Decreto 1 ottobre 2009 - Adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

1 ottobre 2009

di concerto con
 
Il Ragioniere generale dello Stato

Visto   l'art.  20,  punto  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  relativo al Testo unico delle discipline  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia,   il  quale  prevede  che  con  decreto  dirigenziale  del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  si  provveda  all'adeguamento  dell'indennita' di trasferta   degli  ufficiali  giudiziari,  in  base  alla  variazione dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e di impiegati,   accertata   dall'Istituto   nazionale  di  statistica  e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti  gli  articoli  133  e  142  del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

Visti  gli  articoli  26  e  35  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, calcolato  in  relazione  alla  variazione  percentuale dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2006-30 giugno 2009, e' pari a +5,5;

Visto  il  decreto  interdirigenziale  del  5 agosto 2008, relativo all'ultima  variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;
 

DECRETA

Art. 1.

  1. L'indennita'  di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
    1. fino a 6 chilometri € 1,65;
    2. fino a 12 chilometri € 3,00;
    3. fino a 18 chilometri € 4,14;
    4. oltre  i  18  chilometri,  per ogni percorso di 6 chilometri o frazione  superiore  a  3  chilometri  di  percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,88.
  2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il  viaggio  di  andata  e  ritorno  per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:
    1. fino a 10 chilometri € 0,45;
    2. oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;
    3. oltre i 20 chilometri € 1,65.

 

Art. 2.

 Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  primo giorno del mese successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  
Roma, 1 ottobre 2009

Il Capo Dipartimento
Birritteri

Il Ragioniere generale dello Stato
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