Circolare 5 luglio 2012 - Contributo unificato - Disposizioni introdotte con l’art. 37 del d.l. 98/2011 convertito nella l.111/2011 ed art. 28 l. 183/2011 - Integrazione su art. 28, c.3, l. 183/2011 e chiarimento relativo all'intervento nelle procedure esecutive

5 luglio 2012

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Ai Sig, Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Roma
Ai Sig. Presidente del Tribunale Supcriore delle Acque Pubbliche
Roma
Ai Sigg, Presidenti delle Corti di Appello
Loro sedi
E p.c. Ai Sig, Capo dell'Ispettorato Generate
Roma


Prot. N. 5659/11/12

Oggetto: contributo unificato - disposizioni introdotte con l’art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 ed art. 28 legge n.183 del 12 novembre 2011 integrazione su art. 28, comma 3, legge n. 183 de1 12 novembre 2011 e chiarimento relativo all'intervento nelle procedure esecutive.

 

Articolo 28. comma 3, legge n. 183 del 12 novembre 2011

L'articolo 28, comma 1, lettera a), della legge n.183 del 12 novembre 2011, ha inserito il comma 1-bis, all'articolo 13 de1 D,P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Con tale norma si è stabilito che ilcontributo unificato di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Testo Unico sulle Spese dì Giustizia, D.P.R. n. 115/2002. "è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione”.
Il terzo comma dell'articolo 28, legge n, 183/2011 stabilisce poi che la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie. pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero,nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”

La legge n. 183 del 12 novembre 2011, è entrata in vigore il 1. gennaio 2012, come stabilito dall'articolo 36 della medesima legge.
Gli uffici giudiziari hanno segnalato difficoltà interpretative ed applicative proprio in relazione alla portata del comma 3, dell'articolo 28, della legge n.183 del 12 novembre 2011 ed, in particolare sul significato da attribuire all'espressione "controversie pendenti.
Secondo l'interpretazione di questa Direzione Generale, con la locuzione "controversie pendenti” il legislatore ha inteso fare riferimento all'intera procedura e non alle sue singole fasi o gradi di giudizio.
Il giudizio di impugnazione, quindi, si considera controversia pendente ai sensi del 3ordm; comma dell'articolo 28, legge n. 183/2011, in relazione al precedente grado di giudizio; ed alla data di pubblicazione odi deposito del relativo provvedimento; pertanto, solo il giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto un provvedimento depositato o pubblicato dopo il primo gennaio 2012 potrà scontare il pagamento del contributo unificato previsto dal comma I-bis dell'articolo 13 dei D.P.R. n.115/2002.
Allo stesso modo, il ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, per determinare l’aumento del contributo unificato, deve avere ad oggetto un provvedimento, pubblicato o depositato nel grado di giudizio precedente, dopo il 1° gennaio 2012.
La “pendenza della controversia", a cui fa riferimento il legislatore nel comma 3. dell'articolo 28 della legge n.183/2011, non è determinata quindi dal momento in cui si instaura l'impugnazione o il ricorso in Cassazione:, ma si determina con riferimento alla pendenza del giudizio da cui scaturisce il provvedimento da impugnare che dovrà, necessariamente. essere stato pubblicato o depositato dopo il 1º gennaio 2012.

Contributo unificato-chiarimento relativo agli interventi nelle procedure esecutive

Sono pervenute in questo periodo alcune segnalazioni in merito alla esatta interpretazione: della circolare emanata in data 14 maggio 2012, n. prot. 65934, ed in particolare rispetto al paragrafo 2), intitolato "Articolo 28, legge 12 novembre 2011 n. 183 – modifiche in materi a di spese di giustizia – comma 3 dell’art. 14 D P.R.115/2002”, pagina 8, relativamente al versamento del contributo unificato nel caso di intervento nelle procedure esecutive.
Un primo chiarimento .riguarda gli importi del contributo unificato nelle procedure esecutive. L’articolo 13, comma 2. del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. dispone che per le esecuzioni immobiliari. per i processi di opposizione agli atti esecutivi e per gli altri processi esecutivi, debba essere versato un contributo unificato, in termine fisso, individuato per tipo di procedura.
Diversamente, per le procedure esecutive mobiliari, lo stesso articolo 13, comma 2, del D.P.R. n.115/2002, stabilisce che sia versato un contributo unificato legato al valore della procedura.
Il secondo chiarimento riguarda invece le ipotesi in cui l'intervento nelle procedure esecutive determina il versamento del contributo unificato.
A tale proposito dove ritenersi che il creditore: che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato .solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.
Si pregano le SS.LL, per quanto di loro rispettiva competenza di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari deI distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 5 luglio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano