ARCHIVIO - Decreto 8 ottobre 2012 - Attribuzioni delegate dal ministro della Giustizia al sottosegretario di Stato dott. Sabato Malinconico
8 ottobre 2012
ATTO di ARCHIVIO
Il MInistro della Giustizia
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
VISTO il decreto legislativo 30luglio 1999, n. 100;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto del Presidente delia Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 con il quale è stata nominata Ministro della Giustizia la prof. Paola SEVERINO;
VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 con il quale sono state conferite le deleghe di talune competenze del Ministro ai Sottosegretari di Stato, Prof. Salvatore MAZZAMUTO e Prof. Andrea ZOPPINI;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2012 con il quale il Dott. Sabato MALINCONICO è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Giustizia, unitamente al Prot. Antonino GULLO;
RITENUTA l'esigenza di attribuire al Sottosegretario di Stato, Dott. Sabato Malinconico, la delega per la firma di taluni atti di competenza del Ministro;
DECRETA
Art. 1
A decorrere dalla data del presente provvedimento ed a parziale modifica di quanto disposto nell'art. 4 del citato DM 26 gennaio 2012, al Sottosegretario di Stato Dott. Sabato Malinconico è delegata la firma degli atti di seguito indicati:
- richieste di procedimenti penali ex artt. 9 e l0 c.p.;
- richieste di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione e asserzioni del diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione nei confronti di appartenenti alle Forze della NATO, ai sensi della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle Forze Armate ed a norma del DPR 2 dicembre 1956, n. 1666;
- trasferimento delle persone condannate ai sensi della Convenzione adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983;
- in caso di impedimento od assenza del Ministro, estradizioni urgenti per l'estero e dall'estero, a norma degli artt. 697 e ss. c.p,p. e ai sensi della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957;
- conferimenti di onorificenze e concessioni di patrocinio;
Art.2
Resta ferma la potestà del Ministro di avocare a sé la firma dí quegli atti che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 1, richiedano o rendano opportuna la trattazione diretta.
Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto prowede I'Ufficio di Gabinetto.
Roma, 8 ottobre 2012
IL MINISTRO
Prof. Paola Severino