temporale, deve essere intervenuto il provvedimento di “nomina”, non essendo sufficiente che l’incarico si sia svolto nel quadriennio sulla base di una nomina antecedente, e restando irrilevante altresì l’eventuale mera comunicazione o notificazione della nomina durante il quadriennio. Di tal ché non rilevano, ai fini dell’iscrizione all’albo, nomine conferite prima del quadriennio ma comunicate dopo il 17 marzo 2015, e risultano utili invece nomine conferite prima del 16 marzo 2019 ma comunicate successivamente a tale data.

Cionondimeno, le eventuali ulteriori nomine, sia precedenti che successive al quadriennio, possono essere comprovate dall’interessato nell’ambito dei documenti facoltativi ulteriori (non necessari, dunque, ai fini dell’iscrizione all’albo) ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. e), del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75, mediante upload nell’apposita voce del portale dedicato alla presentazione delle domande, così da valere quali titoli preferenziali nella scelta, da parte dell’autorità giudiziaria, del soggetto iscritto cui conferire l’incarico.

  1. Modalità di documentazione dei requisiti

L’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75, stabilisce che “La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Il successivo comma 5 statuisce invece che “La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), secondo periodo, e di cui al comma 3, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina”.

Pertanto, mentre i corsi di formazione – sia iniziale che di aggiornamento professionale – e il tirocinio possono essere indifferentemente comprovati con apposita certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al contrario, gli atti giudiziari di nomina devono essere necessariamente comprovati mediante copia conforme all’originale.

Quanto al contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive, preme precisare che, tenuto conto di quanto sin qui evidenziato, al fine di documentare in modo idoneo gli obblighi formativi, esse dovranno attestare espressamente e specificamente:

  • per i corsi di formazione iniziale (v. articolo 356, comma 2, d. lgs. n. 14/2019 e articolo 4, comma 5, lett. b) del d.m. 202/2014):
  1. l’università erogatrice, ovvero gli enti erogatori e la sussistenza della convenzione;
  2. la durata del corso ed il numero di ore – non inferiore a 40 o a 200, secondo la qualificazione professionale dell’interessato – effettivamente frequentate dal discente;
  3. la conformità del corso alle linee guida adottate nel 2019 dalla Scuola Superiore della Magistratura (nei limiti di cui supra sub A, n. 3) e l’eventuale aggiornamento alla riforma di cui al d. lgs. n. 83/2022;
  4. la data di conseguimento dell’eventuale titolo finale o di conclusione del corso;
  • per il tirocinio (v. articolo 356, comma 2, d. lgs. n. 14/2019 e articolo 4, comma 5, lett. c) del d.m. 202/2014):
  1. l’ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i;
  2. la durata, non inferiore a 6 mesi, e l’epoca del tirocinio (data di inizio e fine);
  3. l’attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni);
  4. le specifiche competenze acquisite dal tirocinante;
  • per i corsi di aggiornamento biennale (v. articolo 356, comma 2, d. lgs. n. 14/2019 e articolo 4, comma 5, lett. d) del d.m. 202/2014):
  1. l’ente erogatore;
  2. la durata del corso ed il numero di ore – non inferiore a 40 – effettivamente frequentate dal discente;
  3. la conformità del corso alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura pro tempore vigenti e l’eventuale aggiornamento alla riforma di cui al d. lgs. n. 83/2022 o alle successive riforme via via sopravvenute;
  4. la data di conseguimento dell’eventuale titolo finale o di conclusione del corso.

 

  1. Copie conformi degli atti giudiziali di nomina

In disparte le consuete e generali modalità di attestazione della conformità degli atti, appare utile precisare che la conformità degli atti giudiziari di nomina, se presenti in fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche relative a determinati procedimenti – ivi incluse le procedure concorsuali –, può essere attestata secondo le modalità di cui all’articolo 16-bis, comma 9-bis della legge 179/2012 (introdotto dall’articolo 52, comma 1, lett. a) del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, e ora abrogato con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 dall’articolo 11 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ma sostituito dal nuovo articolo 196-octies disp. att. c.p.c.), che, per quanto qui interessa, recita: “Le copie informatiche, anche per immagine, … dei provvedimenti … [del giudice], presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, … il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale …”.

  1. Dichiarazioni sostitutive di notorietà ed autenticità

Si rammenta che le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono recare l’assunzione di responsabilità di cui al successivo articolo 48, comma 2 (“richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate”), e che gli atti di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato sono sostituiti da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 dello stesso decreto.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per l’iscrizione in albi, per quanto qui interessa, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovverosia “a) se sottoscritte mediante … una delle forme di cui all'articolo 20 [firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata]; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità”.

Infine, con riferimento agli oneri di attestazione gravanti sulla persona fisica richiedente, in caso di iscrizione di società tra professionisti o studi professionali associati, si ricorda che, ai sensi  dell’articolo 47, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica cit., “La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”. Il richiedente, pertanto, nell’interesse dell’ente di
cui chiede l’iscrizione, potrà rilasciare dichiarazioni sostitutive di notorietà inerenti i singoli soci o associati, sempre che ne abbia conoscenza diretta.

Roma, 19 gennaio 2023

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo