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Circolare 10 maggio 2016 - in materia di selezione esperti ex art. 80 comma 4 legge 354/1975

10 maggio 2016

Prot. 1/2016

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

il Capo Dipartimento



Ai Direttori degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di:
Milano. Brescia, Torino, Genova. Venezia. Verona. Trieste, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, Roma,
Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari, Sassari
Ai Direttori dei Centri di Giustizia Minorile
e per conoscenza.
al Sig. Capo del Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria
Ai Sig.ri Provveditori
LORO SEDI

Oggetto: circolare in materia di selezione esperti ex art. 80, co. 4 legge 354/1975.

A breve saranno resi disponibili finanziamenti ulteriori da impiegare, tra l'altro, per stipulare convenzioni con esperti in psicologia e in servizio sociale ex art. 80, comma 4 della legge 354/1975. per dare supporto all'attività degli uffici, in attesa di soluzioni più strutturali e definitive.

Con riferimento alle procedure di selezione necessarie per avviare le collaborazioni, si richiamano le disposizioni già impartite con le circolari dci D.A.P n. 3645/6095 del 12.06.2013, e del Dipartimento per la Giustizia Minorile 6 del 19.06.2008, ( che ad ogni buon fine si allegano), delle quali si ribadisce la validità, salvo per quanto diversamente disposto dalla presente circolare.

Il ricorso alle convenzioni ex art. 80 O.p. dovrà conformarsi alla normativa vigente in materia di collaborazioni esterne, con particolare riferimento al principio della non rinnovabilità degli incarichi, al rispetto dei criteri di pubblicità e di comparazione secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001.

Va, inoltre, richiamato l'obiettivo della normativa di settore, onde evitare che le convenzioni diventino strumentali a rispondere a fabbisogni permanenti, in linea con quanto stabilito nella circolare n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si richiama, dunque, il principio dell'autonomia della prestazione, che deve costituire l'elemento caratterizzante delle collaborazioni esterne, in quanto "diversamente sarebbero violate le norme sull'accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico nonché i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art.97 della Costituzione ", così come indicato nella circolare n. 5/2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni del 21.12.2006.

Si ribadisce, inoltre, che in analogia a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 l.190/2012, anche nella scelta degli esperti ex art. 80 O.P., va necessariamente garantito il principio della rotazione degli incarichi. L'incarico non potrà avere durata superiore a un anno solare (rinnovabile al massimo per una volta). La validità degli elenchi formati in attuazione della citata normativa ha durata non superiore ai quattro anni, con possibilità di aggiornamento ogni due anni purché effettuato nel rispetto della procedura di cui all'art 132 R.E. e, con riferimento al settore minorile, degli artt. 7, comma 6, e 8, comma 2, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272.

Si rammenta, da ultimo, che la stipula di convenzioni in contrasto con la normativa vigente, ovvero in assenza dei requisiti ex art. 7 D.lgs. n.165/2001. determina ipotesi di responsabilità del dirigente, come indicato nella circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica.

Pertanto, per consentire l'avvio delle attività di collaborazione negli UEPE e nel settore minorile è necessario provvedere, con la massima urgenza, al rinnovo degli elenchi degli esperti in questione, ove scaduti per il decorso dei termini previsti.

Per tali ragioni, saranno avviate le procedure di selezione dei professionisti, adottando le modalità indicate dagli artt. 80 co.4 O.P e art. 132 cO.2 R.E. ed i criteri già utilizzati per la formazione degli elenchi.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore dell'esecuzione penale esterna degli adulti si ritiene fondamentale, in questa delicata fase di riorganizzazione, affidare il compito agli uffici dirigenziali che hanno una competenza territoriale coincidente con un distretto di Corte d'Appello, in attesa dell'attivazione degli Uffici inter-distrettuali, ai quali sarà attribuita in via definitiva la competenza in materia.

Nell'ambito della consueta collaborazione interdipartimentale, si richiede cortesemente ai Sigg. Provveditori, che leggono per conoscenza, di fornire il supporto funzionale necessario all'espletamento della procedura di selezione da parte degli Uffici in indirizzo.

La commissione di selezione degli esperti sarà costituita secondo le modalità indicate nello schema di bando (allegato 2).

Considerata la ristrettezza dei tempi e la necessità di impegnare entro l'anno le risorse previste, si chiede alle SS.LL. di provvedere a quanto richiesto entro il 30 giugno 2016.

Per quanto riguarda, infine, gli esperti in psicologia, gli UEPE potranno attingere agli elenchi presenti presso i Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria.

I C.G.M. dovranno procedere all'aggiornamento degli elenchi secondo le indicazioni rese nella precedente circolare, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 80. co. 4° O.P.,133 e 133 R.E., ove siano decorsi i termini di valenza previsti.

Gli uffici del Dipartimento sono disponibili per ogni ulteriore chiarimento o difficoltà che eventualmente dovessero prospettarsi in corso d'opera.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Roma 10 maggio 2016

Il Capo Dipartimento
Francesco Cascini