Decreto 25 aprile 2013 - Dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza

25 aprile 2013

 

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2003, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2003, con avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003, con il quale sono state rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato il 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’11 ottobre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2009, con il quale le dotazioni organiche del personale amministrativo non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza del Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria sono state rideterminate in attuazione dell’articolo 24, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, prevedendo l’adeguamento al nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal citato contratto collettivo nazionale;

Visto in particolare il comma 2 dell’articolo unico, con il quale, al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative dell’Amministrazione giudiziaria, il Ministro della Giustizia è autorizzato a declinare con proprio decreto, all’esito della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all’articolo 7, comma 3, del predetto contratto collettivo nazionale, i contingenti di personale delle aree, come fissati dalla tabella A allegata al medesimo provvedimento, in profili professionali e fasce retributive;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 29 luglio 2010, con il quale, tra l'altro, in attuazione del citato articolo 7, comma 3, del contratto collettivo nazionale, è stato determinato un nuovo ordinamento professionale del personale dipendente dal Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria, strutturato secondo un sistema di classificazione articolato per aree e profili professionali;

Visto in particolare l’articolo 15, terzo comma, che determina all’interno di ciascuna area l’articolazione dei profili professionali in fasce retributive, fissando, rispettivamente, in tre, sei e sette fasce economiche la progressione realizzabile nell’ambito delle aree prima, seconda e terza;

Rilevato che, ai sensi del medesimo comma, le fasce retributive previste all’interno di ciascuna area per i diversi profili professionali, individuati dal successivo articolo 16, non sono correlate a differenti contenuti mansionali ma costituiscono un mero sistema di progressione economica del personale, commisurato alla maggiore professionalità acquisita durante il rapporto di lavoro;

Visto l’articolo 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2010, con il quale nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti si è provveduto alla puntuale individuazione dei contingenti specificamente destinati ai profili professionali previsti dal sopra citato contratto collettivo integrativo del 29luglio 2010;

Visto l’articolo 2 del decreto ministeriale innanzi citato, con il quale, nelle more della definizione della procedura prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001, per la determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari istituiti nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano, è stato riservato un contingente di personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza pari a complessive trecentoventotto unità;

Viste le tabelle A e B allegate al decreto ministeriale sopra richiamato, con le quali le piante organiche del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie ed agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti delle singole strutture, centrali e periferiche, dell’Amministrazione giudiziaria, sono state rimodulate in conformità del nuovo ordinamento professionale e dei contingenti complessivi fissati per ciascuna area dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008;

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l’articolo 2, comma 2, del provvedimento sopra citato, con il quale il tribunale di Giugliano in Campania è stato rinominato in tribunale di Napoli Nord;

Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2013, in corso di registrazione, con il quale, al fine di consentire la piena funzionalità della riforma, si è provveduto alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura addetto agli uffici giudiziari di primo grado interessati dalla revisione del relativo assetto territoriale;

Considerato che si rende necessario procedere alla rideterminazione delle piante organiche del personale di supporto all’attività giurisdizionale in coerenza con le determinazioni assunte per il personale di magistratura, adeguando la consistenza numerica dei contingenti destinati ai singoli uffici in funzione delle esigenze operative determinate dal mutato assetto territoriale; 

Valutato che, in linea generale, la rideterminazione della pianta organica degli uffici di primo grado può risolversi nella mera aggregazione agli uffici accorpanti delle risorse disponibili presso gli uffici soppressi;

Ritenuto, in particolare, che per gli uffici per i quali per effetto della riforma si realizza l’aggregazione del territorio corrispondente ad uno o più circondari o alla circoscrizione di competenza di una o più sezioni distaccate di tribunale in precedenza comprese in diverso circondario, deve essere disposta l’integrale attribuzione delle risorse previste in pianta organica presso gli uffici soppressi rispettivamente assegnati;

Valutato, inoltre, che l’indagine statistica condotta in ordine al rapporto di composizione delle piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti, con particolare riferimento al rapporto rilevato tra personale di magistratura e personale amministrativo, ha evidenziato per alcuni uffici accorpanti, all’esito della assegnazione delle risorse disponibili presso gli uffici soppressi, una flessione dei relativi valori, già inferiori alla media riscontrata, a livello nazionale, per gli uffici della medesima tipologia;

Ritenuto pertanto che, al fine di garantire un adeguato livello di funzionalità sin dalla fase di prima applicazione della riforma, si rende necessario incrementare ulteriormente le piante organiche delle predette strutture entro i limiti dei valori medi rilevati a livello nazionale secondo l’indagine innanzi richiamata;

Considerato che per gli uffici per i quali è stata disposto un decremento del rispettivo assetto territoriale, al fine di non vanificare l’effetto deflattivo della riforma sui rispettivi carichi di lavoro soprattutto in sede di prima applicazione della riforma, risulta parimenti necessario non incidere sulla relativa dotazione complessiva di personale, quale risultante dall’aggregazione degli organici delle strutture comprese nella pregressa giurisdizione;

Valutato che, allo stato, per i restanti uffici dell’Amministrazione giudiziaria appare opportuno non incidere sulla attuale consistenza numerica delle relative piante organiche come fissate dal citato decreto ministeriale 25 ottobre 2010, potendosi, tuttavia, sin d’ora accantonare in loro favore la rimanente parte del contingente recuperato presso gli uffici del giudice di pace (1.616 unità) che dovrà essere utilmente distribuita, nei prossimi mesi, sulla scorta di ulteriori elementi di valutazione, all’esito degli ulteriori approfondimenti ancora in corso;

 

DECRETA

 

Art. 1

La dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza del Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria è articolata nei singoli profili professionali, in coerenza con quanto previsto dal nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 29 luglio 2010 ed in conformità dei contingenti complessivi fissati per ciascuna area dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008, come specificamente indicato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 2

Il personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza, in conformità dei contingenti fissati per ciascuna area dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2009 e della relativa articolazione nei singoli profili professionali determinata dal precedente articolo 1, è ripartito tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria come dalla tabella A, relativa al personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie e dalla tabella B, relativa al personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, allegate al presente decreto che sostituiscono le tabelle A e B vigenti allegate al decreto ministeriale 25 ottobre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2010.


Art. 3

Per le esigenze degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano, è riservato un contingente di personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza pari a complessive trecentoventotto unità, distinte, come di seguito specificato, per area e profili professionali. All’esito della definizione della procedura prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113, con successivo decreto avente carattere esclusivamente ricognitivo, si procederà ad integrare le tabelle A e B di cui all’articolo 2.

Contingente di personale amministrativo
AREA Profilo professionale n. posti
TERZA AREA direttore amministrativo 16
funzionario linguistico 17
funzionario giudiziario 52
funzionario UNEP 12
funzionario informatico 5
funzionario contabile 4
SECONDA AREA cancelliere 65
ufficiale giudiziario 13
assistente informatico 4
contabile 6
assistente giudiziario 52
operatore giudiziario 38
conducente di automezzi 15
PRIMA AREA ausiliario 29
TOTALE 328


Art. 4

Un ulteriore contingente di personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza pari a complessive milleseicentosedici unità, distinte, come di seguito specificato, per area e profili professionali, disponibile a seguito della soppressione degli uffici indicati nella tabella A allegata al del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è temporaneamente accantonato e verrà successivamente ripartito in funzione delle esigenze rilevate per le singole strutture dell’Amministrazione giudiziaria.

Contingente di personale amministrativo
AREA Profilo professionale n. posti
TERZA AREA direttore amministrativo 3
funzionario giudiziario 65
SECONDA AREA cancelliere 426
assistente giudiziario 68
operatore giudiziario 548
PRIMA AREA Ausiliario 506
TOTALE 1616

 

Roma, 25 aprile 2013

IL MINISTRO
Paola Severino

Visto UCB 15 maggio 2013

Registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2013

 

 

Dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale
Tabella A Tabella B
Ancona Ancona
Bari Bari
Bologna Bologna
Brescia Brescia
Cagliari Cagliari
Caltanissetta Caltanissetta
Campobasso Campobasso
Catania Catania
Catanzaro Catanzaro
Firenze Firenze
Genova Genova
L'Aquila L'Aquila
Lecce Lecce
Messina Messina
Milano Milano
Napoli Napoli
Palermo Palermo
Perugia Perugia
Potenza Potenza
Reggio Calabria Reggio Calabria
Roma Roma
Salerno Salerno
Sassari Sassari
Taranto Taranto
Torino Torino
Trento Trento
Trieste Trieste
Venezia Venezia
Uffici centrali  

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