Nota 28 marzo 2003 - Indennità spettante ai giudici di pace - art. 11 comma 3, L. 374/91 e successive modificazioni

28 marzo 2003

L'Ufficio del Giudice di Pace di && con nota n. &. del && ha chiesto di conoscere se ai giudici di pace entrati in servizio nel mese di luglio 2002 (metà anno) possano essere retribuite più di 55 udienze e comunque non oltre le 110 l'anno così come disposto dall'art. 11, comma 3, legge 374/91 e successive modificazioni o se tali udienze debbano essere correlate ai mesi di servizio effettivamente prestati.

In merito si rappresenta che l'art. 11 della legge 374/91, così come modificato dalla legge n. 4 del 19/11/01, prevede espressamente che "nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno". Al contrario, prima della citata modifica legislativa, l'art. 11 prevedeva che il giudice di pace non potesse tenere più di 10 udienze al mese.

Tanto posto, questo ufficio ritiene che seppure a seguito della modifica operata all'art. 11 della legge 374/91 non esiste più un limite massimo di udienze mensili, tuttavia deve ritenersi che la fissazione di udienze straordinarie, tenute in giorni diversi da quelli previsti dalle tabelle, è possibile allorquando le medesime siano ritenute indispensabili dal coordinatore in relazione alle esigenze dell'ufficio. Pertanto, solo entro tali limiti - e sempre rimanendo nell'ambito delle 110 udienze l'anno - appare possibile tenere udienze in numero superiore a quelle previste tabellarmente.


Roma, 28 marzo 2003