Nota 4 dicembre 1997 - Giudice di Pace. Determinazione liquidazione indennità ex art. 11 L. n. 374/91

4 dicembre 1997

E' stato posto il quesito se il giudice di pace abbia diritto all'indennità di cui all'art. 11 L. n. 374/91 per le udienze istruttorie straordinarie tenute in giorni diversi da quelli previsti nella tabella.

La soluzione di tale quesito é implicita nel contenuto della circolare di questa Direzione Generale n. 19/95, la quale ha ritenuto che il presupposto fattuale per l'acquisto del diritto all'indennità di cui all'art. 11 legge cit., é costituito dalla presenza in ufficio dal magistrato onorario nei giorni stabiliti nel calendario formato ai sensi dell'art. 15, comma secondo, stessa legge, a prescindere dall'effettiva trattazione delle cause.

Peraltro ciò non toglie che, negli uffici con più giudici di pace, l'eventuale previsione di giorni di udienza scaglionati nel tempo e diversi per ciascun giudice (o gruppo di giudici) può concretamente determinare la corresponsione della indennità anzidetta per i giorni di udienza diversi da quelli tabellari, purché questi siano ritenuti indispensabili dal coordinatore, in relazione alle esigenze dell'ufficio e sempre che si rimanga nel limite delle dieci udienze mensili per ciascun giudice.


Roma, 4 dicembre 1997