Decreto 8 marzo 2013 - Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire

8 marzo 2013

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo  20  giugno  2005,  n.  122,  recante: Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma della legge 2  agosto  2004,  n. 210;

Visto,  in  particolare,  l'articolo  14,  comma  1,  del   decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,  che  prevede  che  il  Fondo  si articola in sezioni  autonome  corrispondenti  ad  aree  territoriali interregionali individuate con il decreto di cui all'articolo 16  del medesimo decreto legislativo, sulla  base  della  quantita'  e  della provenienza territoriale delle richieste di indennizzo presentate, in modo da assicurare una gestione equilibrata delle sezioni;

Visto,  in  particolare,  l'articolo  16,  comma  1,  del   decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede che, con  decreto  di natura non regolamentare del Ministro della  giustizia,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le aree territoriali e le conseguenti  sezioni  autonome  del  Fondo,  tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo medesimo e che possono altresi' essere stabiliti ulteriori criteri  e  modalita' per la concreta  gestione  del  Fondo,  con particolare  riferimento all'attuazione  di  quanto  previsto  all'articolo  14  del  medesimo decreto legislativo;

Tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del  Fondo, trasmessi al Ministero della giustizia dalla Consap S.p.A.  con  nota del  24  gennaio  2013,  e  concernenti  l'ammontare  delle   risorse disponibili del  Fondo  al  31  dicembre  2012,  pari  a complessivi € 59.667.768,29,  nonche'  i  dati  relativi  alla  suddivisione  dei contributi per regione e agli importi, distinti  su  base  regionale, delle richieste di indennizzo, pari ad  €  742.724.364,74,  salve  le risultanze dell'attivita' istruttoria;

Decreta

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;
  2. «Fondo», il Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo;
  3. «Gestore», la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A.;
  4. «sezione autonoma», l'articolazione del Fondo, con distinta contabilita', corrispondente ad aree territoriali interregionali da definire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo.

 

Art. 2

Individuazione delle sezioni autonome

  1. Il Fondo si articola in due sezioni autonome denominate «Sezione 1» e «Sezione 2».
  2. Alla Sezione 1 corrisponde l'area territoriale composta dalle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta.
  3. Alla Sezione 2 corrisponde l'area territoriale composta dalle seguenti regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto.

 

Art. 3

Ulteriori criteri per la gestione del Fondo

  1. Le risorse del Fondo disponibili al 31 dicembre 2012 sono attribuite alla Sezione 1 e alla Sezione 2 sulla base del criterio di imputazione di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo. Le somme succesivamente versate a titolo di contributo obbligatorio a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo sono imputate alla sezione autonoma nel cui ambito territoriale e' ubicato l'immobile per cui e' rilasciata la fideiussione.
  2. Quando il Gestore non dispone delle informazioni necessarie per l'applicazione del criterio d'imputazione di cui al comma 1, le relative risorse sono in ogni caso attribuite a ciascuna sezione autonoma in parti uguali.
  3. Le risorse che risultano disponibili al 31 dicembre 2012, attribuite a ciascuna sezione autonoma a norma dei commi 1, primo periodo, e 2, sono erogate dal Gestore agli aventi diritto che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo entro ilcentoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando l'ammontare delle risorse disponibili e' inferiore a quello delle indennita' riconosciute dal Gestore agli aventi diritto, l'erogazione ha luogo in proporzione dell'ammontare di ciascuno dei crediti accertati.
  4. Le ulteriori quote di indennizzo sono erogate quando l'ammontare delle risorse reperite oltre la data di cui al comma 3 consentono il pagamento agli aventi diritto che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo in una percentuale non inferiore alla meta' di quella posta a base dell'erogazione di cui al comma 3, secondo periodo. Il pagamento e' effettuato entro il centoventesimo giorno successivo al verificarsi della condizione di cui al periodo precedente.
  5. Entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo, il Gestore provvede in ogni caso all'erogazione finale delle risorse disponibili.
  6. Se il Gestore non dispone dei dati che consentono il pagamento degli indennizzi a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 2 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2006, n. 34, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo, provvede alle erogazioni di cui al presente articolo entro trenta giorni dall'acquisizione dei predetti dati.

 

Art. 4

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Severino

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2013
registro n. 4, Giustizia, foglio n. 368