Sottrazione verso l’estero di un minore residente in Italia

aggiornamento: 6 ottobre 2023

Se si sospetta che possa verificarsi una sottrazione internazionale

è sempre opportuno attivarsi subito al fine di anticiparla. Quindi:

  • non concedere l'autorizzazione al rilascio a favore del minore dei documenti validi per l’espatrio
  • se il minore ha già un proprio documento valido per l’espatrio, chiedere all’autorità competente la revoca dell’autorizzazione all’espatrio. La richiesta va presentata in questura.
  • se si sospetta che il minore possa essere portato in uno Stato per il quale è necessario il visto d’ingresso, segnalare alle rappresentanze consolari in Italia di quello Stato il proprio dissenso rispetto alla concessione del visto
  • se il bambino deve recarsi all'estero insieme all’altro genitore, far sottoscrivere, eventualmente anche innanzi ad una parte terza (ad esempio un notaio, un avvocato, l’autorità consolare) l’impegno a rientrare in Italia ad una data prefissata
  • se non è in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento, chiedere al giudice l'emissione di un apposito provvedimento che vieti l'espatrio del minore in mancanza di del esplicito e formale consenso di entrambi i genitori
  • se è in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento, chiedere l’emissione di un provvedimento provvisorio che vieti l'espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori; chiedere che il provvedimento finale, in caso di affidamento del figlio all'altro genitore, stabilisca chiaramente il luogo di residenza del minore in Italia e il divieto all'espatrio del minore, in mancanza di esplicito e formale consenso del genitore non affidatario/collocatario
  • se è già stata emessa una decisione nella causa di separazione, divorzio o affidamento, far riconoscere, se possibile, nello Stato di appartenenza dell’altro genitore, l’eventuale provvedimento di affidamento del minore già ottenuto in proprio favore e/o il divieto all'espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso del genitore non affidatario/collocatario

Se i due genitori hanno cittadinanza diversa, è sempre opportuno e prudente:

  • informarsi e tenere nota dei nomi, indirizzi, recapiti telefonici dei parenti della famiglia d’origine dell’altro genitore
  • mantenere contatti amichevoli con qualche parente e/o amico dell’altro genitore, che potrebbe aiutare in caso di necessità nella ricerca del bambino  
  • informarsi sulle norme vigenti nello Stato d’origine dell’altro genitore in materia di affidamento dei figli e disciplina del diritto di visita

Se la sottrazione è già stata attuata

  1. Se lo Stato nel quale il bambino è stato portato e trattenuto ha ratificato/aderito alla Convenzione e la sua adesione è stata accettata dall’Italia, si può ricorrere alla cooperazione tra Stati prevista dalla Convenzione.

    La Convenzione dell’Aia del 1980 è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 ed è attualmente applicata nelle relazioni tra l’Italia e gli Stati elencati nella seguente tabella
     
    Paesi che hanno aderito alla Convenzione Aia 1980
    paesi dalla A alla C paesi dalla D alla M paesi dalla M alla S paesi dalla S alla Z
    Albania Danimarca Marocco Serbia
    Andorra Ecuador Mauritius Seychelles
    Argentina El Salvador Messico Singapore
    Armenia Estonia Monaco Slovacchia
    Australia Fiji Montenegro Slovenia
    Austria Finlandia Nicaragua Spagna
    Bahamas Francia Norvegia Sri Lanka
    Belarus Georgia Nuova Zelanda Sud Africa
    Belgio Germania Paesi Bassi Svezia
    Belize Giappone Panama Svizzera
    Bosnia Erzegovina Grecia Paraguay Thailandia
    Brasile Guatemala Perù Trinidad e Tobago
    Bulgaria Honduras Polonia Turchia
    Burkina Faso Irlanda Portogallo Turkmenistan
    Canada Islanda Regno Unito Ucraina
    Cile Israele Repubblica Ceca Ungheria
    Cina
    (solo Hong Kong e Macao)
    Lettonia Repubblica Dominicana Uruguay
    Cipro Lituania Repubblica di Moldova U.S.A.
    Colombia Lussemburgo Romania Uzbekistan
    Costa Rica Macedonia San Marino Venezuela
    Croazia Malta Saint Kitts e Nevis Zimbabwe

     

    L’elenco aggiornato dello stato delle ratifiche e adesioni si trova nell’apposita pagina del sito web della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato
    Se è applicabile la Convenzione dell’Aia del 1980, occorre:
    • contattare immediatamente l'autorità centrale italiana per l'avvio della specifica procedura, compilando con attenzione i moduli che saranno forniti

      Attenzione:
      1. occorre cercare di ricordare gli indirizzi presso cui potrebbe recarsi il sottrattore o i nomi delle persone che potrebbero essere in qualche maniera coinvolte o a conoscenza della sottrazione;
      2. devono essere presentati alcuni documenti di cui sarà fornito l’elenco. Tra questi, sono particolarmente utili i documenti che comprovano l’effettiva residenza abituale del minore in Italia al momento della sottrazione: oltre al certificato anagrafico di residenza, sono quindi utili l’attestato di frequenza alla scuola che il bambino frequentava prima della sottrazione; l’attestato di frequenza alle attività extrascolastiche; l’attestato del medico pediatra che comprovi la continuità della presa in carico sanitaria; il calendario delle vaccinazioni realizzate in Italia
    • evitare di insistere in tentativi autonomi di componimento della vicenda, tanto più se vi siano già stati insuccessi o rinvii di date precedentemente concordate per il ritorno in Italia. I mesi così persi potrebbero giocare a favore del sottrattore. Infatti le procedure di ritorno hanno la massima efficacia entro un anno dalla sottrazione o mancata restituzione
    • valutare con un legale di fiducia l’opportunità di avviare immediatamente una procedura in Italia per regolamentare l’affidamento del minore
    • se è già stata emessa una decisione nella causa di separazione, divorzio o affidamento, valutare con un legale di fiducia l’opportunità far riconoscere il provvedimento nello Stato in cui il minore è stato portato
    • valutare se presentare denuncia presso gli organi di polizia giudiziaria. Se si decide di farlo, si chieda espressamente che la denuncia sia inserita nei sistemi informatici delle forze di polizia
       
  2. Se lo Stato nel quale il bambino è stato portato o è trattenuto non ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 1980 (o la sua adesione non è stata accettata dall’Italia)) l’autorità centrale non può intervenire: il soggetto che lamenta la sottrazione deve attivarsi autonomamente incaricando un avvocato locale, che farà ricorso alle procedure amministrative o giudiziarie previste dallo Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto.
    Se il genitore e/o il minore sottratto hanno la cittadinanza italiana, si consiglia di prendere contatto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

    Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie
    D.G.I.E.P.M. – Ufficio IV
    Piazzale della Farnesina, 1 - 00136 Roma
    tel. 06.36913900-2932, fax 06.36918609
    e-mail: dgit-04@esteri.it
    PEC: dgit-04@cert.esteri.it

    L’Ufficio IV, tramite le rappresentanze diplomatiche e consolari, può effettuare interventi a tutela degli interessi dei cittadini italiani anche nei casi di sottrazione internazionale di minori.
     
  3. Se né il genitore vittima della sottrazione né il minore sottratto sono cittadini italiani, si suggerisce di rivolgersi alla rappresentanza diplomatica dello Stato di cui si è cittadini. 

 




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