Nota 18 marzo 1997 - Indennità Giudici di Pace

18 marzo 1997

E' stato posto il quesito su come individuare, al fine di procedere alla liquidazione delle indennità, la presenza in ufficio dei magistrati onorari nei giorni tabellarmente indicati e nei quali, però, non sia stata svolta alcuna attività giurisdizionale, relativamente al periodo dal 2/5/95 al 21/11/95, posto che nel detto periodo non era ancora stato istituito il registro di rilevazione delle presenze.

Questa Direzione ritiene che, nel periodo antecedente all'istituzione del registro di rilevazione delle presenze, per individuare i giorni in cui il magistrato onorario é stato presente in ufficio nei giorni tabellarmente indicati senza però tenere udienza, sia sufficiente, da un lato, un'autocertificazione del magistrato in cui il medesimo dichiari, sotto la propria responsabilità, la sua presenza in ufficio nei giorni tabellarmente destinati alla trattazione delle cause, dall'altra una attestazione della cancelleria relativa ai giorni che, nel periodo in questione, erano destinati tabellarmente alla trattazione delle cause.

Il Giudice di Pace Coordinatore, quindi, riscontrando le affermazioni contenute nelle autocertificazioni con le risultanze dei dati forniti dalla cancelleria, potrà procedere, per il periodo antecedente alla istituzione del registro sopra citato, alla liquidazione delle relative indennità per la presenza in ufficio del magistrato onorario nei giorni stabiliti ai sensi dell'art. 15 legge n. 374/91, indipendentemente dall'effettiva trattazione delle cause.


Roma, 18 marzo 1997