aggiornamento: 4 maggio 2015

English version

Cybersquatting (questo è reato!)

Traduzione letterale: Occupazione abusiva di spazi virtuali.

Trattasi di atto illegale di pirateria informatica, che consiste nell’appropriarsi del nome di un dominio già esistente per poi rivenderlo ad un prezzo molto più alto (fonte: www.garzantilinguistica.it)

 

aspetti socio giuridici

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale:

  • art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, di opere dell’ingegno o di prodotti industriali)
  • art. 640 c.p. (truffa)
  • art. 7 c.c. (diritto al nome)
  • art. 2569 - 2574 c.c.
  • D.P.R. 795/1948
  • D.L. 480/1992
  • D.P.R. 595/1993
  • D.L. 189/1996 (normativa marchi e segni distintivi).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

 

aspetti giuridici

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali: “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
 I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro …”.

 

vedi anche

Typosquatting     Impersonation