Nota 16 luglio 2001 - Richiesta chiarimenti indennità spettante ai giudici di pace ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 341/2000.

16 luglio 2001

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, l'Ufficio del Giudice di pace di &, con la nota prot. n. && del &&, ha chiesto di conoscere se l'indennità forfetaria di lire 500.000 da corrispondere ai giudici di pace " per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto " ai sensi dell'art. 24 bis della legge n. 341/2000, comprende o sostituisce l'importo di lire 110.000 "corrisposto per ogni giornata di presenza obbligatoria in ufficio".

In merito deve precisarsi, preliminarmente che l'indennità di lire 110.000 è prevista unicamente per ogni processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo (art. 11, comma due, legge n. 374/91, come modificato dall'art. 24 bis legge citata) e non può essere corrisposta per la presenza del giudice di pace in ufficio.

Al contrario per i giorni di udienza deve essere corrisposta al giudice di pace l'indennità di lire 70.000 (art. 11, comma due cit.), alla quale deve aggiungersi l'indennità di lire 500.000 prevista per l'espletamento dei servizi generali di istituto dei giudici di pace e per la frequenza dei corsi di aggiornamento.

Ciò è reso evidente dal tenore letterale della norma che dopo aver precisato le indennità che competono ai giudici di pace per le udienze e per i provvedimenti emessi stabilisce che " E' altresì dovuta un'indennità di L. 500.000&." (vedi art. 24 bis citato).

Roma, 16 luglio 2001