Nota 4 settembre 1997 - Richiesta di parere sul pagamento dell'indennità di cui all'art. 11 L. n. 374/91 al giudice di pace supplente

4 settembre 1997

Dagli Uffici in indirizzo sono stati chiesti chiarimenti sul quesito se "il giudice di pace supplente ha diritto a ricevere l'indennità di udienza che spetta al giudice titolare, oltre all'indennità di udienza propria, quando nella stessa giornata tiene udienza per sé e come supplente di altro giudice di pace".

In relazione all'indicata problematica, questa Direzione osserva, preliminarmente, che la sostituzione è prevista per l'udienza e non già in relazione ai singoli procedimenti. Pertanto, per la percezione dell'indennità per le sostituzioni effettuate, occorrerà fare riferimento esclusivamente al numero di udienze tenute dal giudice, nella veste di supplente, in più, rispetto a quelle previste dal proprio ruolo.

Conseguentemente, se il giudice supplente, nel corso della medesima giornata, già si trova a tenere udienza per il proprio ruolo, non avrà diritto ad alcuna indennità per la sostituzione effettuata.

Peraltro, si sottolinea che l'art. 11, comma 2, L. n. 374/91 prevede che l'indennità debba essere corrisposta, non già "per ogni udienza", ma "per ogni giorno di udienza". Invero, anche se il giudice di pace si trova a dover trattare, oltre a processi a lui stabilmente assegnati anche processi di un collega impedito, "il giorno di udienza" è per definizione, comunque uno solo e conseguentemente esso va remunerato con una sola indennità.

L'indicata interpretazione è stata, peraltro, confermata anche dall'Ufficio Legislativo con nota prot. n. 5334-9/4-2/U.L. del 7 agosto 1998.


Roma, 4 settembre 1997