Sottrazione internazionale di minori e tutela dell’esercizio del diritto di visita

aggiornamento: 16 agosto 2022

Indice

  1. Che cos’è la sottrazione internazionale di un minore
     
  2. Quali norme si applicano in caso di sottrazione internazionale di minori
     
  3. Quali sono le condizioni per l’applicazione della Convenzione dell’Aia del 1980
     
  4. Che cosa si può fare se si sospetta che il minore possa essere portato in un altro Stato
     
  5. Entro quanto tempo dopo la sottrazione deve essere avviata la procedura ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980
     
  6. Chi attiva la procedura per chiedere il ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980
     
  7. Quali sono i compiti delle autorità centrali
     
  8. Quali vantaggi si traggono rivolgendosi all’autorità centrale per la trattazione di un caso di sottrazione internazionale
     
  9. Quali attività NON possono essere svolte dalle autorità centrali
     
  10. Quanto costa attivare la procedura ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 tramite l’autorità centrale
     
  11. Quali sono le condizioni perché il giudice dello Stato di rifugio possa emettere l’ordine di ritorno
     
  12. Quali sono i casi in cui il giudice dello Stato di rifugio NON emette l’ordine di ritorno
     
  13. L’ordine di ritorno del minore sottratto NON è un provvedimento di affidamento
     
  14. La durata della procedura di ritorno
     
  15. Che cosa si deve fare se un bambino è illecitamente portato o trattenuto in uno Stato con il quale non si applica la Convenzione dell’Aia del 1980
     
  16. Qual è il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nei casi di sottrazione internazionale di minori
     
  17. Come si svolgono le procedure per il ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980. Sottrazioni dall’Italia verso uno Stato estero (c.d. procedure attive)
     
  18. Come si svolgono le procedure per il ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980. Sottrazioni da uno Stato estero verso l’Italia (c.d. procedure passive)
     
  19. Le procedure per la tutela dell’esercizio di visita
     
  20. In caso di sottrazione o di trattenimento di un bambino all’estero, si può presentare denuncia penale?
     
  21. Soggetti privati che offrono consulenze

 

1. Che cos’è la sottrazione internazionale di un minore

Si parla di sottrazione internazionale quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, che comprende il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore.

Alla sottrazione è equiparato il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di altro soggetto titolare dell’affidamento. Per semplificare il testo che segue, l’espressione “sottrazione internazionale” andrà intesa come riferita anche all’ipotesi del trattenimento all’estero.

Ai fini dell’applicazione della Convenzione, la nazionalità del minore e degli adulti è irrilevante: quello che conta è la residenza abituale del minore al momento della sottrazione.


2. Quali norme si applicano in caso di sottrazione internazionale di minori

Per proteggere i minori e risolvere le controversie derivanti dall’illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, sono state stipulate convenzioni internazionali che definiscono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti.La convenzione di specifico riferimento è la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

La Convenzione dell’Aia del 1980 si applica nelle relazioni tra gli Stati che l’hanno firmata o vi hanno aderito, sempre che l’adesione sia stata accettata dagli altri Stati.

La Convenzione dell’Aia del 1980 è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 ed è attualmente applicata nelle relazioni tra l’Italia e gli Stati elencati nella seguente tabella

Paesi che hanno aderito alla Convenzione Aia 1980
paesi dalla A alla F paesi dalla F alla P paesi dalla P alla Z
Albania Francia Portogallo
Andorra Georgia Regno Unito
Argentina Germania Repubblica Ceca
Armenia Giappone Repubblica Dominicana
Australia Grecia Repubblica di Moldova
Austria Guatemala Romania
Bahamas Honduras San Marino
Belarus Irlanda Saint Kitts e Nevis
Belgio Islanda Serbia
Belize Israele Seychelles
Bosnia Erzegovina Kazakistan Singapore
Brasile Lettonia Slovacchia
Bulgaria Lituania Slovenia
Burkina Faso Lussemburgo Spagna
Canada Macedonia Sri Lanka
Cile Malta Sud Africa
Cina
(solo Hong Kong e Macao)
Marocco Svezia
Cipro Mauritius Svizzera
Colombia Messico Thailandia
Corea del Sud Monaco Trinidad e Tobago
Costa Rica Montenegro Turchia
Croazia Nicaragua Turkmenistan
Danimarca Norvegia Ucraina
Ecuador Nuova Zelanda Ungheria
El Salvador Paesi Bassi Uruguay
Estonia Panama U.S.A.
Federazione Russa Paraguay Uzbekistan
Fiji Perù Venezuela
Finlandia Polonia Zimbabwe

 

L’elenco aggiornato dello stato delle ratifiche e adesioni si trova nell’apposita pagina del sito web della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

Il Regolamento (CE) 2201/2003, applicabile nelle relazioni tra Stati membri dell’Unione Europea (esclusa la Danimarca), contiene norme integrative.

3. Quali sono le condizioni per l’applicazione della Convenzione dell’Aia del 1980?

Le procedure previste dalla Convenzione dell’Aia si applicano se:

  • lo Stato di residenza abituale prima della sottrazione e lo Stato in cui il minore è stato portato (Stato di rifugio) hanno entrambi ratificato o aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980 e hanno reciprocamente accettato l’adesione dell’altro Stato.
  • il minore sottratto ha meno di sedici anni di età. Al compimento del sedicesimo anno, la procedura si interrompe, anche se è già in fase giudiziaria.
  • la persona che richiede il ritorno è il titolare della responsabilità genitoriale sul minore e al momento della sottrazione esercitava effettivamente le corrispondenti funzioni. La titolarità della responsabilità genitoriale e i relativi diritti e doveri vanno verificati alla luce della legislazione in vigore nello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale prima del trasferimento.
Per i minori che hanno la residenza abituale in Italia, entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale e di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore (articolo 316 codice civile). Questa è la regola generale anche dopo la fine della convivenza (articolo 337 ter del codice civile), ma il provvedimento giudiziario che dispone in tema di affidamento dei figli può decidere diversamente. In alcuni casi, il servizio sociale affidatario in base a una decisione del giudice competente può essere il soggetto legittimato a presentare la richiesta di ritorno. L’esercente la responsabilità genitoriale può essere il tutore del minore.

4. Che cosa si può fare se si sospetta che il minore possa essere portato in un altro Stato

Le norme della Convenzione e le procedure in essa previste si applicano quando la sottrazione si è già verificata. Se si sospetta che possa verificarsi una sottrazione internazionale, si posso adottare alcune cautele:

  • non concedere l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio a favore del minore
  • se il minore ha già un proprio documento valido per l’espatrio, chiedere alla questura la revoca dell’autorizzazione all’espatrio
  • se si sospetta che il minore possa essere portato in uno Stato per il quale è necessario il visto d’ingresso, segnalare alle rappresentanze consolari di quello Stato in Italia il proprio dissenso rispetto alla concessione del visto
  • se il minore deve recarsi all'estero insieme all’altro genitore, far sottoscrivere, eventualmente anche innanzi ad una parte terza (ad esempio un notaio, un avvocato, l’autorità consolare) l’impegno a rientrare in Italia ad una data prefissata
  • se non è in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento, chiedere al giudice l'emissione di un apposito provvedimento che vieti l'espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori
  • se è in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento, chiedere al giudice l’emissione di un provvedimento provvisorio che vieti l'espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori; chiedere che il provvedimento finale, in caso di affidamento del figlio all'altro genitore, stabilisca chiaramente il luogo di residenza del minore in Italia e il divieto all'espatrio del minore, in mancanza di esplicito e formale consenso del genitore non affidatario/collocatario
  • se è già stata emessa una decisione nella causa di separazione, divorzio o affidamento, far riconoscere nello Stato di appartenenza dell’altro genitore l’eventuale provvedimento di affidamento del minore già ottenuto in proprio favore e/o il divieto all'espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso del genitore non affidatario/collocatario.

Se i due genitori hanno cittadinanza diversa, è sempre opportuno e prudente:

  • informarsi e tenere nota dei nomi, indirizzi, recapiti telefonici dei parenti della famiglia d’origine dell’altro genitore
  • mantenere contatti amichevoli con qualche parente e/o amico dell’altro genitore, che potrebbe aiutare in caso di necessità nella ricerca del bambino
  • informarsi sulle norme vigenti nello Stato d’origine dell’altro genitore in materia di affidamento dei figli e disciplina del diritto di visita

5. Entro quanto tempo dopo la sottrazione deve essere avviata la procedura ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980

La Convenzione non stabilisce entro quanto tempo dopo la sottrazione debba essere avviata la procedura per chiedere il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale. Il decorso del tempo non è però irrilevante. Infatti, se la domanda per il ritorno è proposta all’autorità giudiziaria entro un anno dalla sottrazione, il giudice è tenuto a ordinare il ritorno del minore, se non ritiene integrate alcune specifiche ipotesi di rifiuto (articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980).

Se invece la domanda è presentata quando è passato più di un anno dalla sottrazione del minore, il giudice dello Stato di rifugio può non ordinare il ritorno, se accerta che il minore si è nel frattempo integrato nel nuovo ambiente.

Dopo la sottrazione non è dunque opportuno insistere in tentativi autonomi di composizione bonaria della vicenda, tanto più se vi sono già stati insuccessi (ad esempio se la data concordata per il ritorno viene più volte rinviata dal sottrattore). Nei mesi persi il bambino potrebbe integrarsi nello Stato di rifugio e ciò potrebbe precludere definitivamente la possibilità di ottenere l’ordine di ritorno.

6. Chi attiva la procedura per chiedere il ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980

La procedura per ottenere il ritorno di un minore sottratto illecitamente è normalmente promossa dall’autorità centrale dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale prima della sottrazione, su richiesta della persona che lamenta la sottrazione.

Per l’Italia, l’autorità centrale è istituita presso:
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Ufficio II - Autorità Centrali convenzionali
Via Damiano Chiesa, 24
00136 ROMA
tel. +39 06.68188.326/331/535
fax. +39 06.68808085
e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it
PEC: autoritacentrali.dgmc@giustiziacert.it

La persona che lamenta la sottrazione può anche decidere di rivolgersi direttamente e autonomamente alle autorità̀ giudiziarie o amministrative dello Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto (articolo 29 della Convenzione dell’Aia del 1980).

7. Quali sono i compiti delle autorità centrali

Tutti gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aia del 1980 nominano le rispettive autorità centrali: esse sono organi amministrativi che hanno il compito di cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti dei rispettivi Stati, al fine di assicurare l’immediato ritorno dei minori sottratti illecitamente.

Principalmente, le autorità centrali svolgono una funzione di raccordo tra il soggetto che richiede il ritorno del minore sottratto e le autorità dello Stato in cui il minore è stato portato.

Le autorità centrali devono, direttamente o tramite altri organi del loro Stato, mettere in atto tutto il possibile per:

  • localizzare il minore sottratto
  • assicurare la consegna volontaria del minore o agevolare la composizione amichevole della controversia
  • scambiarsi le informazioni relative alla situazione del minore
  • fornire informazioni generali sulla legislazione del proprio Stato in relazione all’applicazione della Convenzione
  • avviare o agevolare l’instaurazione della procedura giudiziaria o amministrativa per ottenere il ritorno del minore sottratto
  • concedere o agevolare l’ottenimento dell’assistenza legale
  • assicurarsi che siano adottate, a livello amministrativo, le misure necessarie per garantire, quando richiesto dalle circostanze, il ritorno del minore in condizioni di sicurezza.

Ciascuno Stato determina con proprie norme interne gli specifici strumenti con i quali la propria autorità centrale può realizzare i suoi compiti.

8. Quali vantaggi si traggono rivolgendosi all’autorità centrale per la trattazione di un caso di sottrazione internazionale

Se il soggetto che ha subito la sottrazione decide di rivolgersi all’autorità centrale per chiedere il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, ne trarrà alcuni vantaggi quali:

  • ottenere informazioni generali sul funzionamento della Convenzione e sulle norme applicabili nei vari Stati
  • ottenere assistenza nella preparazione e nella presentazione della domanda di ritorno
  • ottenere la localizzazione del minore sottratto attraverso l’attività dell’autorità centrale estera, che si avvale a sua volta dell’assistenza della polizia e delle autorità amministrative locali
  • avviare un tentativo per ottenere il ritorno volontario, sempre tramite l’autorità centrale estera
  • le autorità centrali si terranno in contatto per scambiarsi informazioni sulla situazione e sulle procedure in corso
  • negli Stati in cui questo è previsto, la procedura giudiziaria verrà avviata direttamente dagli organi di quello Stato, senza bisogno di trovare e assumere un avvocato
  • negli Stati in cui questo è previsto, sarà fornita l’assistenza gratuita o a costo ridotto di un avvocato
  • saranno mantenuti assistenza e controllo anche nella fase dell’eventuale ritorno del minore nello Stato di residenza abituale.

9. Quali attività NON possono essere svolte dalle autorità centrali

Le autorità centrali:

  • non possono emettere l’ordine di ritorno, che compete all’autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore è stato portato
  • non possono interferire sui tempi della procedura giudiziaria
  • non possono interferire con il merito della decisione.

10. Quanto costa attivare la procedura ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 tramite l’autorità centrale

L’assistenza da parte delle autorità centrali è gratuita, in Italia e all’estero.

La procedura giudiziaria è gratuita negli Stati [1] in cui essa è avviata da organi pubblici dello Stato richiesto.

Negli Stati [2] in cui la procedura giudiziaria deve essere avviata autonomamente dal soggetto vittima della sottrazione, questi deve scegliere un avvocato di fiducia, che dovrà essere pagato per il suo lavoro. E’ però possibile chiedere il patrocinio a spese dello Stato, che è concesso se ricorrono le condizioni (soprattutto di reddito) stabilite dalla normativa interna dello Stato in cui la procedura giudiziaria deve svolgersi.

In alcuni Stati [3] il patrocinio a spese dello stato è concesso sempre. In altri Stati [4] l’autorità centrale fornisce assistenza legale per l’attivazione della procedura giudiziaria a costi ridotti.

11. Quali sono le condizioni perché il giudice dello Stato di rifugio possa emettere l’ordine di ritorno

Per emettere l’ordine di ritorno il giudice dello Stato di rifugio verifica:

  • se il minore sottratto ha meno di 16 anni
  • se prima della sottrazione il minore aveva effettivamente la residenza abituale nello Stato in cui si chiede il ritorno
  • se il soggetto che presenta la domanda di ritorno è titolare della responsabilità genitoriale – comprendente il diritto di decidere il luogo di residenza abituale del minore - e se effettivamente tale soggetto la esercitava al momento della sottrazione
  • se la sottrazione è stata fatta senza il consenso del soggetto titolare della responsabilità genitoriale
  • se la sottrazione è avvenuta da meno di un anno o, se è avvenuta da oltre un anno, se il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.

12. Quali sono i casi in cui il giudice dello Stato di rifugio NON emette l’ordine di ritorno

Anche se sussistono le condizioni elencate al punto precedente, il giudice dello Stato di rifugio non emette l’ordine di ritorno:

  • se risulta che, prima o dopo la sottrazione, il richiedente ha acconsentito al trasferimento
  • se accerta che sussiste un fondato rischio che il minore, ritornando nello Stato di residenza abituale, sia esposto a pericoli fisici e psichici, o comunque possa trovarsi in una situazione intollerabile: ad esempio se emerge una situazione di maltrattamenti
  • se il minore si oppone al ritorno e, per la sua età e maturità, occorre tener conto del suo parere.

13. L’ordine di ritorno del minore sottratto NON è un provvedimento di affidamento

Scopo dell’ordine di ritorno è ristabilire la situazione di fatto che esisteva prima della sottrazione.

L’ordine il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale non interferisce con il regime giuridico dell’affidamento del minore preesistente alla sottrazione e, quindi, non comporta l’affidamento del minore al genitore che ha subito la sottrazione.
La pronuncia di provvedimenti relativi all’affidamento è di competenza del giudice dello Stato della residenza abituale del minore.

Per questi motivi, il genitore che ha subito la sottrazione non dovrebbe limitarsi ad attivare la procedura per il ritorno prevista dalla Convenzione dell’Aia del 1980. Dovrebbe invece valutare l’opportunità di attivare nello Stato di residenza abituale una procedura di separazione, oppure di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, oppure per l’affidamento del figlio o per la modifica delle condizioni dell’affidamento già stabilite.

14. La durata della procedura di ritorno

La Convenzione stabilisce che le procedure devono avere carattere d’urgenza e non durare più di sei settimane (termine confermato dal Regolamento (CE) 2201/2003), ma in alcuni Stati la fase processuale dura molto di più. Questo dipende se nello Stato sono state adottate norme speciali per le procedure ai sensi della Convenzione sulla sottrazione internazionale di minori, oppure se si applicano le ordinarie norme processuali.

Inoltre, la durata di sei settimane si riferisce al primo grado di giudizio. Anche se l’ordine di ritorno è stato emesso tempestivamente in primo grado, l’eventuale fase di appello può far durare di più l’intera procedura.

15. Che cosa si deve fare se un bambino è illecitamente portato o trattenuto in uno Stato con il quale non si applica la Convenzione dell’Aia del 1980

Se un minore è stato illecitamente portato o trattenuto in uno Stato che non ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980, o la cui adesione non è stata accettata dall’Italia, l’autorità centrale non può intervenire e non è possibile attivare gli strumenti di cooperazione previsti dalla Convenzione del’Aia del 1980. In tali casi, il soggetto che lamenta la sottrazione deve attivare autonomamente, incaricando un avvocato locale, le procedure amministrative o giudiziarie previste dallo Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto. 

16. Qual è il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nei casi di sottrazione internazionale di minori.

Se il genitore che ha subito la sottrazione e/o il minore sottratto sono cittadini italiani, un importante ruolo di supporto può essere svolto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella seguente specifica articolazione:
Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche migratorie - Ufficio IV
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma
Tel. +39.06.36913900
Fax +39.06.36918609
e-mail: dgit-04@esteri.it
PEC: dgit4@cert.esteri.it

Nelle situazioni in cui si applica la Convenzione dell’Aia del 1980, l’Autorità Centrale – che ha la competenza primaria a trattare il caso - e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mantengono una costante collaborazione. Nei casi in cui l’Autorità Centrale non può intervenire, particolarmente importante resta l’assistenza consolare di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per le attività che possono essere svolte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si veda Minori contesi - Orientamento e Guida all'assistenza consolare

Attenzione: se né il genitore vittima della sottrazione, né il minore sottratto sono cittadini italiani, si suggerisce di rivolgersi alla rappresentanza diplomatica dello Stato di cui si è cittadini.

17. Come si svolgono le procedure per il ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980. Sottrazioni dall’Italia verso uno Stato estero (c.d. procedure attive)

La fase istruttoria in Italia

Se lo Stato nel quale il minore è stato portato ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980, il soggetto che lamenta la sottrazione deve contattare quanto prima l'autorità centrale italiana per avviare la procedura nello Stato in cui il minore è stato condotto.
Immediatamente dopo il primo contatto, la segreteria dell’autorità centrale italiana fornisce i moduli da compilare e le relative istruzioni, che variano a seconda dello Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto.

Il soggetto che lamenta la sottrazione deve fornire i documenti per identificare il minore (certificati anagrafici, fotografie, eccetera), per chiarire il suo rapporto con il minore (ad esempio, il provvedimento giudiziario che stabilisce il regime di affidamento) e per provare l’effettiva residenza abituale del minore in Italia (ad esempio l’attestato di frequenza alla scuola che il minore frequentava prima della sottrazione, l’attestato del medico pediatra che comprovi la continuità della presa in carico sanitaria).

Il soggetto che lamenta la sottrazione deve anche indicare, ove ne sia a conoscenza, l’indirizzo presso cui potrebbe trovarsi il minore e il nome delle persone che potrebbero essere in qualche maniera coinvolte nella sottrazione.

Ricevuti i moduli compilati con tutti i documenti necessari tradotti nella lingua dello Stato di rifugio, l’autorità centrale italiana esamina preliminarmente la sussistenza dei requisiti della domanda e, se la valutazione è positiva, invia l’istanza all’autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore sottratto.

La fase istruttoria all’estero

L’autorità centrale dello Stato estero attiva le ricerche per la localizzazione del bambino e ne comunica il risultato all’autorità centrale italiana, insieme al resoconto delle dichiarazioni del genitore sottrattore. Sempre in questa prima fase, l’autorità centrale estera incoraggia la composizione amichevole del contrasto e il ritorno del minore in Italia.
In alcuni Stati è incentivato il ricorso alla mediazione familiare presso strutture specializzate.

La fase giudiziaria

Se il genitore sottrattore non riporta volontariamente il minore in Italia, la fase successiva è l’attivazione della procedura giudiziaria nello Stato di rifugio per ottenere l’ordine di ritorno.
 

In alcuni Stati 1, la procedura giudiziaria è avviata da organi pubblici dello Stato richiesto (avvocatura dello Stato, pubblico ministero, avvocati che lavorano nella stessa autorità centrale o su suo incarico).
In altri Stati 2 la procedura deve essere avviata autonomamente dal soggetto vittima della sottrazione, che deve pertanto scegliere e farsi assistere da un proprio avvocato di fiducia.

 

In questi casi, l’autorità centrale dello Stato estero solitamente facilita la ricerca dell’avvocato e fornisce le informazioni per ottenere l'assistenza legale gratuita, se ricorrono le condizioni secondo la normativa interna dello Stato richiesto.
Il procedimento giudiziario per ottenere l’ordine di ritorno si svolge secondo le norme processuali dello Stato richiesto.
E’ raccomandato che il soggetto vittima della sottrazione sia presente alle udienze, dove solitamente è assistito da un interprete.
Nel corso del procedimento deve essere ascoltato il minore, secondo le norme dello Stato in cui si svolge il giudizio. Negli Stati membri dell’Unione Europea, l’ascolto deve essere effettualo sempre, se non è inopportuno in ragione dell’età̀ del minore o del suo grado di maturità.
Contro la decisione emessa in primo grado è possibile presentare impugnazione secondo le norme processuali proprie dello Stato in cui si svolge il giudizio.

La fase esecutiva

In molti Stati l’ordine di ritorno non è immediatamente esecutivo. Per eseguire l’ordine di ritorno è pertanto necessario attendere l’esito dell’eventuale impugnazione.
L’esecuzione dell’ordine di ritorno avviene secondo le norme proprie dello Stato in cui è stato pronunciato.
Spesso l’ordine di ritorno specifica le modalità per la sua esecuzione.

E’ raccomandato che il genitore che ha ottenuto l’ordine di ritorno partecipi alla fase esecutiva secondo quanto prescritto dal provvedimento che dispone il ritorno, ad esempio recandosi nello Stato in cui si trova il minore per prenderlo in consegna o partecipando a eventuali incontri di ‘riavvicinamento”, quando ciò sia stato ritenuto necessario dal giudice.

Il riesame

Nelle relazioni tra Stati membri dell’Unione Europea (esclusa la Danimarca) il Regolamento (CE) 2201/2003 prevede una procedura particolare per il caso in cui il giudice competente dello Stato di rifugio abbia negato l’ordine di ritorno per uno dei motivi previsti dall’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980 (se cioè abbia ritenuto che il soggetto vittima della sottrazione aveva dato il proprio consenso al trasferimento o vi aveva prestato acquiescenza; se vi è fondato rischio che il minore sia esposto, in caso di ritorno, a pericoli fisici e psichici, o che venga a trovarsi in una situazione intollerabile; se il minore si oppone al ritorno e ha un’età e un grado di maturità tali da rendere importante il suo parere).

Quando il diniego dell’ordine di ritorno è fondato su uno di questi motivi, il tribunale estero che ha emesso la decisione trasmette copia del provvedimento e dei pertinenti documenti, in particolare della trascrizione delle audizioni, all'autorità giudiziaria italiana (di solito tramite autorità centrali). L'autorità giudiziaria italiana informa le parti e le invita a presentare entro tre mesi le proprie conclusioni sulla questione dell’affidamento (articolo 11 del Regolamento (CE) 2201/2003).
Se nessuna delle parti si attiva, il procedimento viene archiviato e il minore non farà ritorno, conformemente alla decisione straniera.
Se invece almeno una delle parti presenta delle richieste, l'autorità giudiziaria italiana può riesaminare la decisione sul ritorno già adottata dal giudice dello Stato estero di rifugio, pronunciandosi anche sull’affidamento.
Con questo meccanismo, l’autorità giudiziaria italiana della residenza abituale del minore al momento della sottrazione, che ha la competenza sulla questione dell’affidamento, ha l’ultima parola anche sulla questione del ritorno e la sua decisione prevale sulla decisione emessa nello Stato estero di rifugio.

Quando il giudice dello Stato di rifugio (membro dell’Unione Europa) rifiuta il ritorno del minore ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980, è senz'altro opportuno proporre ricorso tempestivamente di fronte al giudice italiano del luogo di residenza abituale del minore, affinché riesamini nel più breve termine possibile tale decisione. Ancora meglio se è già pendente in Italia una procedura in cui si discute l’affidamento del minore: il riesame si inserirà in quella procedura e verrà direttamente deciso in questa sede.
La procedura di riesame può essere esperita anche contestualmente all'impugnazione del diniego di ordine di ritorno emesso nello Stato estero di rifugio.

18. Come si svolgono le procedure per il ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980. Sottrazioni da uno Stato estero verso l’Italia (c.d. procedure passive)

Nel caso in cui un minore sia sottratto dallo Stato estero di residenza abituale e portato in Italia, la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 viene applicata in Italia secondo la procedura stabilita dalla legge di ratifica del 15 gennaio 1994 n. 64.

La fase istruttoria

La procedura in Italia è attivata dalla richiesta del soggetto che ha subito la sottrazione, presentata prevalentemente per il tramite dell’autorità centrale straniera dello Stato di residenza abituale del minore (ma direttamente dall’interessato, come previsto dall’articolo 29 della Convenzione). L'autorità centrale italiana verifica preliminarmente la sussistenza dei requisiti della domanda e, se la valutazione è positiva, richiede alle forze dell’ordine di procedere alla localizzazione del minore in base alle indicazioni fornite dall’istante.

Localizzazione del minore

Le forze dell’ordine italiane cercano di localizzare il minore e di contattare il sottrattore, per capire meglio la situazione e sondare la disponibilità a riportare il minore nello Stato di residenza abituale.

La fase giudiziaria

Se il sottrattore non intende riportare spontaneamente il minore nello Stato di residenza abituale, l’autorità centrale italiana trasmette l’istanza di ritorno e la documentazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente in base al luogo in cui si trova il minore.
La procura della Repubblica presenta al tribunale per i minorenni un ricorso e il tribunale fissa l’udienza per la trattazione della domanda di ritorno.
Il soggetto che ha subito la sottrazione viene informato tramite le autorità centrali della data dell’udienza, cui ha diritto di partecipare. Può essere sentito dal giudice, eventualmente mediante un interprete. Non è necessaria, ma possibile, la nomina di un legale che lo assista e lo rappresenti nel giudizio.
Nel corso del procedimento deve essere ascoltato il minore, se ciò̀ non è inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità. L’ascolto avviene secondo le previsioni dell’ articolo 336-bis del codice civile.
Il tribunale decide con decreto immediatamente esecutivo. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

La fase esecutiva

L’ordine di ritorno emesso dal tribunale per i minorenni è immediatamente esecutivo. Il ricorso per cassazione non sospende l’esecutività dell’ordine di ritorno. Pertanto, il minore deve essere riportato subito nello Stato della residenza abituale.
La procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è l’organo competente per l'esecuzione dell’ordine di ritorno, cui provvede avvalendosi prevalentemente dei servizi sociali della giustizia minorile, ove necessario assistiti dalla pubblica sicurezza.

Il riesame

Nelle relazioni tra Stati membri dell’Unione Europea (esclusa la Danimarca) il Regolamento (CE) 2201/2003 prevede una procedura particolare per il caso in cui il giudice competente dello Stato di rifugio abbia negato l’ordine di ritorno per uno dei motivi previsti dall’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980 (se cioè abbia ritenuto che il soggetto vittima della sottrazione aveva dato il proprio consenso al trasferimento o vi aveva prestato acquiescenza; se vi è fondato rischio che il minore sia esposto, in caso di ritorno, a pericoli fisici e psichici, o che venga a trovarsi in una situazione intollerabile; se il minore si oppone al ritorno quando abbia un’età e un grado di maturità tali da rendere importante il suo parere).

Quando il diniego dell’ordine di ritorno è fondato su uno di questi motivi, il tribunale per i minorenni italiano che ha emesso la decisione trasmette copia del provvedimento e dei pertinenti documenti, in particolare della trascrizione delle audizioni, all'autorità giudiziaria estera (di solito tramite autorità centrali).

L'autorità giudiziaria estera informa le parti e le invita a presentare entro tre mesi le proprie conclusioni sulla questione dell’affidamento (articolo 11 del Regolamento (CE) 2201/2003).
Se nessuna delle parti si attiva, il procedimento viene archiviato e il minore non farà ritorno, conformemente alla decisione italiana.
Se invece almeno una delle parti presenta delle richieste, l'autorità giudiziaria estera può riesaminare la decisione sul ritorno già adottata dal tribunale per i minorenni italiano, pronunciandosi anche sull’affidamento.

Con questo meccanismo, l’autorità giudiziaria dello Stato estero in cui il minore aveva la residenza abituale al momento della sottrazione, che ha la competenza sulla questione dell’affidamento, ha l’ultima parola anche sulla questione del ritorno e la sua decisione prevale sulla decisione emessa in Italia, Stato di rifugio.

19. Le procedure per la tutela dell’esercizio di visita

La Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 si occupa anche di garantire l’esecuzione del diritto di visita del genitore, consentendo che per il tramite delle autorità centrali possa essere richiesta l’organizzazione o la tutela dell’esercizio effettivo del diritto di visita nei confronti di un figlio che viva con l’altro genitore in uno Stato estero.

Per diritto di visita si intende il diritto del genitore non collocatario o non affidatario (e cioè del genitore che ha l’affidamento condiviso, ma presso il quale il minore non vive quotidianamente; ovvero del genitore che non ha l’affidamento condiviso), di trascorrere del tempo con il proprio figlio, eventualmente portandolo nello Stato della propria residenza per un periodo di tempo definito (ad esempio durante le vacanze).

La domanda viene presentata e trattata con le stesse modalità previste per le domande di ritorno del minore: alla prima fase amministrativa, durante la quale il minore viene localizzato e si tenta di raggiungere un accordo tra le parti, segue la fase giudiziaria davanti al giudice competente in base al luogo di residenza del minore.

Per i minori abitualmente residenti nell’Unione Europea, il diritto di visita riceve una tutela più incisiva grazie all’articolo 41 del Regolamento (CE) 2201/2003. Il provvedimento giudiziario esecutivo, emesso un qualsiasi Stato membro, che disciplina il diritto di visita di un genitore è riconosciuto automaticamente ed è immediatamente esecutivo in tutti gli altri Stati dell’Unione Europea, quando è munito di un particolare certificato, che va rilasciato dal giudice che ha emesso quel provvedimento. Non è dunque necessario che nello Stato di residenza abituale del minore venga esperita nessuna procedura di dichiarazione di esecutività (exequatur).

In molti Stati anche europei, se i genitori non sono coniugati tra loro, il padre non ha automaticamente l’esercizio della responsabilità parentale congiuntamente con la madre del minore, ma solo a seguito di una manifestazione di volontà sua e della madre, effettuata alla nascita del minore o in un momento successivo, o di un provvedimento del giudice. Se non è stato stabilito l’esercizio congiunto della responsabilità parentale, potrebbe risultare difficile ottenere il riconoscimento del diritto di visita.
la domanda per l’organizzazione o la tutela dell’esercizio effettivo del diritto di visita può essere presentata anche da parenti diversi dai genitori (nonni, zii, fratelli), se ciò è consentito dalla legge dello Stato in cui il minore è abitualmente residente.

20. In caso di sottrazione o di trattenimento di un bambino all’estero, si può presentare denuncia penale?

Per la legge italiana, la sottrazione e il trattenimento di un minore all’estero costituiscono un delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni (articolo 574 bis codice penale). Si tenga presente che questi limiti di pena non consentono né l’applicazione della misura cautelare in carcere, né le intercettazioni telefoniche. In molti Stati la sottrazione e il trattenimento di un minore all’estero non sono invece reato, o lo sono a particolari condizioni.

La denuncia penale non sempre produce effetti positivi sulla procedura per ottenere il ritorno del bambino in Italia. Anzi, il soggetto sottrattore potrebbe essere indotto a non rientrare in Italia per timore delle conseguenze penali della sua condotta. Le autorità giudiziarie di alcuni Stati in alcuni casi, prima di emettere l’ordine di ritorno, hanno verificato se il soggetto autore della sottrazione potesse patire delle conseguenze penali in danno della sua libertà personale. La denuncia è però consigliabile quando non si sa dove il minore sia stato portato o trattenuto. Infatti, se si chiede l’inserimento dei nomi del minore e della persona che lo ha sottratto nelle banche dati delle forze internazionali ed europee di polizia (Interpol e Sirene), saranno attivate le ricerche in ambito internazionale.
l’inserimento del nome del minore e del sottrattore nelle banche dati delle forze internazionali ed europee di polizia deve essere specificamente richiesto da chi presenta la denuncia di sottrazione.

21. Soggetti privati che offrono consulenze

L’autorità centrale è il solo organo legittimato ad attivare le procedure previste dalla Convenzione dell’Aia del 1980 e del Regolamento n.2201/2003.

Solo i funzionari delle autorità centrali, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e gli avvocati abilitati all’esercizio della professione forense sono autorizzati – a compiere attività, ciascuno per il suo ambito di competenza, nelle procedure di ritorno.

Si è constatato che ci sono soggetti i quali tentano di approfittare della sofferenza di chi ha subito la sottrazione del proprio bambino, proponendosi - anche via internet - come "consulenti" per la procedura di ritorno del minore. È opportuno diffidare delle proposte di tali soggetti, tanto più se ciò comporta costi. Si rischia di perdere tempo e denaro.

 

NOTE

Nota 1 - Tra cui (ma non solo) Austria, Argentina, Cile, Belgio, Brasile, Francia, Perù, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Ucraina, Ungheria, Venezuela.
Nota 2- Tra cui (ma non solo) Germania, Grecia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Stati Uniti.
Nota 3 - Ad esempio il Regno Unito e la Romania
Nota 4 così in Germania 

Art. 316 codice civile
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Art. 336-bis codice civile
Ascolto del minore.
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.
Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

Art. 337-ter codice civile
Provvedimenti riguardo ai figli
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche alfine della modifica delle modalità di affidamento.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

  1. le attuali esigenze del figlio.
  2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  4. le risorse economiche di entrambi i genitori.
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 574-bis codice penale
Sottrazione e trattenimento di minore all’estero.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.

 

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