Circolare 24 aprile 2002 - Attività di volontariato nei Servizi minorili

24 aprile 2002

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
DIVISIONE III

Protocollo n. 121610
Circolare n.8

Ai Sigg.ri Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI

Oggetto: Attività di volontariato nei Servizi minorili

Con la presente si riporta l'attenzione delle SS.LL. sulla materia in oggetto a cui questa Amministrazione ha sempre attribuito particolare significato quale partecipazione attiva della comunità esterna all'opera di reinserimento sociale dei minori sottoposti a provvedimenti penali e, pertanto, è orientata ad accogliere le richieste volte a perseguire il suddetto obiettivo.
In questa prospettiva, sono state unificate nella presente le disposizioni già impartite da questo Dipartimento sulla tematica, con riguardo alle istanze presentate da persone singole che intendono svolgere la loro opera in qualità di assistente volontario presso i Servizi minorili.

Pertanto, in ordine alla documentazione da produrre ed alle modalità da seguire per la concessione della prevista autorizzazione, si ritiene necessario che le SS.LL. acquisiscano:

  1. istanza dell'aspirante con relativo curriculum;
  2. certificato penale e dei carichi pendenti;
  3. informazioni della Pubblica Sicurezza o dei Carabinieri (richieste dalle Direzioni dei Servizi interessati);
  4. parere del Direttore del Servizio minorile cui è diretta l'istanza;
  5. programma concordato con la Direzione del Servizio sulle attività che si intendono svolgere;
  6. proposta del Magistrato di Sorveglianza come previsto dall'art. 78 della Legge 354/75.

L'interessato è altresì chiamato a sottoscrivere una specifica dichiarazione che prevede alcune clausole cautelative ossia che "l'attività di volontariato è assolutamente gratuita e non comporta alcun onere per l'Amministrazione , nè costituisce rapporto di lavoro in qualsiasi modo interpretato. Non obbliga l'Amministrazione a provvedere a forme assicurative contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività. Altresì, l'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità relativa a rischi personali e/o danni nei confronti di terzi".

Si precisa, altresì, che l'autorizzazione concessa ha durata annuale e si considera rinnovata se alla sua scadenza la valutazione della Direzione del Servizio minorile è positiva (3° comma, art.120 DPR 230/2000).
Si ricorda, infine, che per lo svolgimento dell'attività di volontariato il titolo di studio è ininfluente e pertanto non dovranno essere presentate istanze finalizzate a realizzare la predetta attività con specifici ruoli professionali.
Le SS.LL avranno cura di raccogliere la suddetta documentazione per sottoporla all'autorizzazione di questo Dipartimento, esprimendo la propria valutazione.
Sono pregate, altresì, di inoltrare la presente ai Servizi dipendenti e far pervenire assicurazione in merito.

Roma, 24 aprile 2002

Il Capo del Dipartimento
Rosario Priore