Nota 7 novembre 2001 - Quesito in ordine alla spettanza al giudice di pace dell'indennità per l'attività conciliativa non contenziosa ex art. 322 c.p.c. e per la raccolta delle domande orali ex art. 316 c.p.c.

7 novembre 2001

Con riferimento a quanto in oggetto è stato chiesto di conoscere se possa essere erogata l'indennità di udienza per l'attività svolta in giorni diversi da quelli stabiliti per le udienze tabellari ed in particolare per ricevere le domande orali ex art. 316 c.p.c. ovvero per raccogliere o esperire tentativi di conciliazione non contenziosa ex art. 322 c.p.c.

In merito a tale quesito deve rispondersi negativamente.

Invero, deve rilevarsi, preliminarmente, che l'art. 11 della legge n. 374/91 succ. mod. individua espressamente i provvedimenti del giudice di pace suscettibili di un compenso nella materia civile non prevedendo nulla per l'attività di ricezione e trattazione delle istanze di conciliazione in sede non contenziosa ex art. 322 c.p.c., nonché per la ricezione delle domande orali. Conseguentemente, deve ritenersi che ogni eventuale estensione del compenso al di fuori del fisiologico canale legislativo si appalesa non conforme alla stessa volontà del legislatore che, in presenza di norme di spesa, si è premurato di indicare in via puntuale e tassativa i provvedimenti destinati a provocare, almeno in via quantitativamente presunta, la suddetta spesa.

Né, d'altra parte, appare possibile liquidare l'indennità di udienza per giorni diversi da quelli stabiliti per le udienze tabellari. In proposito si richiama quanto sostenuto nella circolare n. 19/95, secondo cui la liquidazione della indennità di udienza è collegata “alla presenza in ufficio del giudice di pace nei giorni tabellarmente indicati, anche se non vi siano cause sul ruolo”.

Le predette attività possono, quindi, essere svolte nell'ambito delle udienze tabellari, così da essere ricomprese nel compenso previsto per lo svolgimento dell'udienza.


Roma, 7 novembre 2001