Circolare 20 febbraio 2009 - Fondo Unico Giustizia. Soppressione della previsione di emissione di mandati di pagamento di cui all’articolo 17 del R.D 10 marzo 1910, n. 149

20 febbraio 2009

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I

Prot. m_dg.DAG.20/02/2009.25881.U

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ad Equitalia Giustizia S.p.A.
Via Andrea Millevoi n. 10
00178 ROMA

A  Poste Italiane S.p.A
Viale Europa n. 175
00144 ROMA

e, p.c., Al Sig. Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
SEDE

Al Sig. Capo dell’Ispettorato
ROMA

In sede di prima applicazione della legge 13 novembre 2008 n. 181, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, questa Direzione Generale ha diramato, con nota in data 23 dicembre 2008, le prime istruzioni operative per gli uffici giudiziari, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di un Registro Fondo Unico Giustizia, temporaneamente cartaceo, destinato a dare evidenza di tutte le risorse affluenti al Fondo nonché dello svolgimento delle relative procedure e della definizione delle stesse.
Parallelamente all’istituzione del nuovo registro è stata disposta la chiusura del Registro Generale dei depositi giudiziari, disciplinato dal R.D. 10 marzo 1910 n. 149, limitatamente ai depositi di denaro nel settore penale.
D’intesa con la società Equitalia Giustizia sono stati altresì diramati i modelli di tutte le comunicazioni inerenti alle risorse affluenti al Fondo.
In particolare, in tema di restituzione agli aventi diritto delle risorse sequestrate, è stato previsto un apposito modello C, da utilizzare per le comunicazioni alla società Equitalia Giustizia dei provvedimenti di restituzione e dei dati identificativi degli aventi diritto.
Tale modello non contempla l’emissione del mandato di pagamento (modello IV), previsto dall’articolo 17 del citato Regio Decreto per i prelievi da libretti di risparmio.
Alcuni uffici giudiziari, tuttavia, hanno segnalato che per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di restituzione delle somme agli aventi diritto, Equitalia Giustizia S.p.A., su indicazione di Poste Italiane S.p.A, ha richiesto l’emissione del mandato di pagamento, ai sensi del citato articolo 17.
La stessa società Equitalia Giustizia, con note del 16 gennaio e 27 gennaio 2009 indirizzate a questa Direzione Generale, faceva presente che Poste S.p.A. ha ritenuto di poter provvedere alla restituzione delle somme soltanto a fronte dell’emissione del mandato di pagamento, che le cancellerie avrebbero dovuto trasmettere a norma del citato R.D. n. 149/1910.
Al riguardo, risulta preliminare la risoluzione della questione interpretativa concernente l’attuale vigenza delle disposizioni del Regio Decreto n. 149/1910 a seguito delle nuove disposizioni con cui è stato istituito il Fondo Unico Giustizia per la gestione unitaria delle somme di denaro nonché degli altri valori finanziari sequestrati nell’ambito di procedimenti penali.
Questa Direzione Generale, confortata dal conforme parere dell’Ufficio Legislativo di questo Ministero, ritiene che il sistema dei depositi giudiziari postali per le somme di denaro in sequestro penale di cui al R.D. n. 149/1910 sia stato integralmente superato.
La normativa istitutiva del Fondo Unico Giustizia (art. 61, comma 23, D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, ed art. 2, D.L. n. 143/2008, convertito in legge n. 181/2008 e successive modificazioni), ha infatti previsto l’affluenza al Fondo di tutte le somme di denaro in sequestro mediante intestazione in suo favore di tutti i libretti aperti presso Poste s.p.a. e presso altri operatori finanziari.
Per effetto di tale normativa e, in particolare, del citato mutamento di intestazione, i depositi presso gli uffici postali hanno perso la loro natura di depositi giudiziari in senso tecnico, giacché Poste Italiane s.p.a. non risulta essere più il soggetto depositario unico di tutti i depositi giudiziari, tale ruolo essendo stato assunto dalla società che gestisce il Fondo, vale a dire Equitalia Giustizia s.p.a..
Ne consegue che a tali depositi, precedenti e successivi all’entrata in vigore della nuova disciplina, non si applicano le norme del R.D. n. 149/1910, ivi comprese quelle relative all’emissione dei mandati di pagamento.
Ciò è conseguenza del fatto che Poste Italiane s.p.a. non è più l’interlocutore diretto degli uffici giudiziari che eseguono il deposito, essendo stata sostituita ex lege in questo ruolo di depositario da Equitalia Giustizia s.p.a..
Non contrasta con tale interpretazione il fatto che Equitalia Giustizia s.p.a., sulla base di una valutazione di opportunità del tutto autonoma, possa aver scelto di far comunque confluire le somme del Fondo su libretti e conti correnti postali, onde averne una gestione unitaria più agevole. Tale scelta non riguarda gli uffici giudiziari e potrebbe essere mutata in qualsiasi momento, secondo le esigenze del depositario.
In definitiva, Poste Italiane s.p.a. ha perso, rispetto alle somme di denaro oggetto di sequestro penale, quel ruolo di depositario ufficiale dell’autorità giudiziaria che giustificava le citate norme del R.D. n. 149/1910. In relazione a tali somme, Poste Italiane s.p.a. svolge un ruolo in tutto equiparabile a un istituto di credito privato presso il quale il custode del bene abbia scelto di depositare il denaro affidatogli.
Le norme del R.D. n. 149/1910 restano, invece, in vigore - almeno fino al riordino della materia - per i depositi giudiziari civili.
Alla luce di quanto esposto gli uffici giudiziari non emetteranno, quindi, mandati di pagamento per le somme dissequestrate, trasmettendo, invece, alla società Equitalia Giustizia il citato modello C, contenente le informazioni stabilite.
Oltre a ciò (già previsto dalle precedenti istruzioni), gli uffici provvederanno ad unire al modello C, come richiesto dalla società Equitalia Giustizia, un estratto del provvedimento di restituzione, contenente i dati identificativi del provvedimento stesso e la parte dispositiva inerente alla restituzione.
Si pregano i Sigg. Presidenti delle Corti di Appello ed i Sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello di voler portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti del distretto.

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio