Nota 31 maggio 2004 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Art. 50 T.U.I.R - Quesito in seguito alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2004

31 maggio 2004

A tutti i Signori Presidenti delle Corti di Appello
A tutti i Procuratori Generali
LORO SEDI

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere il trattamento fiscale da riservare ai compensi corrisposti ai magistrati onorari ed agli ausiliari del giudice per l'esercizio di funzioni pubbliche.

Come noto, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con la circolare n. 7 del 14 novembre 2002 (che affrontava tutta una serie di problemi connessi al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002), recependo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, aveva affermato che rientravano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47 (attualmente art. 50) lett. f) del T.U.I.R., tutti i redditi corrisposti nell'esercizio delle pubbliche funzioni anche se questi, per loro natura, avrebbero dovuto rientrare tra i redditi di lavoro autonomo. Tra questi si includevano anche i compensi erogati ai custodi, consulenti, periti, interpreti e traduttori nominati dal giudice o dal pubblico ministero nei procedimenti penali.

Successivamente all'emanazione di tale circolare, l'art. 2, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2004 (legge del 24/12/03, n. 350) ha modificato la disposizione di cui alla lettera f) dell'art. 50, comma 1, del TUIR, recante indicazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In particolare, la nuova disposizione di cui alla citata lettera f) include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, e non siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato".

Pertanto, per effetto della nuova formulazione di cui alla lettera f) legge cit., i compensi corrisposti ai custodi e agli ausiliari del magistrato devono, quindi, essere ricompresi nell'ambito della categorie dei redditi di lavoro autonomo ovvero dei redditi di impresa qualora le prestazioni siano rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione ovvero siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale.
In tal senso, e a decorrere dal 1 gennaio 2004 - data di entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2004 - devono ritenersi modificate le disposizioni impartite con la circolare n. 7 del 14/11/02 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Per ciò che concerne il trattamento fiscale dei magistrati onorari, si rende noto che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 10/5/2004, ha affermato, in sintesi, che il legislatore ha inteso riservare un trattamento di favore esclusivamente alle categorie di giudici onorari espressamente individuate dall'art. 50 del T.U.I.R. e cioè ai giudici di pace, agli esperti del tribunale di sorveglianza ed ai membri delle commissioni tributarie. Conseguentemente le indennità erogate a tali soggetti andranno soggette, in ogni caso, al trattamento fiscale proprio dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a prescindere dalla circostanza che costoro esercitino un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53 (ex art. 49 T.U.I.R.) del T.U.I.R. All'atto del pagamento dei predetti compensi, l'ufficio giudiziario dovrà operare la ritenuta d'acconto I.R.P.E.F. (art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 600/73).

Per ciò che concerne le indennità percepite dalle altre categorie di giudici onorari (vice procuratori, giudici onorari di tribunale, g.o.a., giudici popolari, ecc.), la medesima Agenzia delle Entrate ha stabilito che esse dovranno essere qualificate quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1 del T.U.I.R. In tale ultimo caso, i compensi percepiti dovranno essere considerati quali redditi di lavoro autonomo. Pertanto, il soggetto titolare della funzione sarà obbligato ad emettere, in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell'I.V.A., nella misura ordinaria ed a considerarli nella base imponibile ai fini della determinazione dell'I.R.A.P. dallo stesso dovuta.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.
Si ringrazia.

Roma, 31 maggio 2004

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Massimo Fedeli