Stati Generali dell'Esecuzione Penale

aggiornamento: 10 febbraio 2016

  Tavolo 11 - Misure di sicurezza

Il Tavolo affronta i profili attinenti all’applicazione delle misure di sicurezza, privative e non privative della libertà personale, non nella fase esecutiva e valuterà, nell’ottica di eventuali proposte correttive, la trasfigurazione di queste ultime nella loro quotidianità. Particolare attenzione sarà riservata, in coordinamento con il Tavolo 10, alle misure di sicurezza psichiatriche.

Coordinatore Nicola Mazzamuto, presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina

Partecipanti / Gruppo di lavoro

  • Desi Bruno - Garante diritti dei detenuti della Regione Emilia Romagna
  • Alessandro De Federicis - Avvocato
  • Ugo Fornari - Docente di psicopatologia forense Università degli studi di Torino
  • Michele Miravalle - Coordinatore dell'Osservatorio sulle condizioni detentive di Antigone
  • Francesco Patrone - Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma
  • Daniele Piccione - Avvocato
  • Angela Anna Bruna Piarulli - Direttore istituto penitenziario di Trani
  • Nunziante Rosania - Direttore ospedale psichiatrico giudiziario Barcellona Pozzo di Gotto
  • Massimo Ruaro - Professore a contratto di diritto penitenziario Università degli studi di Genova
  • Emilio Santoro - Docente di Filosofia del diritto Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli studi di Firenze

Perimetro tematico

Il Tavolo affronterà i profili attinenti all’applicazione delle misure di sicurezza nella fase esecutiva e valuterà, nell’ottica di eventuali proposte correttive, la trasfigurazione di queste ultime nella loro quotidianità.
In merito alle vicende modificative ed estintive delle misure di sicurezza, bisognerà affrontare il problema della collocazione temporale del riesame della pericolosità sociale, e valutare l’opportunità di procedere ad una rifinitura della recente normativa in tema di durata massima delle misure in esame. Sullo sfondo di queste tematiche andrà tenuto nella dovuta considerazione - anche nell’ottica di un imprescindibile coordinamento - l’art. 6 co.1° lett. b del d.d.l. 2798, che prevede l’emanazione di una normativa delegata in tema di misure di sicurezza: «particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, anche con riferimento alle categorie dell’abitualità e della tendenza a delinquere […]».
Un’attenzione particolare dovrà inoltre essere dedicata alle c.d. misure di sicurezza psichiatriche, relativamente alle quali il succitato l’art. 6 co.1° lett. b prefigura una modifica delle species oggi applicabili, «anche in considerazione della [recente] normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari». Sempre con riferimento a quest’ultimo tema, sarebbe opportuno verificare se le importanti innovazioni introdotte dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81), devono essere totalmente condivise (ed, eventualmente, rafforzate rispetto ad eventuali prassi rinneganti), o se è auspicabile qualche correzione.
Sul versante più strettamente penitenziario, andrà approfondita la questione della regolamentazione del regime intramurario delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), individuando le soluzioni normative più in consonanza col principio della «esclusiva gestione sanitaria» di tali strutture.
Per quanto concerne invece l’esecuzione extramuraria, potrebbe essere opportuna una revisione del sistema delle misure alternative applicabili all’internato.
 

 

Abstract della relazione

Il Tavolo è giunto a quattro proposte organiche che sono la miglior sintesi di un intenso dibattito e di uno sforzo di conciliazione tra posizioni, approcci culturali e professionalità differenti in tema di “misure di sicurezza”.

Tale straordinaria unità è stata raggiunta attraverso più di venti riunioni telematiche, un’approfondita attività istruttoria e l’impegno costante di ogni componente del Tavolo. Tra gli allegati di questa relazione si possono leggere le “auto verbalizzazioni”, scritte dai singoli componenti, che danno conto delle posizioni e delle opinioni personali espresse sui vari temi trattati e nelle singole riunioni.

Partendo dal perimetro tematico proposto e mantenendo un focus mirato al testo aggiornato del disegno di legge delega, ai principi, alle scelte ed ai valori che esso propone, si è organizzato il lavoro principalmente in tre sottogruppi che hanno poi proposto e condiviso soluzioni con il resto dei componenti del Tavolo. Con riferimento, in particolare all’art. 7 della c.d. legge delega “penitenziaria” la discussione si è focalizzata su tre questioni principali:

  1. i soggetti imputabili,
  2. i soggetti non imputabili per vizio di mente (opportunamente ridefiniti “pazienti psichiatrici giudiziari”) e
  3. la definizione di patologia psichiatrica con particolare riferimento ai c.d. gravi disturbi della personalità.

Su ognuno di questi temi si è proceduto ad una revisione della dottrina e della giurisprudenza, alla raccolta di “esperienze sul campo” attraverso audizioni mirate e un’attenta analisi documentale e statistica.

  1. per quanto riguarda le misure di sicurezza per soggetti imputabili, la proposta prende le mosse dalla consapevolezza che il sistema attuale ha prodotto degenerazioni inaccettabili. La proposta intende superare l’esperienza delle case di lavoro. Si stabilisce poi che la misura di sicurezza si applichi solo in presenza di reati presupposti di rilevante gravità, nei casi in cui sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori gravi reati; si tratta di situazioni nelle quali appare evidente la necessità di una maggiore tutela della collettività. Attraverso questo filtro, viene inizialmente attivata una misura non detentiva consistente nella libertà vigilata a contenuto rivisitato (del tutto diversa da quella attuale in quanto ridisegnata e aperta ad ampie prospettive di personalizzazione), che non contenga inutili prescrizioni di tipo vessatorio e che preveda la possibilità di modulazione personalizzata attraverso un catalogo di prescrizioni adattabili alla situazione soggettiva ed oggettiva concreta. Solo in casi eccezionali, a seguito della continua reiterazione di gravi violazioni e secondo una rigida progressione contenitiva, è prevista la possibilità di sostituire la misura non detentiva con una misura contenitiva dapprima a contenuto domiciliare e poi detentivo, da declinarsi in ambito lavorativo e/o agricolo (l’esperienza delle colonie agricole non può essere certo paragonata a quella, molto più infelice, delle case lavoro), o in strutture per la semilibertà, da considerarsi quale extrema ratio e solo per periodi di tempo limitati.
     
  2. Per quanto riguarda le misure giudiziarie di cura e controllo per i “pazienti psichiatrici giudiziari”, la proposta muove dalla necessità di un più attento accertamento peritale sull’imputabili, dalla crisi del concetto di “pericolosità sociale”, dall’esigenza di disegnare misure che provvedano anzitutto ai bisogni terapeutici del paziente psichiatrico giudiziario e dalla necessità di rendere effettivo il principio di extrema ratio delle misure coercitive. Si prevedono in tale ottica tre aree distinte il trattamento del paziente psichiatrico giudiziario, differenziate per gravità del reato commesso, da cui discendono risposte trattamentali differenti, tutte improntate alle esigenze terapeutiche del paziente, denominate “misure giudiziarie di cura e controllo” (distinguibili tra il “ricovero in S.P.P.G. –Servizio Psichiatrico per Paziente Giudiziario e misure obbligatorie di cura e controllo). La proposta avanza soluzioni anche in materia di misure cautelari psichiatriche e di misure provvisorie di cura e controllo e propone una dettagliata riforma delle principali norme in materia (in particolare art.206 e 222 c.p. e 286 c.p.p.).
     
  3. Strettamente connessa con la proposta riguardante le misure giudiziarie di cura e controllo per i “pazienti psichiatrici giudiziari”, vi è quella di proporre un nuovo “ordinamento per S.P.P.G”, che non si limiti ad una mera riproposizione o rinvio all’Ordinamento penitenziario, ma che abbia una sua autonomia, che ne esalti la funzione sanitaria.
     
  4. Per quanto riguarda i c.d. gravi disturbi della personalità, si ritiene di doversi uniformare alla guideline secondo cui essi non rilevano ai fini dell’applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p., fermo restando tuttavia che i medesimi devono assumere la connotazione di infermità giuridicamente rilevante allorché abbiano inciso in maniera significativa sul funzionamento dei meccanismi intellettivi o volitivi dell’autore di reato e il reato sia in connessione psicopatologica e funzionale con il disturbo grave. Deve essere attribuito al perito il compito di pronunciarsi in punto necessità di cura a elevata o attenuata intensità terapeutica mediante la formulazione di un quesito ad hoc, sui cui esatti termini v. infra, sub “Proposta 4”.

Obiettivi

  1. Analisi critica e propositiva dei criteri per l’applicabilità delle misure di sicurezza in fase esecutiva, nonché per la loro modifica e revoca, tenendo presente l’art. 6 co.1° lett. b del d.d.l. 2798, che prevede l’emanazione di una normativa delegata in tema di misure di sicurezza: «particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, anche con riferimento alle categorie dell’abitualità e della tendenza a delinquere […]». Eventuali proposte dirette ad annullare, o, quanto meno, a ridurre sensibilmente, lo scarto tra la cornice legislativa delle misure di sicurezza e la loro concreta applicazione
     
  2. Valutazione delle criticità inerenti al regime di internamento nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), caratterizzate da un modello organizzativo ad esclusiva gestione sanitaria. A tal fine andranno esaminate le soluzioni previste nell’allegato A) del decreto 1° ottobre 2012, emanato dal Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia («Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia»), nonché i contenuti dell’Accordo tra la Conferenza Stato-Regioni e il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 26 febbraio 2015. Proposta di correttivi qualora venisse ritenuto effettivo il rischio di una possibile collisione tra l’ubicazione delle REMS sul territorio nazionale, tenuto conto del loro bacino di utenza, e il principio di territorialità nell’esecuzione della misura di sicurezza psichiatrica
     
  3. Eventuale indicazione di forme di cooperazione tra l’amministrazione penitenziaria e quella sanitaria, posto che la prima manterrà talune funzioni – quali, ad esempio, la competenza in tema di trasferimento degli internati – relativamente ai soggetti ospitati nelle REMS
     
  4. Individuazione delle necessarie modifiche alla legge penitenziaria e al relativo regolamento di esecuzione, conseguenti alla chiusura degli OPG e all’apertura delle REMS. Proposte sulle connotazioni che dovranno avere i “repartini psichiatrici” allestiti all’interno delle singole strutture carcerarie, onde evitare che, anche dopo la creazione e l’avviato funzionamento delle REMS, si riproduca il grave inconveniente del sofferente psichico ospitato in una struttura che la psichiatria considera inidonea rispetto alle sue esigenze terapeutiche
     
  5. Eventuale configurazione, in chiave di proposta, di una o più misure di sicurezza non detentive a carattere terapeutico, con individuazione dei presupposti applicativi e delle relative modalità esecutive
     
  6. Individuazione delle modalità idonee a consapevolizzare l’opinione pubblica sull’opportunità di contrastare la pericolosità sociale del malato di mente-autore di reato, sottoponendolo alle più adeguate terapie. Terapie che, per garantire dei risultati, devono essere praticate, in conformità alle recenti indicazioni del legislatore, non più in strutture sostanzialmente carcerarie (OPG), ma in apposite residenze completamente “sanitarizzate” (REMS).
     

Versione integrale della relazione