Circolare 15 giugno 2018 - Impiego degli esperti ex art.80 Legge 354/1975, nei Servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: linee guida

15 giugno 2018

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova
Direzione generale del Personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

 

CIRCOLARE m_dg.DGMC.15/06/2018.0039793.U

 

MODIFICATA dalla circolare 3/2020

Alle Direzioni degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI
Alle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI
Alle Direzioni degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI
Alle Direzioni degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni
LORO SEDI
Alle Direzioni degli Istituti Penali per i Minorenni
LORO SEDI
Alle Direzioni dei Centri di Prima Accoglienza
LORO SEDI
Alle Direzioni delle Comunità Ministeriali
LORO SEDI

Oggetto: Impiego degli esperti ex art.80 Legge 354/1975, nei Servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: linee guida.
 

PREMESSA

L’unificazione della gestione dei servizi per la giustizia minorile con quelli per l’esecuzione penale esterna all’interno di questo nuovo Dipartimento, per effetto del D.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84, richiede la creazione di un sistema unitario di governo attraverso la condivisione e l’integrazione dei modelli operativi e delle metodologie di intervento adottati nell’ambito dei due contesti.

Si rende dunque necessario armonizzare le procedure e le prassi operative, sia sul piano metodologico che su quello organizzativo e della gestione amministrativa.

Anche i Servizi per la giustizia minorile, come gli Uffici di esecuzione penale esterna, negli anni si sono avvalsi dell’apporto professionale degli esperti ex art. 80 O.P. per collaborare all’attività di osservazione e trattamento. Il contributo degli esperti è stato, infatti, utilizzato, in entrambi i contesti, per assicurare il mantenimento di adeguati standard di qualità degli interventi e consolidare la pratica operativa fondata sulla multidisciplinarietà in una fase segnata dall’acquisizione di nuove e complesse competenze, oltre che da profondi cambiamenti strutturali. In tale contesto, l’apporto professionale degli esperti nell’ambito delle attività d’indagine e di trattamento, ha certamente contribuito al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema.

Appare, pertanto, imprescindibile garantire la continuità della presa in carico degli autori di reato nel complesso percorso di recupero di una definitiva libertà per l’utenza, che rafforza la sicurezza sociale; è un valore da perseguire al fine di non disperdere il patrimonio delle notizie acquisite attorno al singolo condannato, selezionandole e indirizzandole all’obiettivo istituzionale dell’osservazione e del trattamento. Questa fondamentale esigenza, affiancata a quella di arricchire gli uffici di una multidisciplinarietà di interventi professionali, va contemperata con la netta distinzione tra tali professionisti e il personale di ruolo.

Al fine di rendere più effettivo l’approccio multiprofessionale che garantisce risultati più significativi in termini di efficacia ed efficienza dei programmi trattamentali, si individuano di seguito le procedure di selezione e di inserimento degli esperti negli uffici e negli istituti minorili, gli specifici ambiti di impiego, le modalità di gestione degli aspetti amministrativi, fiscali e contributivi relativi alle prestazioni dagli stessi erogate.

Si sottolinea la necessità di programmare le collaborazioni con gli esperti all’interno del Documento di Programmazione annuale e nell’ambito delle disponibilità di bilancio, al fine di permetterne la valutazione e l’approvazione, valorizzando al massimo la disponibilità dei fondi in tal senso destinati.

Selezione degli esperti e gestione degli elenchi

Presupposto della collaborazione in qualità di esperto nelle articolazioni territoriali del Dipartimento è l’inserimento del professionista in un elenco unico, istituito ai sensi degli art. 131 e 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 per ciascun UIEPE/CGM ed articolato in due distinte sottosezioni, una per gli adulti ed una per i minori, cui potranno attingere tutti i servizi della giustizia minorile e di comunità.

Pertanto, gli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna ed i Centri per la Giustizia Minorile provvederanno di concerto, mediante avviso pubblico e conseguente selezione, ad istituire un unico elenco di esperti per ciascuna professione e per ciascun distretto di corte d’appello presente nel territorio di competenza. L’accertamento dell’idoneità degli aspiranti esperti, effettuato mediante colloquio e valutazione dei titoli presentati dal professionista, sarà effettuato utilizzando i criteri e le modalità indicate nello schema di bando allegato, redatto ai sensi dell’art. 132 comma 2 del Regolamento di Esecuzione 230/2000.

Gli elenchi così formati avranno una validità di quattro anni, al termine dei quali dovranno essere aggiornati secondo le procedure sopra indicate, al fine di permettere l’inserimento di nuovi professionisti o l’aggiornamento delle posizioni di coloro che già vi sono inseriti.

Nei suddetti elenchi potranno essere inseriti i professionisti, incensurati e regolarmente iscritti all’albo professionale, ove richiesto, che non abbiano meno di 25 anni. Sono esclusi i professionisti iscritti all’albo degli avvocati, i dipendenti del Ministero della Giustizia, i giudici di pace e i componenti di collegi giudicanti dello stesso distretto di corte di appello per il quale si presenta candidatura.

Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per un solo elenco e dunque nell’ambito di un solo distretto di corte d'appello.

Ai sensi dell’articolo 80 dell’ordinamento penitenziario l'Amministrazione può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. L’amministrazione favorisce un approccio multidisciplinare e raccomanda di estendere la collaborazione alle diverse figure professionali previste dall’art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario, quali ad esempio gli esperti in pedagogia, predisponendo appositi e relativi elenchi, sempre ai sensi dell’art. 132 del regolamento d’esecuzione 230/2000.

Pertanto, si invitano gli Uffici Interdistrettuali ed i Centri per la Giustizia Minorile a considerare e valutare tale ipotesi ed eventualmente attivarsi in tal senso, in un’ottica di ulteriore potenziamento dell’approccio multiprofessionale, finalizzato al miglioramento dei servizi erogati.

Attribuzione degli incarichi

Al conferimento degli incarichi agli esperti iscritti negli elenchi di cui sopra provvedono, ai sensi dell’articolo 132, comma 3 del sopracitato regolamento, le direzioni dei Servizi della giustizia minorile e di comunità, dopo aver acquisito l’autorizzazione dell’ufficio interdistrettuale o del centro per la giustizia minorile di riferimento; a questo scopo sarà sottoscritto l’accordo individuale, secondo lo schema allegato, nel quale dovranno essere specificati:

  • l’oggetto della prestazione in riferimento a specifici e determinati progetti ed obiettivi;
  • la durata del contratto, che non potrà essere superiore alla durata dell’esercizio finanziario; al riguardo si precisa che, per i successivi esercizi finanziari e limitatamente al periodo di validità dell’elenco (anni quattro), al fine di assicurare la continuità trattamentale, è auspicabile provvedere alla sottoscrizione, con lo stesso professionista, di nuovi accordi annuali; in caso di mancato rinnovo si provvederà ad individuare dall’elenco un altro professionista;
  • il numero delle ore di prestazione che l’esperto si impegna a svolgere complessivamente per l’intera durata della collaborazione;
  • il compenso orario delle prestazioni determinato nel valore di € 17,63 lorde, ove per lordo deve intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali, ove dovuti. Non è previsto alcun altro tipo di rimborso.

La rilevazione del fabbisogno in relazione all’impiego degli esperti è presentata da ciascun ufficio nell’ambito del Documento di programmazione interdistrettuale.

La gestione degli elenchi compete agli uffici interdistrettuali ed ai centri per la giustizia minorile che, pertanto, individueranno il nominativo dell’esperto cui attribuire l’incarico seguendo l’ordine progressivo e comunicandolo all’ufficio richiedente.

Ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L. 81/2017, “La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente”. In tali casi è consentita la sostituzione dell’esperto convenzionato, assente a qualsiasi titolo, con altro aspirante inserito nell’apposito elenco.

Ambiti di impiego e modalità di inserimento negli uffici

Il contributo professionale degli esperti potrà essere utilizzato sia nell’ambito delle attività di indagine che nell’ambito delle attività trattamentali. Gli esperti, con particolare riferimento a quelli in servizio sociale, potranno occuparsi di ogni tipologia di procedimento di osservazione e trattamento con priorità rivolta alle attività di indagine.

Ferme restando le competenze del servizio sanitario nazionale di cui al D.P.C.M. 1 aprile 2008, potranno essere svolte dagli psicologi esperti attività di trattamento relative alle situazioni di disagio psicologico strettamente connesse alla commissione del reato ed alle conseguenze derivanti dallo stesso.

Nell’ambito delle attività di indagine gli esperti avranno cura di approfondire l’analisi delle risorse personali ed ambientali della persona imputata/condannata, in carico all’ufficio, al fine di pervenire alla definizione di un profilo personologico e sociale, nonché ad una valutazione diagnostica e prognostica circa la riuscita di un percorso alternativo alla detenzione da realizzare nel contesto comunitario di appartenenza. Essi contribuiranno, dunque, a raccogliere ed approfondire tutti gli elementi utili alla decisione dell’autorità giudiziaria per la concessione o meno della misura alternativa/di comunità e la scelta della misura più adeguata alla situazione rappresentata dall’ufficio nell’ambito della relazione di sintesi, condivisa e sottoscritta da tutti i componenti dell’equipe.

Nell’ambito delle attività trattamentali gli esperti potranno stimolare, supportare e verificare programmi ed impegni relativi alla giustizia riparativa, alla mediazione penale, all’elaborazione ed alla revisione critica del reato commesso o imputato, alla rimozione delle conseguenze di tale reato, alla gestione dei rapporti familiari e sociali, al reinserimento lavorativo, al buon andamento della misura.

In tale prospettiva andranno considerati gli accordi operativi e le intese già in essere tra servizi dello stesso distretto elaborati per ottimizzare ed incrementare gli interventi a favore dei soggetti in carico.

All’avvio dell’attività degli esperti negli uffici saranno effettuate le consegne relative ai compiti da svolgere, nell’ambito delle quali dovranno essere indicati i procedimenti oggetto dell’incarico, i termini e le eventuali scadenze, i referenti dell’Amministrazione cui il professionista dovrà rivolgersi per l’esecuzione dell’incarico. Tali consegne potranno essere aggiornate, modificate o integrate nel corso dell’incarico.

Organizzazione del lavoro, metodologia e strumenti operativi

Il contributo degli esperti dovrà essere ancorato ad una chiara e definita progettualità fondata sulla realizzazione di percorsi individualizzati o di gruppo.

Gli esperti effettueranno gli interventi di competenza secondo le metodologie, gli strumenti tecnici e i codici deontologici propri della professione di appartenenza, nonché secondo le linee guida fornite dalle direzioni generali competenti.

Potranno svolgere colloqui in sede, al di fuori della sede e negli istituti penitenziari, incontri di gruppo, verifiche ambientali, interventi di prossimità e di raccordo con la rete territoriale.

Gli esperti forniranno la propria prestazione professionale attraverso un contributo scritto relativo ad ogni procedimento trattato, nell’ambito del lavoro d’equipe.

Contribuiranno alla stesura delle relazioni di sintesi, periodiche e conclusive, nonché all’elaborazione dei programmi trattamentali, richiesti dall’autorità giudiziaria competente, secondo i modelli e le indicazioni dipartimentali.

Infine, a conclusione del rapporto di collaborazione, redigeranno un report finale sull’attività complessivamente svolta, con l’indicazione dei punti di forza e delle criticità riscontrate, al fine di permettere le operazioni di verifica e valutazione dell’efficienza e dell’efficacia delle prestazioni professionali erogate.

Gli interventi effettuati dagli esperti dovranno essere riportati nel diario contenuto nel fascicolo-utente secondo le indicazioni dipartimentali. Nello stesso fascicolo dovrà essere inserita ogni altra documentazione prodotta.

L’esperto, per la tipicità dell’intervento professionale, potrà operare sia all’interno che all’esterno della sede. In tale ottica gli uffici dovranno favorire, l’intervento degli esperti ex art. 80 O.P., con particolare riferimento agli assistenti sociali, nel territorio e negli ambienti di vita delle persone in carico. Anche le altre figure professionali potranno effettuare prestazioni all’esterno, ovvero presso il domicilio delle persone seguite, la sede degli enti territoriali coinvolti o altri ambienti, laddove ritenuto opportuno e/o necessario dalla direzione, sulla base delle valutazioni emerse in sede di equipe.

Quanto alle fasce orarie in cui collocare le prestazioni svolte in sede, poiché gli esperti sottoscrivono un contratto di collaborazione libero professionale che tuttavia li impegna a prestare la propria collaborazione secondo le necessità dell’ufficio, svolgeranno l’attività nell’ambito dell’orario di servizio, sulla base di un calendario delle presenze definito di concerto con la direzione.

A questo riguardo si avrà cura di articolare le presenze in sede secondo il fabbisogno dell’ufficio.

L’esperto ex art. 80 O.P. dovrà presentare mensilmente, alla direzione dell’ufficio ove presta l’attività professionale, la richiesta di liquidazione delle competenze con l’indicazione delle attività svolte, nonché dei giorni e delle ore relative alle singole prestazioni effettuate.  E’ rimesso in capo al direttore dell’ufficio l’obbligo di attestare la congruità dei tempi dichiarati dal professionista, anche in relazione alle attività svolte ed ai risultati raggiunti.

È consentito agli esperti l’utilizzo delle risorse materiali e strumentali dell’ufficio, laddove funzionale alle esigenze di servizio.

La direzione competente provvede alla liquidazione del compenso dovuto entro e non oltre sessanta giorni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 81/2017.

Aspetti fiscali e contributivi

Il valore unitario che il professionista indica nella fattura elettronica, da presentare per il compenso della prestazione effettuata, deve corrispondere a quello indicato nella convenzione stipulata, pari ad € 17,63.

Per la determinazione dell’importo effettivo da mettere in pagamento, va aggiunto alla cifra sopra indicata l’IVA, ove dovuta, nonché gli oneri previdenziali; va, altresì, effettuata la ritenuta d’acconto, salvo i casi di esclusione previsti ex lege.

Sarà cura dell’intestatario della fattura indicare il regime fiscale e previdenziale di riferimento, ai fini della quantificazione della ritenuta d’acconto d’imposta o dell’eventuale esclusione, nonché per l’applicazione dell’IVA ove dovuta e degli oneri previdenziali.

Il suddetto, inoltre, deve indicare la sussistenza dei presupposti per la non applicabilità della ritenuta alla fonte a titolo di acconto d’imposta ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 190/14, nonché l’aliquota relativa al contributo di cassa previdenziale, che è del 4% per gli assistenti sociali. Al fine dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54 art. 1 della legge 190/14 non esercitano la rivalsa dell’imposta per le operazioni nazionali, per cui agli stessi non si applica l’IVA.

Quanto al professionista che non aderisce a nessun regime fiscale, si applica l’IVA ove dovuta, ed occorre distinguere tra due casi:

  1. professionista iscritto all’ordine con cassa di previdenza: la ritenuta d’acconto si calcola sul solo compenso senza conteggiare gli oneri previdenziali;
  2. professionista senza cassa di previdenza di categoria: in questo caso alla previdenza provvede l’INPS con la cosiddetta “gestione separata” e la ritenuta d’acconto si calcola sulla somma del compenso comprensiva degli oneri previdenziali.

Indicazioni conclusive

Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna ed i Centri per la giustizia minorile cureranno l’applicazione delle presenti linee guida, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

  1. assicurare il coordinamento degli uffici della circoscrizione, al fine di rendere omogenea l’applicazione degli indirizzi operativi adottati da questo dipartimento;
  2. supportare l’attività in argomento, predisponendo, con il contributo degli uffici, gli strumenti di verifica e monitoraggio delle attività svolte dagli esperti, anche al fine di consentire la valutazione complessiva da parte dalle competenti direzioni generali;
  3. avviare iniziative di sperimentazione di nuove modalità e metodologie trattamentali, con particolare attenzione al rafforzamento della multidisciplinarietà, nonché sostenere, testare e diffondere quelle già efficacemente introdotte.

Si raccomanda, inoltre, di porre particolare attenzione alla corretta gestione del rapporto di collaborazione che si configura come rapporto libero professionale cui non sono in alcun modo applicabili gli istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato.

Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della presente selezione e saranno conservati presso l’Ufficio titolare del relativo procedimento.

Le presenti linee guida sostituiscono le seguenti circolari:

  1. n. 6 - prot. 19723, del 19 giugno 2008, del Dipartimento Giustizia Minorile;
  2. n. 1/2016 del 10 maggio 2016 del Dipartimento Giustizia minorile e di comunità;
  3. n. 4 prot. n. 3059/4.1.2 dl 19 gennaio 2017 del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

Ringraziando per l’impegno che le SS.LL. vorranno dedicare all’applicazione delle presenti linee guida, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale   
Lucia Castellano

 Vincenzo Starita
Il Direttore Generale