Circolare 4 ottobre 2013 - Modifiche legislative alla legge 193/2000

4 ottobre 2013

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione generale dei detenuti e del trattamento
Ufficio V - Osservazione e Trattamento

Prot. n. 0338829/2013

 

Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

Ai Signori Direttori degli Istituti penitenziari
LORO SEDI

e, p.c.
Ai Signori Vice Capo del Dipartimento
SEDE

Al Signor Direttore Generale
per il Bilancio e la Contabilità
SEDE

Oggetto: Modifiche legislative alla Legge 193/2000

Le leggi 9 agosto 2013, n. 94, 9 agosto 2013, n. 99 ed il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 hanno apportato sostanziali modifiche alla legge 193/00 (cosiddetta "Smuraglia"), ampliando la platea dei beneficiari ed aumentando le risorse finanziarie a disposizione.

In attesa della prossima emanazione del nuovo Regolamento contenente, sulla base degli ultimi aggiornamenti legislativi, le modalità di fruizione degli sgravi contributivi e delle agevolazioni fiscali, si ritiene utile riassumere le novità più importanti introdotte con le leggi ed il decreto legge citati nel primo paragrafo della presente.

Si rammenta, in primo luogo, l'aumentata disponibilità di risorse per il 2013, pari a € 20.648.112,09 , per effetto dello stanziamento straordinario di 16 milioni di euro disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, adottato in applicazione dell'art. 1, comma 270 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (vedasi lettera circolare n. 3644/6094 del 5 aprile 2013 della Direzione Generale Detenuti e Trattamento).

A decorrere dal 2014, il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n.99 ha disposto (con l'art. 10, comma 7 bis) che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 comma 1 della legge 193/2000, è incrementata di € 5.500.000, portando le risorse disponibili, a regime, a € 10.148.112,09.

All' art. 3 della legge 193/2000 sono stai aggiunti i commi 2 e 3. Con il comma 2 le agevolazioni fiscali vengono estese anche ai detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, in misura diversificata rispetto ai detenuti lavoranti all'interno degli istituti o ammessi al lavoro all'esterno.

Con il comma 3, il periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione, a cui si estende l'agevolazione fiscale, è stato aumentato rispetto alla precedente previsione di sei mesi.

Tale periodo di agevolazione viene distinto in diciotto mesi, nel caso di lavoratori detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno prima della cessazione dello stato di detenzione ed in ventiquattro mesi, nel caso di detenuti che non abbiano fruito di tali misure.

Relativamente alle agevolazioni contributive, la legge 94 del 9 agosto 2013, modificando l'art.4 comma 3bis della legge 381/91, ne estende la fruizione ad un periodo successivo alla scarcerazione, in analogia con quanto previsto per le agevolazioni fiscali pari, rispettivamente, a diciotto o a ventiquattro mesi, a seconda che il lavoratore detenuto assunto abbia o meno fruito di semilibertà/lavoro all'esterno.

Si informa, infine, che non appena emanato il nuovo Regolamento attuativo previsto dalla Legge 193/2000 (che andrà a sostituire i due Decreti attualmente in vigore), sarà cura di questo Ufficio fornire tempestivamente  tutte le informazioni necessarie per una corretta applicazione della nuova normativa.

Roma, 4 ottobre 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giovanni Tamburino