Decreto 1 ottobre 2009 - Adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari
1 ottobre 2009
Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, relativo al Testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2006-30 giugno 2009, e' pari a +5,5;
Visto il decreto interdirigenziale del 5 agosto 2008, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;
DECRETA
Art. 1.
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L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
- fino a 6 chilometri € 1,65;
- fino a 12 chilometri € 3,00;
- fino a 18 chilometri € 4,14;
- oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,88.
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L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:
- fino a 10 chilometri € 0,45;
- oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;
- oltre i 20 chilometri € 1,65.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2009
Il Capo Dipartimento
Birritteri
Il Ragioniere generale dello Stato
Canzio