Nota 1 marzo 2005 - Legge Finanziaria per l'anno 2005 (legge 311/04). Art. 30 DPR 115/02 Anticipazioni forfetarie delle parti private nel processo civile. Indennità giudici di pace ex legge 21 novembre 1991, n. 374

1 marzo 2005

Prot. n. 1/2847/u/nv/44

A tutti i Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI
e p. c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
ROMA

Con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2005 sono state apportate alcune modifiche che incidono direttamente sulle attività delle cancellerie, come il pagamento del contributo unificato (artt. 10 e 13 D.P.R. 115/02) e delle anticipazioni forfetarie dai privati all'erario, nel processo civile, per le notifiche a richiesta dell'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/02). Tali modifiche sono già state evidenziate con la nota prot. n. 1/14052/44/u-04/sc del 30.12.2004. Tuttavia, con la presente si intendono fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle sottostanti problematiche che sono state rappresentate dagli uffici giudiziari.

L'intervenuta abrogazione ad opera del comma 324, art. 1, della legge 311/04 (legge finanziaria per l'anno 2005) della tabella allegata all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, recante la quantificazione delle anticipazioni forfetarie dei privati in favore dell'erario nel processo civile, produce quale sua ulteriore conseguenza anche quella dell'assoggettamento dei procedimenti di ingiunzione al pagamento dell'importo forfetario nella misura di 8 Euro, così determinata dal comma 323 della citata legge 311/04.

Infatti, seppure la notificazione a richiesta dell'ufficio rappresenti nel procedimento di ingiunzione una mera eventualità, essa non può astrattamente escludersi alla luce della formulazione dell' art. 640 cod. proc. civ, laddove è previsto che il Cancelliere "& dia notizia al ricorrente" dell'insufficiente istruzione del fascicolo sottostante al procedimento monitorio.

Ne consegue che, stante il sistema di corresponsione forfetaria delle anticipazioni ex art. 30 T.U, tutti i relativi procedimenti devono esservi sottoposti, compresi quelli di ingiunzione.

Si ribadisce, inoltre, che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi di cui all'art. 46, comma 1, della legge n. 374/91 (istituzione del giudice di pace) sono assoggettate soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'art. 13 del D.P.R. 115/02, così come modificato dal comma 308, art. 1, della legge finanziaria per l'anno 2005. Pertanto, i suddetti procedimenti che si instaurano davanti al giudice di pace non scontano, tra l'altro, le anticipazioni forfetarie di cui all'art 30 del D.P.R. 115/02 in forza di una previsione speciale che li assoggetta soltanto al pagamento del contributo unificato.

Inoltre, deve ritenersi che l'importo forfetario di 8 euro non è dovuto per tutti gli altri procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U., per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni tipo di tributo, diritto e spesa. Tali ultime considerazioni, peraltro, sono già state rappresentate dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia con la circolare n. 6 dell'8 ottobre 2002 e ribadite dalla scrivente Direzione Generale con la nota prot. n. 1/1224/44/u-03 del 29 settembre 2003 e che devono ritenersi, tuttora, valide anche in seguito alla sopra descritta modifica intervenuta all'art. 30 T.U. ad opera dei commi 323 e 324 della legge finanziaria per l'anno 2005.

Con l'occasione si informa, infine, che il comma 310, art. 1, della citata legge n. 311/04 ha aggiunto il comma 4-ter all'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni. Con tale disposizione è stato introdotto un limite massimo, nell'ordine di "euro 72.000 lordi annui", per le indennità che vengono corrisposte ai giudici di pace ai sensi dell'art. 11 della legge 374/91. Pertanto, con l'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2005 (1 gennaio 2005) le indennità che vengono corrisposte, nell'arco dell'anno, ai citati magistrati onorari ex art. 11 della legge 374/91 non possono superare, in ogni caso, l'importo lordo di euro 72.000,00.

Si pregano le SS. LL. di diffondere la presente nota a tutti gli Uffici del distretto, per opportuna conoscenza ed osservanza.


Roma, primo marzo 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele