Giustizia penale
aggiornamento: 20 febbraio 2015

SETTORE GIUSTIZIA PENALE
Comitato ex art. 36 - CATS (Comité de l'Article Trente-Six)
Comitato di coordinamento in materia penale, composto di alti funzionari, incaricato di condurre discussioni a livello strategico nonché di coadiuvare la preparazione dei lavori del Consiglio in materia legislativa. Sotto Presidenza italiana si è occupato essenzialmente di condurre discussioni tematiche sulle proposte di regolamento EPPO ed Eurojust, nonché sulle proposte di direttiva in materia di protezione degli interessi finanziari, gratuito patrocinio, presunzione di innocenza.
Il futuro del comitato: The Future of CATS (formato pdf)
Gruppo cooperazione in materia penale - COPEN
La proposta di regolamento mira a contribuire alla lotta contro i reati a danno degli interessi finanziari dell'Unione introducendo una Procura europea competente in materia. La base giuridica e le norme per l'istituzione della Procura europea sono stabilite nell'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il regolamento proposto sarà adottato in conformità con una speciale procedura legislativa: il Consiglio deciderà all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. Qualora non si possa raggiungere l'unanimità in seno al Consiglio, i trattati prevedono che un gruppo di almeno nove Stati membri possa instaurare una cooperazione rafforzata.
L'obiettivo raggiunto
Sotto Presidenza italiana gli intensi lavori condotti hanno consentito di procedere alla stesura di un testo, riferito ai primi 37 articoli della proposta, all’interno dei quali trovano disciplina i più importanti temi relativi all’azione della Procura: struttura e nomina, competenza, poteri investigativi e conduzione delle indagini puramente nazionali o transfrontaliere, archiviazione e transazione, acquisizione delle prove, garanzie processuali dei soggetti indagati ed infine controlli giurisdizionali. L’accordo su questi punti essenziali appare oramai non lontano e le Presidenze a venire avranno una base di lavoro più solida su cui proseguire il negoziato.
Nell’ottica di garantire il massimo grado di indipendenza e, conseguentemente, la credibilità al nuovo organismo, la proposta della Presidenza riguardante la nomina dei singoli membri sulla base di una procedura ispirata a quella delle Corti europee ha ottenuto una sicura maggioranza di consensi; sulla nomina del Procuratore Capo, le opinioni rimangono più variegate, ma in maggioranza aperte ad accettare che la scelta possa ricadere anche su soggetti diversi dai membri del collegio. Nell'approccio proposto dalla nostra Presidenza, le nuove modalità di nomina del Procuratore Capo europeo e dei Procuratori europei garantiranno non soltanto una migliore selezione dei candidati ma, soprattutto, una loro maggiore indipendenza rispetto agli Stati membri dai quali gli stessi provengono.
La Presidenza ha anche promosso una riflessione circa il possibile futuro statuto dei procuratori europei, nel corso della quale è emerso l'interesse da parte di numerose delegazioni ad inquadrare eventualmente gli stessi quali agenti dell'Unione europea.
La strada percorsa
La Nostra Presidenza ereditava un negoziato in cui si erano discussi i primi 19 articoli della proposta, giungendo da una parte a consolidare la struttura della Procura Europea, dall'altra rinviando la discussione sul merito dei poteri e delle modalità operative dell'Ufficio.
Dover definire poteri e procedure su una struttura già sostanzialmente “congelata” quanto al suo disegno essenziale ha senz'altro costituito la difficoltà maggiore affrontata e superata dalla nostra Presidenza nel corso dei negoziati.
Il gruppo di lavoro (COPEN EPPO)
Il gruppo di lavoro ha visto la partecipazione del Presidente Lorenzo SALAZAR e dei due delegati italiani Ignazio Juanito PATRONE e Alessandro SUTERA SARDO. Durante la Presidenza la proposta è stata per 3 volte portata all'attenzione dei Ministri (un Consiglio informale e due riunioni formali) e si sono tenute 12 giornate di riunione del gruppo di lavoro, 4 discussioni in seno al Comitato CATS ed 1 audizione davanti al Parlamento Europeo.
2. Riforma dell’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) - Proposta di Regolamento
La proposta disciplina la creazione dell’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) come successore legale dell'Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI del Consiglio, definendone compiti e competenze. La base giuridica è l’articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave, che interessi due o più Stati membri o che richieda un'azione penale su basi comuni. La riforma mira ad aumentare l'efficienza nel funzionamento dell'Agenzia e a coordinarne l'operato con quello della futura Procura Europea.
L'obiettivo raggiunto
Sotto la Presidenza italiana è stato adottato l'approccio generale parziale su quasi tutto l’articolato, comprendendo tutti gli aspetti sostanziali della proposta e consentendo di delineare una nuova struttura dell’agenzia, che ne migliori l’efficienza e l’efficacia operativa. Restano da negoziare soltanto la materia della protezione dei dati e quella dei rapporti con la futura Procura europea, legate agli esiti dei negoziati nei rispettivi gruppi di lavoro.
La strada percorsa
Sotto la precedente Presidenza il negoziato era giunto ad una prima lettura, non integrale, del testo della proposta.
La Presidenza italiana ha impresso una notevole accelerazione all’attività del gruppo di lavoro: l’intero testo è stato sottoposto a tre differenti letture. Rispetto al primo testo presentato dalla Commissione, la proposta della nostra Presidenza allarga e precisa la descrizione dei compiti operativi di Eurojust affidati al Collegio; il nuovo testo ridefinisce anche l’ambito di competenze del Comitato esecutivo, del quale continuerà a fare parte un rappresentante della Commissione con diritto di voto. Di particolare interesse, anche per le ricadute sull’ordinamento giudiziario e sul sistema processuale italiano, è l’art. 8 della proposta, riguardante i poteri del Membro nazionale. La riforma mantiene il collegamento dei Membri nazionali con lo Stato di origine, ma assegna a tutti loro gli stessi poteri operativi, elencati nel citato articolo 8, al fine di far sì che questi cooperino fra loro e con le autorità nazionali in maniera più efficace.
Il gruppo di lavoro (COPEN EUROJUST)
Il gruppo di lavoro ha visto la partecipazione del Presidente Galileo D'AGOSTINO e dei due delegati italiani Gaetano DE AMICIS e Stefano OPILIO.
Durante la Presidenza si sono tenute 9 giornate di riunione del gruppo di lavoro e 3 sessioni di drafting (lavoro di redazione del testo).
Il gruppo di lavoro in esame riguarda il sistema elettronico per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari istituito dalla decisione 2009/316/GAI, e denominato ECRIS, che vede la partecipazione di tutti gli Stati membri UE. ECRIS sostituisce il sistema pilota della rete dei casellari giudiziari (Network of Judicial Registers - NJR), costituita originariamente tra Francia, Germania, Spagna e Belgio, per l'interconnessione e lo scambio automatizzato di avvisi di condanna e di estratti dei casellari giudiziari. ECRIS si basa su un'architettura informatica decentralizzata. I dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati unicamente in banche dati nazionali e scambiati per via elettronica tra le autorità centrali dei paesi dell'UE attraverso un modello europeo standardizzato. I principi generali che governano lo scambio di informazioni e il funzionamento del sistema sono enunciati nella decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, relativa agli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziario, oltre che nella decisione istitutiva di ECRIS.
L'obiettivo raggiunto
Durante la Presidenza europea si è predisposta l'analisi del futuro progetto di consolidamento e sviluppo di ECRIS, attraverso la creazione di un Indice Centralizzato Europeo in ordine ai cittadini appartenenti a paesi terzi condannati in Europa. La Commissione sta portando avanti uno studio di fattibilità, anche attraverso un progetto cofinanziato con il Regno Unito, denominato EFEN, da cui emerge come non sia possibile costruire un indice di tal genere prescindendo dall’acquisizione di dati biometrici, al fine della corretta individuazione dei soggetti condannati. Ciò, allo stato, appare essere la più significativa prospettiva di sviluppo del progetto ECRIS.
Si è altresì proseguito il lavoro teso all'adeguamento del sistema europeo alle disposizioni impartite dalla direttiva 2011/93 UE, relativa all’abuso sui minori.
Le modifiche da attuare sul sistema si sono tradotte in una particolare “specifica tecnica” da inserire nella Business Analisys di ECRIS.
Sono state inoltre decise alcune ulteriori modifiche alla Business Analisys di minor conto, come, ad esempio, la variazione del nome dell’Autorità Centrale svedese per lo scambio di informazioni sulle condanne o l’implementazione delle tabelle di traduzione dei reati e delle pene, oltre che in inglese anche nelle lingue nazionali.
La strada percorsa
Già nel semestre precedente era stato previsto un adeguamento del sistema ECRIS alla DIR 2011/93 UE sull'abuso sui minori, tramite una versione del software denominata 1.5.
Durante questo semestre sono state prese in esame alcune modalità tecniche residuali dell’adeguamento, stabilendo infine che per consentire la richiesta di un certificato penale da parte del datore di lavoro, per le attività professionali o di volontariato che comportino diretti e regolari contatti con minori, non fosse necessario preveder una nuova tipologia di autorità ma si dovesse assorbire tale possibilità nella preesistente tipologia di certificato richiesto dalla “persona interessata”.
Il gruppo di lavoro (COPEN ECRIS)
Il gruppo di lavoro ha visto la partecipazione del Presidente Daniela PICCIONI e della delegata italiana Barbara CHIARI.
Durante la Presidenza italiana si sono tenute 3 giornate di lavoro a Bruxelles, di cui 1 per riunione del Gruppo di lavoro e 2 per riunioni di esperti presso la Commissione europea.
Gruppo diritto penale sostanziale - DROIPEN
La proposta di direttiva mira a porre norme penali comuni per contrastare i reati di frode in danno degli interessi finanziari dell’Unione Europea, sostituendo gli strumenti giuridici attualmente vigenti in materia, vale a dire la Convenzione per la protezione degli interessi finanziari del 1995 con i suoi due protocolli del 1996 e 1997.
L'obiettivo raggiunto
Durante la Presidenza italiana si è sollecitamente avviato il trilogo con i rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione e approfondito il dialogo con il Parlamento, con notevoli progressi. I negoziati hanno consentito di pervenire ad un accordo con il Parlamento europeo su alcuni articoli della proposta.
La strada percorsa
L'orientamento generale del Consiglio era stato raggiunto in data 6 giugno 2013. Il precedente Parlamento europeo aveva espresso la propria posizione sul dossier il 20 aprile 2014, sotto Presidenza greca.
Punto critico dei negoziati tra Consiglio e Parlamento resta quello relativo all'inclusione delle frodi IVA nell'ambito di applicazione della Direttiva, voluta dal Parlamento Europeo, rispetto alla quale il Consiglio mantiene invece una posizione contraria. La Commissione ha sostenuto tale inclusione, ma si è manifestata disponibile a lavorare in collaborazione con le altre istituzioni, ai fini del raggiungimento di un accordo. Anche in materia di serious offences e di prescrizione, il negoziato è tuttora in corso di evoluzione.
Il gruppo di lavoro (DROIPEN PIF)
Il gruppo di lavoro ha visto la partecipazione del Presidente Carmine PIROZZOLI e dei due delegati italiani Alberto PERDUCA e Antonio RINAUDO.
Complessivamente si sono svolte 8 giornate di lavoro, di cui 3 per riunioni del gruppo di lavoro, 1 per la preparazione del trilogo, 3 per il trilogo a Bruxelles, 1 per il trilogo a Strasburgo.
2. Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto a presenziare al processo nei procedimenti penali - Proposta di Direttiva
La proposta di direttiva mira a rafforzare il diritto dell’indagato/imputato di un procedimento penale ad essere considerato innocente fino alla prova della sua colpevolezza, attestata con sentenza definitiva, ed alcuni corollari del suddetto principio, quali il diritto dell’indagato/imputato a non autoaccusarsi, a non collaborare e a rimanere in silenzio, nonché il diritto ad essere presente al giudizio che concerna l’accertamento della sua colpevolezza.
L'obiettivo raggiunto
La Presidenza italiana ha avviato e concluso il negoziato in seno al gruppo di lavoro, raggiungendo un orientamento generale del Consiglio sull’intero articolato della proposta, che costituirà la base per i futuri negoziati con il Parlamento. La direttiva, pur non figurando formalmente inserita nella tabella di marcia sui diritti procedurali adottata nel 2009 (che comprende tre direttive già adottate oltre a quella sui diritti dei minori imputati in fase di trilogo), costituisce un ulteriore tassello nell'attuazione di una migliore e maggiormente armonizzata protezione dei diritti individuali all'interno dello Spazio di LSG.
La strada percorsa
La proposta era stata presentata il 27 novembre 2013 e mai discussa prima del Semestre di Presidenza italiana. Tra i punti maggiormente dibattuti figurano i seguenti:
l’ambito di applicazione: si è pervenuti a mantenere all'interno dell'ambito di applicazione della proposta anche i reati di lieve entità, essendo prevalso l’orientamento, promosso dalla Presidenza, secondo il quale il principio della presunzione di innocenza non può subire limitazioni generali. Le minor offences hanno costituito invece base per due sole specifiche eccezioni, rispetto al diritto a rimanere in silenzio e a non autoincriminarsi e al diritto a presenziare al processo. Anche per quanto concerne l’ambito temporale di applicazione è prevalsa la soluzione proposta dalla Presidenza secondo la quale la presunzione di innocenza si applica ab initio, ossia prima ancora che il soggetto sia stato formalmente indagato e sia consapevole di rivestire tale qualità;
diritto ad essere presenti al proprio processo: la Presidenza ha scelto la difficile strada della riscrittura dei due paragrafi inerenti tale diritto, che nella proposta della Commissione ricalcavano il testo già presente nella Decisione Quadro 2009/299/JHA “in absentia”, e dei quali la maggior parte delle delegazioni aveva chiesto l’eliminazione in quanto troppo complessi. Si è invece giunti con successo ad una riformulazione dei paragrafi, semplificandoli e rendendoli più leggibili, e ponendo in tal modo norme minime di armonizzazione dei sistemi giuridici sul diritto in esame.
Il gruppo di lavoro (DROIPEN PdI)
Il gruppo di lavoro ha visto la partecipazione del Presidente Olimpia MONACO e dei tre delegati italiani Laura DI GIROLAMO, Carmine PIROZZOLI e Federica TONDIN. Complessivamente si sono svolte 9 giornate di lavoro, di cui 7 per riunioni ufficiali del gruppo, 1 per discussione in seno al Comitato CATS e due per riunioni informali, queste ultime rivelatesi decisive per orientare la negoziazione ed assumere le decisioni finali.
3. Garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali - Proposta di direttiva
La proposta di direttiva in esame fa parte del pacchetto di proposte presentate il 27 novembre 2013 dalla Commissione europea e mira a rafforzare le garanzie procedurali previste per gli indagati/imputati minori d’età. Come le altre due proposte del pacchetto (Presunzione di innocenza e gratuito patrocinio), si pone in linea di continuità con il Programma di Stoccolma e con il rafforzamento del principio del “fair trial”, nonché dei provvedimenti legislativi elencati nella Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti processuali degli indagati ed imputati nei procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell’Unione europea del 30.11.2009
Le prime tre iniziative basate su tale documento si sono tradotte nell'adozione di altrettante Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 2010/64/EU del 20 Ottobre 2010 sul diritto ad un interprete e alla traduzione nei procedimenti penali; direttiva 2012/13/EU del 22 Maggio 2012 sul diritto di informazione nei procedimenti penali e la direttiva 2013/48/EU del 22 Ottobre 2013 sul diritto di accesso ad un avvocato nei procedimenti penali e nei procedimenti in cui vi è esecuzione di un mandato di arresto europeo.
La proposta è basata sull’art. 82 (2) del TFUE, il quale prevede che, laddove sia necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possano stabilire norme minime, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.
L'obiettivo raggiunto
A causa delle recenti elezioni del Parlamento europeo e del conseguente mancato avvio dell'attività delle relative commissioni, la Presidenza italiana non ha potuto tecnicamente avviare il trilogo formale con il Parlamento. Invero, il Parlamento europeo ed in particolare la Commissione LIBE competente per il dossier, non ha ancora votato la propria posizione sulla proposta di direttiva in questione. Ciò nonostante, si è provveduto ad avviare contatti informali con la rapporteur, On. Caterina Chinnici, al fine di illustrarle gli esiti della negoziazione condotta in Consiglio e i punti maggiormente discussi durante il gruppo di lavoro.
La strada percorsa
La proposta era stata presentata il 27 novembre 2013 e la discussione iniziata nel gennaio 2014 e provvisoriamente conclusa il 5 maggio 2014, sotto Presidenza greca, con il raggiungimento dell'orientamento generale del Consiglio sull'intero testo.
Il gruppo di lavoro (DROIPEN CHILDREN)
Il gruppo di lavoro è stato composto dal Presidente Olimpia MONACO e dalla delegata italiana Luciana SANGIOVANNI.
4. Ammissione al patrocinio provvisorio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo - Proposta di Direttiva
La proposta di direttiva in esame è strettamente correlata alla DIR 2013/48/EU sul diritto di accesso ad un difensore e mira a rendere effettivo tale diritto, stabilendo regole minime comuni sul diritto al patrocinio provvisorio a spese dello Stato per gli indagati e imputati, e per il patrocinio a spese dello Stato, ordinario e provvisorio, nei confronti dei soggetti coinvolti nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. L'assistenza legale gratuita fa anch'essa parte dei provvedimenti legislativi elencati nella Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti processuali degli indagati ed imputati nei procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 30.11.2009.
L'obiettivo raggiunto
La Presidenza ha avviato il negoziato sulla proposta in seno al gruppo di lavoro, conducendolo ad uno stato avanzato che rappresenta il massimo livello di compromesso allo stato raggiungibile, pervenendo ad un sostanziale accordo delle delegazioni sui seguenti contenuti:
-
la definizione di accesso provvisorio al gratuito patrocinio;
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la previsione che l'accesso provvisorio, ove richiesto, sia garantito senza ritardo, a partire dal momento della privazione della libertà e comunque prima che il soggetto sia interrogato, e fino al momento in cui la persona è liberata ovvero finché non intervenga una decisione finale sull'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato;
-
l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva di alcune situazioni che, pur interferendo con la libertà della persona, non siano tali da richiedere l'effettivo esercizio del diritto ad un difensore (es. controllo d'identità o interrogatorio preliminare in controlli casuali che possono dare avvio ad indagini) o di atti di indagine o di raccolta di prove, nelle quali la legislazione nazionale non prevede il diritto all'assistenza di un difensore.
La strada percorsa
La proposta era stata presentata il 27 novembre 2013 e mai discussa prima del Semestre di Presidenza italiana. La Presidenza italiana ha avviato il negoziato nel luglio 2014.
I punti critici su cui è rimasta aperta la discussione sostanzialmente riguardano solo alcune delimitazioni del campo di applicazione della direttiva, e in particolare:
la possibilità di estenderne l’oggetto al patrocinio ordinario a spese dello Stato per tutti gli indagati e imputati in procedimenti penali, introducendo parametri comuni nello spazio europeo quali la valutazione delle risorse della persona e/o la gravità del reato per cui si procede;
la possibilità di limitare l'ammissione al patrocinio provvisorio in caso di reati di minore entità, o in casi non particolarmente complessi o per privazioni della libertà di breve durata.
Il gruppo di lavoro (DROIPEN LA)
Il gruppo di lavoro ha visto la partecipazione del Presidente Mariaemanuela GUERRA e del delegato italiano Fabio LICATA.
Durante la Presidenza italiana si sono tenute 12 giornate di lavoro, di cui 4 per riunioni del gruppo di lavoro, 1 dibattito di orientamento in seno al Comitato CATS, 5 incontri bilaterali/multilaterali con le delegazioni e/o con la Commissione europea, 2 audizioni al Parlamento europeo.
Gruppo scambio di informazioni e protezione dati - DAPIX
1. Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) - Proposta di Regolamento
La proposta di regolamento in materia di protezione dei dati personali compone il c.d. “pacchetto protezione dati”, presentato dalla Commissione nel gennaio 2012, con lo scopo di garantire un quadro coerente ed un sistema complessivamente armonizzato alla materia della ‘privacy’. Il c.d. ‘pacchetto’ si articola in due diversi strumenti: oltre alla citata proposta di Regolamento, volta a disciplinare sia il settore privato che il settore pubblico, è stata presentata anche una proposta di Direttiva, indirizzata alla regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, nonché all’esecuzione delle sanzioni penali. Il Regolamento dovrà sostituire la direttiva 1995/46, attuata in Italia, da ultimo, con il D. L.vo 196/2003, che ha esteso i principi della direttiva - ancorché in modo generale - anche alle attività svolte nei settori di polizia e giustizia, che costituiscono oggetto della separata proposta di direttiva in materia.
L'obiettivo raggiunto
Adottato orientamento generale parziale sugli artt 1, 6(2)(3), 21 e Capitolo IX (che include la possibilità di deroghe per il settore pubblico) del regolamento. Approvata l'architettura complessiva del meccanismo delineato dalla Presidenza sul meccanismo di sportello unico (c.d. "one-stop-shop") per i casi di conflitto tra imprese e cittadini in ambiti territoriali transnazionali. Si concentra presso un'unica autorità di protezione dei dati la competenza per le imprese multinazionali, ma con attenzione specifica per le esigenze di prossimità dei cittadini nei casi di dimensione esclusivamente locale, prevedendo invece un meccanismo di coordinamento per i casi che eccedono la competenza di un solo Stato membro.
La strada percorsa
All'inizio del Semestre di Presidenza italiana, il negoziato era giunto ad un parziale orientamento comune solo sul capitolo V della proposta.
Le criticità maggiori si sono dovute affrontare sul punto relativo al c.d. “one stop shop”.
Il gruppo di lavoro (DAPIX)
Il gruppo di lavoro ha visto la partecipazione del Presidente Allegra MIGLIORINI e dei delegati italiani Elisabetta PIERAZZI e Giacomo TRAVAGLINO.
Durante la Presidenza italiana si sono tenute 16 giornate di riunione del Gruppo di lavoro a Bruxelles, almeno 15 incontri bilaterali nei giorni di riunione, 1 incontro trilaterale a Roma.
2. Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati - Proposta di Direttiva
La proposta di direttiva è finalizzata a garantire un livello elevato e uniforme di protezione dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in modo da accrescere la fiducia reciproca tra le autorità di polizia e giudiziarie di diversi Stati membri e così agevolare la libera circolazione dei dati e la cooperazione tra le predette autorità. Lo strumento è inteso a sostituire la decisione quadro 2008/977/GAI, adottata il 27 novembre 2008, che doveva essere attuata entro il 27 novembre 2010 e in merito alla cui attuazione gli Stati membri erano tenuti a riferire alla Commissione entro il 27 novembre 2013.
L'obiettivo raggiunto
La Presidenza italiana ha portato avanti il negoziato, giungendo a discutere su tre possibili soluzioni alternative, per superare le divergenze di vedute in merito al campo di applicazione della direttiva e alla sua delimitazione rispetto all’ambito di operatività del regolamento protezione dati. Il principale punto critico, relativo alla definizione dell'esatto ambito di applicazione della direttiva, dovrà ancora essere oggetto di discussione sotto la prossima Presidenza.
La strada percorsa
La proposta di direttiva è stata discussa in sede di gruppo durante ogni presidenza a partire dal primo semestre 2012.
All'inizio del Semestre di Presidenza italiana, il negoziato aveva affrontato due letture del testo ed avviato la terza lettura fino al capitolo IV, senza raggiungere alcun accordo. Permanevano forti divergenze su punti essenziali della proposta.
Il principale punto in discussione è stato e rimane l’"Oggetto e finalità" della direttiva e il modo di delimitare detti profili in relazione al campo di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. A tale aspetto è collegata la questione degli organismi ai quali la direttiva dovrebbe essere applicabile. Le criticità maggiori si sono dovute affrontare a causa della divergenza tra Commissione (contraria) e delegazioni (per la maggior parte favorevoli) sul punto relativo all'inclusione delle attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico (oltre a quelle di polizia giudiziaria) nell'ambito di applicazione della direttiva. Alcuni Stati membri hanno anche manifestato l’orientamento secondo cui tutte le attività di polizia (ivi inclusa la polizia amministrativa) dovrebbero essere contemplate da un unico strumento.
Il gruppo di lavoro (DAPIX - Direttiva)
Il gruppo di lavoro ha visto la partecipazione del Presidente Maria Teresa LEACCHE e dei delegati italiani Elisabetta PIERAZZI e Filippo SPIEZIA.
Durante la Presidenza italiana si sono tenute 3 giornate di riunione del Gruppo di lavoro a Bruxelles, ed 1 riunione tecnica con il segretariato del Consiglio, sempre a Bruxelles.
Gruppo per le questioni generali, valutazione compresa – GENVAL
Il gruppo di lavoro
Il Gruppo di lavoro sulle questioni generali, incluse le valutazioni (GENVAL) è un gruppo orizzontale, presieduto da un rappresentante del Ministero della Giustizia e composto da rappresentanti del Ministero dell’Interno. Per il Ministero della Giustizia ha partecipato il Cons. Alessandro Di Taranto, per il Ministero dell’Interno hanno partecipato il dott. Marco Monteleone e il dott. Nicola Palmiero.
Durante il semestre si sono tenute quattro riunioni ufficiali della durata di una giornata ciascuna, precedute da quattro riunioni informali per discutere, il giorno prima dell’incontro ufficiale, alcuni temi della successiva riunione.
Gli obiettivi raggiunti
Nel corso del semestre è stato portato a termine il 6° ciclo di valutazioni reciproche tra gli Stati Membri, avente ad oggetto l’attuazione pratica e operativa della Decisione del Consiglio 2002/187/JHA istitutiva di Eurojust [la valutazione 14536/2/14 REV 2 (formato pdf)] e della Decisione del Consiglio 2008/976/JHA sulla rete giudiziaria europea.
Per arrivare a questo traguardo, è stato necessario discutere ed approvare ben otto rapporti nazionali, cui è seguita la redazione, l’approfondita discussione e l’approvazione del rapporto finale.
E’ stato poi dato inizio al 7° ciclo di valutazioni reciproche in materia di cybercrime.
Infine, è stata redatta, discussa ed approvata, dopo un lungo negoziato, la bozza di Conclusioni del Consiglio sulla lotta al crimine organizzato, con particolare riferimento alla lotta all’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici mediante il tracciamento ed il monitoraggio dei flussi finanziari.