Nota 28 novembre 2000 - Richiesta liquidazione indennità per emissione decreti ingiuntivi

28 novembre 2008


Con riferimento alla richiesta di liquidazione delle indennità per l'emissione dei decreti ingiuntivi nel periodo dal 2.5.1995 al giorno 11.6.1999, si rappresenta che la stessa non può essere accolta per le ragioni che seguono.

Come noto, l'art. 5, comma 1, della legge n. 479/99 inserisce il comma 3 bis nell'art. 11 della legge n. 374/91 che recita: " in materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186 ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato ".

L'art. 5, comma 1 n. 4, della legge n. 479/99 stabilisce, inoltre, che : "Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Conseguentemente soltanto, a decorrere dal 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18/12/2000), ai giudici di pace può essere liquidata l'indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessa, rispettivamente ai sensi degli artt. 641 e 186 ter c.p.c., ovvero per ogni domanda di ingiunzione rigettata.

Roma, 28 novembre 2000