Decreto 14 dicembre 2012 - Modifica dei criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio della polizia penitenziaria, nonché le caratteristiche dei segni distintivi e modalità di uso

14 dicembre 2012

(pubblicato in GU n. 301 del 28 dicembre 2012)

Titolo completo - Modifica dei criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le relative modalità di uso

 

IL CAPO DIPARTIMENTO dell'Amministrazione penitenziaria

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria» ed in particolare l'art. 79;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, riguardante - tra l'altro - l'istituzione dei Ruoli Direttivi Ordinario e Speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, concernente la riorganizzazione del Ministero della giustizia;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236, concernente le norme per l'accesso al Ruolo Direttivo Ordinario e Speciale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, concernente l'attribuzione dei compiti e le mansioni previsti dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Visto il parere della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 2906/2006;

Visto il Provvedimento del Capo del Dipartimento 15 settembre 2009, n. 003851/1.6;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 94, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

Ritenuta la necessità di elevare il significato delle distinzioni concesse al personale del Corpo;

Ritenuta anche la necessità di contenere la spesa della Pubblica Amministrazione;

Considerata la conseguente necessità di ridefinire i criteri per la concessione, nonché le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le relative modalità di uso;

 

DECRETA

 

Art. 1
 Croce per anzianità di servizio, medaglia al merito di servizio, medaglia al merito di lunga navigazione, medaglia di commiato

  1. I riconoscimenti previsti dal presente decreto sono concessi al personale del Corpo di polizia penitenziaria (di seguito, il Corpo).
  2. Il riconoscimento per anzianità di servizio viene conferito mediante la croce per anzianità di servizio.
  3. Il riconoscimento al merito di servizio viene conferito mediante la medaglia al merito di servizio e la medaglia al merito di lunga navigazione.
  4. Il riconoscimento all'atto del collocamento a riposo viene conferito mediante la medaglia di commiato in argento.


Art. 2
 Organi competenti alla concessione

La croce per anzianità di servizio, la medaglia al merito di servizio, la medaglia al merito di lunga navigazione e la medaglia di commiato in argento sono concesse con decreto del Capo del Dipartimento.


Art. 3
 Requisiti per la concessione della croce per anzianità di servizio e delle medaglie al merito. Computo del periodo valutabile

  1. Per il conferimento della croce per anzianità di servizio, della medaglia al merito di servizio e della medaglia al merito di lunga navigazione è necessario aver prestato lodevole servizio nel Corpo.
  2. Il procedimento di concessione della croce per anzianità di servizio, della medaglia al merito di servizio e della medaglia al merito di lunga navigazione è avviato a domanda dell'interessato.
  3. La domanda è improcedibile quando:
    1. il dipendente nell'ultimo quinquennio abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto»;
    2. l'appartenente al Corpo sia sottoposto a un procedimento disciplinare ovvero penale;
    3. siano stati rilevati demeriti di altra natura nel servizio prestato.
  4. La domanda dell'interessato è trasmessa dal Direttore della sede di servizio con l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, alla Direzione Generale del Personale e della Formazione.
  5. Qualora l'interessato abbia prestato nell'ultima sede un periodo di servizio inferiore a sei mesi, l'organo competente a rilasciare l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, è il Direttore della precedente sede di servizio.
  6. La frazione di anno è valutata come anno se eccede i sei mesi, per la concessione dei riconoscimenti di cui sopra, solo nell'ipotesi di cessazione dal servizio, per motivi diversi da quelli disciplinari.
  7. Il procedimento di concessione della medaglia di commiato in argento è avviato d'ufficio.


Art. 4
 Croce per anzianità di servizio

  1. La croce per anzianità di servizio è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado e di bronzo o di terzo grado ed è concessa per lodevole servizio prestato nei ruoli del Corpo, al personale che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio:
    1. per la croce d'oro 35 anni;
    2. per la croce d'argento 30 anni;
    3. per la croce di bronzo 20 anni.
  2. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di servizio espletati nel Corpo ovvero il servizio prestato nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia.
  3. Sono computabili, ai fini della concessione, i servizi o periodi di comando prestati presso altre Forze di polizia o Forze armate dello Stato.
  4. La croce di grado superiore assorbe e sostituisce quella di grado inferiore.
  5. Per la prima volta non può essere conferito il riconoscimento di grado superiore a quello di bronzo.
  6. La concessione della croce di grado superiore richiede di avere ricevuto la croce di grado inferiore da non meno di due anni.


Art. 5
 Caratteristiche dei segni distintivi della croce per anzianità di servizio

  1. La «Croce per anzianità di servizio» consiste in una croce biforcata forgiata in oro, argento o bronzo, delle dimensioni di mm. 38 (trentotto) accantonata da 4 (quattro) fregi del Corpo di Polizia Penitenziaria, caricata al centro da uno scudetto di forma rotonda del diametro di mm. 8 (otto), che nel dritto reca in oro, in argento o in bronzo le lettere R.I. intrecciate e, nel rovescio, in caratteri romani, il numero 35, 30 o 20 secondo il grado della croce.
  2. La croce è indossata al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm. 37 (trentasette), bordato di bianco e tramezzato da una lista in palo con il tricolore nazionale della larghezza di mm. 21 (ventuno), composta da tre bande larghe mm. 7 (sette) ciascuna.
  3. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo a seconda del grado della medaglia.
  4. I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma risultano dai disegni annessi al presente decreto.


Art. 6
 Medaglia al merito di servizio

  1. La medaglia al merito di servizio è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado e di bronzo o di terzo grado ed è conferita al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e che abbia prestato servizio:
    1. per la medaglia d'oro, 20 anni;
    2. per la medaglia d'argento, 15 anni;
    3. per la medaglia di bronzo, 10 anni.
  2. Ai fini del conferimento della medaglia al merito di servizio è computabile solo il servizio prestato nel Corpo.
  3. La medaglia di grado superiore assorbe e sostituisce quella di grado inferiore.
  4. Per la prima volta non può essere conferito il riconoscimento di grado superiore a quello di bronzo.
  5. La concessione della medaglia di grado superiore richiede di avere ricevuto la medaglia di grado inferiore da non meno di cinque anni.


Art. 7
 Requisiti

  1. I requisiti che costituiscono titolo per essere esaminati per la concessione della medaglia al merito di servizio di bronzo sono:
    1. non aver riportato nell'ultimo decennio sanzioni disciplinari;
    2. aver riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo con punteggio non inferiore a 65 per gli appartenenti ai Ruoli Direttivi del Corpo ovvero con punteggio non inferiore a 26 per gli appartenenti agli altri ruoli.
  2. I requisiti che costituiscono titolo per la concessione della medaglia al merito di servizio di argento sono:
    1. aver ricevuto la medaglia al merito di servizio in bronzo da almeno 5 anni;
    2. non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio;
    3. aver riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo con punteggio non inferiore a 65 per gli appartenenti ai Ruoli Direttivi del Corpo ovvero con punteggio non inferiore a 26 per gli appartenenti agli altri ruoli.
  3. I requisiti che costituiscono titolo per la concessione della medaglia al merito di servizio di oro sono:
    1. aver ricevuto la medaglia al merito di servizio in argento da almeno 5 anni;
    2. non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio;
    3. aver riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo con punteggio non inferiore a 65 per gli appartenenti ai Ruoli Direttivi del Corpo ovvero con punteggio non inferiore a 26 per gli appartenenti agli altri ruoli.


Art. 8
 Caratteristiche dei segni distintivi della medaglia al merito di servizio

  1. La medaglia al merito di servizio consiste in una medaglia forgiata in oro, argento o bronzo delle dimensioni di mm. 36 (trentasei) avente:
    1. nel diritto, in rilievo, l'emblema della Repubblica italiana, contornata dalla seguente dicitura, anch'essa in rilievo, a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno» «al merito di servizio»;
    2. nel rovescio, in rilievo, una corona chiusa composta per metà da fronde di alloro e per metà da fronde di quercia, fasciate ai quattro lati, e contenente, racchiuso nella base inferiore, il fregio del Corpo, anch'esso in rilievo; il campo della medaglia è contornato, lungo il bordo superiore della corona, dalla scritta «polizia penitenziaria» pure in rilievo e a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno».
  2. La medaglia è indossata al lato sinistro del petto apposta ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm 37 (trentasette), avente dieci liste di colore azzurro e nove liste di colore bianco, alternate in palo.
  3. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo a seconda del grado della medaglia.
  4. I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma risultano dai disegni annessi al presente decreto.


Art. 9
 Medaglia al merito di lunga navigazione

  1. La medaglia al merito di lunga navigazione è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, di bronzo o di terzo grado ed è conferita agli appartenenti al Corpo che abbiano compiuto globalmente sui natanti dell'Amministrazione:
    1. per la medaglia d'oro, 20 anni di navigazione;
    2. per la medaglia d'argento, 15 anni di navigazione;
    3. per la medaglia di bronzo, 10 anni di navigazione.
  2. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
  3. Il periodo valutabile ai fini del conferimento della medaglia al merito di lunga navigazione è computato dal giorno in cui l'appartenente inizia a prestare effettivo servizio, attestato dall'organo competente alla redazione del rapporto informativo o fatto risultare da provvedimenti formali dell'Amministrazione Penitenziaria, sulle unità di cui al primo comma.
  4. Per la prima volta non può essere conferito il riconoscimento di grado superiore a quello di bronzo.
  5. La concessione della medaglia di grado superiore richiede di avere ricevuto la medaglia di grado inferiore da non meno di cinque anni.


Art. 10
 Caratteristiche dei segni distintivi della medaglia al merito di lunga navigazione

  1. La medaglia al merito di lunga navigazione consiste in una medaglia forgiata in oro, argento o bronzo delle dimensioni di mm. 35 (trentacinque) avente:
    1. nel dritto, in rilievo, lo stemma del Corpo sovrapposto a due ancore incrociate e contornato dalla seguente dicitura, anch'essa in rilievo, a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno» «al merito di lunga navigazione»;
    2. nel rovescio, in rilievo, una corona chiusa composta per metà da fronde di alloro e per metà da fronde di quercia, fasciate ai quattro lati, e contenente, racchiuso nella base inferiore, il fregio del Corpo, anch'esso in rilievo; il campo della medaglia è contornato, lungo il bordo superiore della corona, dalla scritta «polizia penitenziaria» pure in rilievo e a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno».
  2. La medaglia è indossata al lato sinistro del petto apposta ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm 37 (trentasette), tramezzato da una lista in palo della larghezza di mm 21 (ventuno), composta da tre bande di mm 7 (sette) ciascuna, di cui le due esterne di colore celeste e quella centrale di colore bianco.
  3. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo a seconda del grado della medaglia.
  4. I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma risultano dai disegni annessi al presente decreto.


Art. 11
 Medaglia di commiato in argento. Foglio di congedo

  1. Al personale del Corpo che cessi dal servizio per limiti d'età, per infermità contratta in servizio o perché deceduto in servizio è conferita una medaglia di commiato.
  2. La medaglia di commiato consiste in una medaglia d'argento di mm. 35 (trentacinque) avente:
    1. nel dritto, in rilievo, lo stemma del Corpo contornato dalla dicitura, anch'essa in rilievo, a caratteri maiuscoli tipo «romano moderno» «polizia penitenziaria»;
    2. nel rovescio, in rilievo e in caratteri maiuscoli tipo «romano moderno» lungo il bordo della facciata della medaglia le seguente dicitura: «il capo del dipartimento con gratitudine», e sotto quest'ultima, inciso e in caratteri maiuscoli, il nome e il cognome dell'intestatario della medaglia.
  3. Contestualmente alla medaglia di commiato è consegnato il «Foglio di congedo», le cui caratteristiche risultano dal modello annesso al presente decreto.
  4. Al personale del Corpo che cessi dal servizio, a qualsiasi altro titolo, è consegnato il «Foglio di congedo» le cui caratteristiche sono analoghe a quello di cui al precedente comma.


Art. 12
 Uso delle decorazioni e delle medaglie

  1. L'uso delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie sull'abito civile è regolato dalle leggi e dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il pubblico uso di decorazioni o onorificenze non nazionali è subordinato all'autorizzazione governativa, secondo la normativa vigente.
  2. L'uso sulle uniformi del Corpo delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense dei riconoscimenti e delle medaglie, di cui è stata disposta la trascrizione a matricola, è obbligatorio ed è disciplinato dalle consuetudini militari in vigore.
  3. I nastrini, sottopannati in azzurro, vengono disposti su una o più righe orizzontali, per un massimo di quattro, di formato normale, e di cinque, di formato ridotto, sopra il taschino sinistro.
  4. Sulle uniformi prive di taschini, i nastrini si applicano nella medesima posizione considerando la presenza di un ideale taschino.
  5. L'ordine di precedenza dei riconoscimenti disciplinati con il presente decreto per il personale del Corpo è il seguente:
    1. Medaglia al merito di servizio;
    2. Medaglia al merito di lunga navigazione;
    3. Croce per anzianità di servizio.

Art. 13
 Oneri

  1. Gli oneri derivanti dall'acquisto, dalla stampa e dalla spedizione dei diplomi di concessione nonché delle medaglie di commiato, previste dal presente decreto, sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria.
  2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle insegne restano a carico dei rispettivi beneficiari.


Art. 14
 Integrazioni, disposizioni transitorie finali ed abrogazioni

  1. Il presente decreto entra in vigore il 1°gennaio2013 e resta abrogato il provvedimento 15settembre 2009.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano immediatamente e hanno effetto anche per i riconoscimenti conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
  3. In deroga a quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del presente decreto, l'obbligo di permanenza di cinque anni nel grado inferiore per il passaggio nei vari gradi non si applica ai conferimenti antecedenti la data del 1° giugno 2011.
  4. Con separato decreto sono istituiti i distintivi di specialità e ne sono stabiliti i criteri e le caratteristiche, nonché dettate le disposizioni sull'uso.
  5. Tutti i precedenti riconoscimenti conferiti in applicazione delle precedenti disposizioni si intendono equivalenti ai presenti riconoscimenti.
  6. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la vigente normativa e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 14 dicembre 2012

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giovanni Tamburino