Nota 30 dicembre 2004 - Approvazione della Legge Finanziaria per il 2005. Variazione degli importi del contributo unificato e delle anticipazioni forfetarie delle parti private nel processo civile.

30 dicembre 2004

Prot. n. 1/14052/44/U-04

A tutti i Sigg. Presidenti delle
Corti di Appello
LORO SEDI

E' noto che il 29 dicembre u. s. è stata definitivamente approvata la Legge Finanziaria contenente le misure economiche per il 2005.

Talune delle disposizioni approvate incidono direttamente sull'attività delle Cancellerie, operando la variazione degli importi già previsti per il contributo unificato e per le anticipazioni forfetarie delle parti private nel processo civile.

Si ritiene dunque opportuno, in attesa della definitiva pubblicazione della legge predetta sulla Gazzetta Ufficiale, segnalare le innovazioni più significative.

Innanzitutto, giusta novellazione operata dal comma 306 dell'articolato approvato, è stata eliminata l'esenzione dal contributo unificato per il processo di valore inferiore a euro 1.100, già prevista dall'art. 10, comma 4, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Inoltre, gli importi del contributo unificato di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del D.P.R. citato sono stati variati per effetto della nuova formulazione dell'articolo medesimo, introdotta dal comma 307 della Legge Finanziaria che di seguito si trascrive:

"307. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

  1.  "Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
  2.  
    1. 1. euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
    2. 2. euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
    3. 3. euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
    4. 4. 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
    5. 5. euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
    6. 6. euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
    7. 7. 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
       
  3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120".

Tuttavia, per quanto riguarda le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non eccedente la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, previsti dall'art. 46, comma 1, della L. n. 374/1991 (Istituzione del giudice di pace), si sottolinea che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell'articolato approvato, ferme restando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, come originariamente previste.

Infine, si rappresenta che la tabella di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, per la quantificazione delle anticipazioni forfetarie dei privati in favore dell'erario nel processo civile, è stata abrogata (comma 324 della Legge Finanziaria) ed in sostituzione è stato introdotto un contributo forfetario dell'ammontare di 8 euro, secondo la formulazione del comma 323, di seguito trascritto:
"323. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

  1. "La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo"."

Si pregano le SS. LL. di diffondere la presente nota a tutti gli Uffici del distretto, per opportuna conoscenza ed osservanza a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria.


Roma, 30 dicembre 2004