Nota 12 febbraio 1999 - Durata delle udienze tabellari e liquidazione delle indennità

19 febbraio 1999

Dall'Ufficio del Giudice di Pace di &.. è stato posto il quesito se, nel procedere alla liquidazione del compenso di cui all'art. 11 L. n. 374/91 per le udienze tenute dal giudice di pace, si debba tener conto anche di quelle udienze che hanno avuto una durata inferiore alle quattro ore.

In merito, si sottolinea che l'ultimo comma dell'art. 103 del R.D. n. 2641/1865, prevede che le udienze pubbliche non possano durare meno di quattro ore.

Tale disposizione, seppure è dettata specificatamente per le udienze tenute dal pretore, dovrebbe ritenersi applicabile, come già detto nella nota di questa Direzione Generale prot. n. 1658-43/96 del 11.9.98, anche a quelle tenute dai giudici di pace, attesa la regolamentazione in parte comune del procedimento davanti al pretore ed al giudice di pace, contenuta negli artt. 54 e ss. disp.att. c.p.c.

Quanto sopra affermato, conduce a ritenere che, in linea di principio e salvo casi di forza maggiore, l'udienza non possa avere una durata inferiore a quella sopra specificata, anche se non vi sono cause sul ruolo o, comunque, le stesse siano tali da consentire un'adeguata trattazione in un più breve periodo di tempo.

Nessun contrasto, quindi, vi è tra la nota di questa Direzione Generale prot. n. 1658/43-96 dell'11-9-1996 e la circolare di questo stesso Ufficio n. 19/95 del 10.11.95, la quale ultima, nel far riferimento in generale al giorno di udienza, ha voluto chiarire che il giudice di pace, nei giorni tabellarmente previsti, deve essere presente in ufficio a prescindere dall'effettiva trattazione delle cause e dal concreto svolgimento di attività giurisdizionale; ciò allo scopo, tra gli altri, di permettere alle parti la proposizione verbale delle domande giudiziali ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.c.

Da quanto sopra detto, discende che se pure dovesse essere liquidata l'eventuale indennità di udienza anche nelle ipotesi in cui quest'ultima abbia avuto una durata inferiore a quella legislativamente prevista, ciò non toglie che il giudice di pace, in tali casi, potrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare.


Roma, 12 febbraio 1999