Nota 2 maggio 2001 - Indennità ai giudici di pace ex art. 24 bis della legge 19.1.2001 n. 4

2 maggio 2001

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, è stato chiesto di conoscere se l'indennità di lire 110.000 prevista dall'art. 24 bis della legge 19/1/2001 n. 4 per le cause cancellate dal ruolo competa nel momento in cui venga emessa l'ordinanza di cancellazione delle cause dal ruolo, oppure nel momento in cui sia decorso l'anno dalla pronunzia dell'ordinanza o, infine, se il diritto all'indennità competa solo a seguito della pronunzia dell'ordinanza di estinzione del processo, conseguente alla tardiva riassunzione della causa ritualmente eccepita dalla parte controinteressata alla prosecuzione del giudizio.

In merito, sembrerebbe potersi ritenere che la chiara dizione della legge secondo cui l'indennità di lire 110.000 è dovuta " per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo " comporti che il pagamento della indennità sia collegato alla semplice pronunzia dell'ordinanza di cancellazione, sebbene essa non implichi alcuna valutazione da parte del giudice in quanto espressione di una presa d'atto della inattività delle parti, né ha alcun effetto sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, giacché il procedimento è sempre suscettibile di riassunzione e, quindi, di prosecuzione.

Al fine, peraltro, di evitare il pagamento di una doppia indennità, nell'ipotesi in cui il processo venga riassunto è stato poi stabilito nel comma 1 n. 3 dell'art. 24 bis legge cit. che " nulla è dovuto per le cause che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno "; ciò, peraltro, sembra confermare che il pagamento dell'indennità sia dovuto proprio all'atto della pronunzia dell'ordinanza di cancellazione, mentre se poi il medesimo procedimento venisse riassunto non è più dovuta alcuna indennità, comunque esso si definisca.


Roma, 2 maggio 2001