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Decreto 29 aprile 2021 - Modalità operative del concorso a 310 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019

29 aprile 2021


Integrato e modificato dal decreto ministeriale 7 giugno 2021


Il Ministro della Giustizia

Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale – Concorsi ed esami del 19 novembre 2019, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 310 posti di magistrato ordinario;

Visto l’art. 11, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;

Visto il parere del Comitato tecnico scientifico previsto dall’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, espresso in data 23 aprile 2021;
 

Decreta

Art. 1

Le prove scritte del concorso, per esami, a 310 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019, si svolgeranno contemporaneamente in sei sedi, selezionate in base ad una ricerca di mercato estesa su tutto il territorio nazionale, in considerazione dei collegamenti viari e di trasporto pubblico locale, delle aree di parcheggio di cui dispongono, nonché in ragione degli accessi, della distribuzione degli spazi interni e della aereazione naturale dei locali, con le modalità di seguito indicate.

Art. 2

Le modalità operative di svolgimento delle prove sono le seguenti:

  1. l’accesso dei candidati all’area concorsuale, sia nelle giornate di consegna dei codici che in quelle di svolgimento delle prove scritte, avviene evitando ogni assembramento, nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale posizionata nei siti, con modalità a senso unico;
  2. ciascun candidato, nel giorno di presentazione per la consegna dei codici, accede all’area concorsuale indossando un dispositivo di protezione individuale facciale (mascherina) per tutta la durata di permanenza presso il sito; nei giorni di svolgimento delle prove scritte, l’Amministrazione fornisce a ciascun candidato mascherine FFP2, da indossarsi per tutto il periodo di permanenza presso l’area concorsuale, con obbligo di sostituzione ogni quattro ore;
  3. ciascun candidato si presenta presso le aree concorsuali da solo e senza alcun tipo di bagaglio, salvi gli effetti personali indispensabili;
  4. l’identificazione dei candidati avviene mediante l’utilizzo di lettore ottico, in riferimento al codice a barre preventivamente indicato e comunicato, assicurando la priorità nell’identificazione delle candidate incinta, neomamme ovvero dei soggetti fragili;
  5. ciascun candidato, al momento dell’accesso alle aree concorsuali per la consegna dei codici, esibisce al personale incaricato un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore; allo stesso modo, ciascun candidato, nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, esibisce un ulteriore referto, analogo a quello indicato nel periodo che precede, effettuato entro le 48 ore. I candidati convocati per la consegna dei codici nella giornata antecedente lo svolgimento della prima prova scritta i quali consegnano un referto effettuato nella medesima giornata, sono esonerati dall’obbligo di esibizione dell’ulteriore referto;
  6. ciascun candidato, in occasione di ogni accesso presso l’area concorsuale, consegna al personale addetto una autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante l’assenza di sintomi influenzali in atto, la mancata conoscenza di essere positivo al COVID e la circostanza di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 e di non essere stato a contatto con persone positive al COVID nei quattrodici giorni precedenti; i candidati che attestano, nelle forme previste dalla legge, di essere stati vaccinati (con ciclo completo) e quelli che producono certificazione di avvenuta guarigione dal Sars-Cov2, sono esonerati dalla presentazione della predetta autodichiarazione;
  7. a ciascun candidato, al momento di ogni accesso presso l’area concorsuale, viene effettuata la misurazione della temperatura corporea mediante apposita strumentazione;
  8. ai candidati, durante lo svolgimento delle prove scritte, sono messe a disposizione soluzioni idroalcoliche igienizzanti e forniti fogli e penne monouso;
  9. per l’intera durata delle prove scritte non possono essere consumati alimenti solidi, mentre è consentito l’uso di bevande.

Art. 3

Costituiscono causa di esclusione dal concorso, ai sensi dell’art. 10, primo comma, regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, le seguenti circostanze: a) non indossare la mascherina protettiva, secondo le modalità specificate all’art. 2; b) presentare una temperatura corporea superiore a 37,5 C° al momento della misurazione; c) non esibire i referti di cui all’art 2, n. 5); d) non consegnare le autodichiarazioni previste dall’art. 2, n. 6), ovvero indicare in esse la positività delle relative condizioni. I provvedimenti di esclusione sono adottati dalla Commissione esaminatrice.

Art. 4

Le funzioni della Commissione esaminatrice presso le sedi periferiche sono svolte dai Comitati di vigilanza previsti dall’art. 3, comma 4, decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la selezione dei cui componenti avverrà, preferibilmente, tra i magistrati che prestano servizio presso uffici giudiziari del distretto in cui si trova ciascuna sede concorsuale.

Art. 5

Le modalità operative di svolgimento delle prove orali saranno concretamente declinate con successivo decreto, in considerazione della futura evoluzione del quadro pandemico.

Art. 6

L’indicazione specifica delle sedi concorsuali, dei candidati assegnati a ciascuna di esse, delle date, degli orari di presentazione, nonché eventuali ulteriori comunicazioni concernenti la procedura, saranno contenute nel decreto del Ministro della giustizia, recante il Diario delle prove, che verrà pubblicato nella G.U., 28 maggio 2021.
Il diario sarà altresì disponibile sul sito internet del Ministero, www.giustizia.it, alla voce “strumenti/concorsi, esami, selezioni e assunzioni”, unitamente alle indicazioni per raggiungere le sedi ed alle altre informazioni concernenti lo svolgimento concreto della procedura.

Roma, 29 aprile 2021

La Ministra
Marta Cartabia