Decreto 29 novembre 2010 - Regolamento organizzazione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance

29 novembre 2010

Ministero della Giustizia

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni, recante il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Visto gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto  il D.P.R. 25 luglio 2001 n.315 recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia;

Visto  il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e, in particolare, l’articolo 14, concernente l’obbligo di istituire  presso le Amministrazioni pubbliche,gli Organismi indipendenti di valutazione della performance, in luogo degli attuali Servizio di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 (comma 2) , ai quali cui vengono attribuite ulteriori e più ampie competenze da esercitare in piena autonomia (commi 4 e 5);

Visto  l’art.30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che abroga espressamente le disposizioni di cui all’art. 6 commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286

Valutato che l’Organismo indipendente di valutazione della performance non è ricompreso nell’elenco generale degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001 n.315 e, conseguentemente, non rientra tra gli uffici di cui all’art. 14, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiti e disciplinati con regolamento ai sensi dell’art.17, comma 4  bis della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che, ai sensi dell’art. 14 comma 3  del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 15, l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance è nominato, sentita la Commissione di cui all’art.13, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, con durata svincolata da quella del vertice politico;

Vista la delibera n.4  del 16 febbraio 2010 della Commissione interministeriale  per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT),   emanata ai sensi degli articoli 13, comma 5, lettera g), e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che, in considerazione della durata degli Organismi Indipendenti di Valutazione, svincolata da quella del vertice politico, e dell’esigenza di assicurare agli Organismi predetti le necessarie  autonomia operativa e valutativa, terzietà, imparzialità e autorevolezza di giudizio, previste dalla normativa citata, colloca l’Organismo predetto al di fuori dell’alveo proprio degli uffici di diretta collaborazione; 

Ritenuto che è necessario dare attuazione all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Organismi indipendenti di valutazione della performance, collocando gli stessi al di fuori degli uffici di diretta collaborazione, così come previsto dalla normativa primaria e dalla CIVIT;

Rilevato che i tempi necessari per il perfezionamento dell’iter procedurale del provvedimento di organizzazione e funzionamento dell’ dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, da emanarsi ai sensi dell’art. 17 comma 4 bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, determinerebbero un vuoto operativo nella attività di valutazione e controllo strategico nelle Amministrazioni, atteso che l’articolo 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 ha abrogato la vigente normativa in materia;

Vista la circolare n. 18 del 16 aprile 2010 prot. N. 26365 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei Costi del Lavoro Pubblico Ufficio VII, la quale dispone che al funzionamento della struttura tecnica permanente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance debba provvedersi, ai fini del rispetto dell’invarianza della spesa, con le stesse unità di personale assegnato, effettivamente in servizio e con le qualifiche ivi previste alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la circolare n. 22 del 19 maggio 2010 prot. N. 42015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei Costi del Lavoro Pubblico Ufficio VII, la quale dispone che, per evitare un vuoto operativo nella attività di valutazione e controllo strategico nelle Amministrazioni, nelle more dell’emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, con apposito decreto del Ministro si possa procedere alla costituzione dell’O.I.V.;

Visto il D.M. 23 aprile 2010 con il quale è stato costituito l’Organismo indipendente di valutazione della performance e nominati i componenti;

Visto il  D.M. 1 luglio 2010 con il quale si prevede che l’esperto esterno all’amministrazione della giustizia, nominato ai sensi dell’art.3 comma 1 del decreto del Ministro dell'8 giugno 1998, n. 279, svolge anche le funzioni di componente-esperto dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
 

DECRETA

Articolo 1

L’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, è collocato al di fuori degli uffici di diretta collaborazione e svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5,  dello stesso articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), così come modificata dall’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999.
 

Articolo 2

  1. L’Organismo è costituito da un  da un collegio di tre componenti, di cui uno esperto esterno all’amministrazione.
  2. I componenti dell’Organismo sono nominati dal Ministro della giustizia per l’espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità  e i criteri di cui all’articolo 14, commi 3, 7 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
  3. I componenti devono essere dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
  4. L’incarico di componente l’organismo è conferito a personale dell’amministrazione, anche in quiescenza, scelto preferibilmente tra coloro che hanno svolto funzioni direttive presso uffici giudiziari o presso il Ministero della giustizia. All’atto dell’accettazione della  nomina, se   magistrati in attività di servizio, sono collocati fuori del ruolo organico e destinati al Ministero della giustizia con funzioni amministrative


 
Articolo 3

L’Organismo, per lo svolgimento dei propri compiti,  può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività Ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all’uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l’Organismo riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
 

Articolo 4

  1. Presso l’Organismo è istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all’espletamento delle funzioni di cui all’art. 1.
  2. L’organizzazione interna dell’Ufficio è definita con determinazione del Presidente, previa delibera dell’Organismo.
     

Articolo 5

  1. Presso l’organismo indipendente di valutazione opera la Commissione per la valutazione dei dirigenti, che provvede all'espletamento dell'attività di cui al regolamento per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero, adottato con decreto del Ministro dell'8 giugno 1998, n. 279; la composizione, i compiti e i poteri della Commissione sono disciplinati dal medesimo regolamento. La commissione è nominata per un periodo di tre anni. L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
  2. L’esperto esterno all’amministrazione della giustizia, nominato ai sensi dell’art.3 comma 1 del decreto del Ministro dell'8 giugno 1998, n. 279, svolge anche le funzioni di componente-esperto dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
     

Articolo 6

  1. Con separato decreto il Ministro provvederà all’individuazione delle spese occorrenti per il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, nonché dei compensi spettanti ai componenti  ed al personale dell’ufficio di supporto di cui all’art. 4, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  2. Con successivo decreto il Ministro assegnerà all’Organismo, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, il personale delle varie qualifiche funzionali necessario per il suo funzionamento. 
     

Articolo 7

L’Organismo di cui all’art. 1, in sede di prima applicazione e fino alla definizione della struttura tecnica di supporto, prevista dall’art.14 comma 9, del decreto legislativo n.150 del 2009, per l’espletamento delle proprie attribuzioni si avvale del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, già assegnato al Servizio di controllo interno.

Roma, 29 novembre 2010

IL MINISTRO
Angelino Alfano

Reg.to alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2010
Reg. n. 20 Fog. n. 214