Circolare 11 aprile 2011 - Lavoro di pubblica utilità. Ulteriori disposizioni.
11 aprile 2011
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Direzione generale dell'esecuzione penale esterna
GDAP-0140397-2011
PU-GDAP-6000 - 11/04/2011-014697-2O11
Ai Signori Proweditori Regionali
Loro Sedi
e p.c. Ai Signori Vice Capi Dipartimento
Ai Signori Direttori generali
Sede
Al Sig. Direttore lstituto Superiore
Studi Penitenziari
Roma
Ai Signori Direttori
Uffici locali di Esecuzione penale Esterna
Loro Sedi
Oggetto - Lavoro di pubblica utilità. Ulteriori disposizioni.
Da anni e con immutato interesse questa Direzione generale, in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione, con la quale I'istituto in oggetto troverà più ampia applicazione, guarda al lavoro di pubblica utilità come ad una misura che, seppur finora impiegata in misura inferiore alle previsioni del legislatore, appare portatrice di contenuti molto positivi per il tipo di attività socialmente rilevanti in cui essa si concreta e può costituire una valida occasione per assicurare una idonea forma di riparazione in favore della collettività.
Inoltre, una sua più ampia applicazione, valorizzando quanto sancito dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, puo sicuramente concorrere a migliorare I'efficienza di tutto il sistema dell'esecuzione penale, soprattutto considerato che le funzioni di verifica possono essere validamente svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, come previsto dalle recenti disposizioni normative che hanno novellato il codice della strada.
§ 1. Come noto, infatti, la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" ha apportato significative modifiche a numerose disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di alcune norme correlate. Le disposizioni operative conseguenti alle modifiche intervenute, fornite dal Ministero dell'interno, sono state diramate con le circolari n. 328570 e n. 339711 , rispettivamente del 5 e del 17 agosto 2010.
Tra le modifiche introdotte, particolare interesse riveste in questa sede quella relativa all'istituto del lavoro di pubblica utilità, finora notoriamente poco utilizzato dalla giurisdizione. Alla luce delle disposizioni contenute nella predetta legge, che possono avere significative ricadute operative per gli uffici locali, questa Direzione generale, con rinnovata attenzione all'applicazione della predetta misura, ritiene percio utile offrire alcuni ragguagli sulle novità introdotte.
§ 2. Tuttavia, prima di procedere all'esame delle disposizioni contenute nella citata legge 120/2010, appare utile richiamare, seppur brevemente, le precedenti disposizioni in materia impartite negli ultimi anni.
2.1 lnizialmente, con la lettera circolare 16 marzo 2006 n. 95032 (integrata dalla successiva del 6 aprile 2006, n. 122226), sono state diramate direttive sui possibili riflessi operativi derivanti dalle modifiche al D.P.R.9 ottobre 1990, n. 309 introdotte dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 2006, n. 49.
2.2 Con successiva lettera circolare del 7 maggio 2007 n. 143706, oltre ad integrare il quadro normativo, delineando un'ampia cornice di riferimento, questa Direzione generale ha ritenuto opportuno fornire indicazioni esplicative.
2.3 Con la lettera circolare del 2 febbraio 2009 n. 41504, inoltre, sono state diffuse ulteriori direttive volte a promuovere I'effettiva applicazione della disciplina vigente e, al fine di elaborare un valido progetto educativo sul soggetto condannato, è stato rinnovato l'invito alle direzioni, qualora non vi avessero ancora provveduto, a prendere gli opportuni contatti con i Presidenti dei tribunali ordinari ai quali la stessa e stata inoltrata.
2.4 Infine, con successiva lettera circolare del 14 gennaio 2010 n. 16669, questo Generale Ufficio, verificata la scarsa applicazione dell'istituto, ascrivibile anche ad una limitata richiesta di applicazione da parte dei difensori, ha invitato gli Uffici locali a prendere contatti con le presidenze degli Ordini degli avvocati che sono stati all'uopo interessati.
§ 3. Orbene, ritornando al codice della strada, come modificato dalla legge n. 120/2010, va preliminarmente evidenziato che il settore soggetto ad interventi correttivi, che in questa sede riveste particolare rilievo, concerne la disciplina della guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
3.1.In particolare, I'articolo 33 della legge, al comma 1, lettera d), aggiunge all'articolo 186 del decreto legislativo n.285/92 il comma 9-bis che dispone che, salvi i casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, la sanzione della pena detentiva e pecuniaria puo essere sostituita, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.
A tal proposito si rinvia all'articolo 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n.274 che, come noto, disciplina la competenza penale del giudice di pace. In deroga a quanto in esso previsto, la durata del lavoro di pubblica utilità sarà corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di sanzione; inoltre sarà il giudice, con il decreto penale di condanna o la sentenza, ad incaricare della verifica dell'effettiva esecuzione della sanzione I'ufficio di esecuzione penale esterna ovvero gli organi di cui all'art. 59 del sopracitato decreto legislativo.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dichiara estinto il reato, riduce alla metà la sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo. In tal modo si rinforza il principio secondo il quale nessun beneficio può essere concesso senza che il soggetto abbia assicurato una forma di ristoro all'offesa rappresentata dalla condotta contraria alla legge.
3.2. Disposizioni analoghe sono contenute nel comma 8-bis dell'articolo 187, relativo alla guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggiunto dallo stesso articolo 33 della legge 120t2010, al comma 3, lettera h). In tal caso, I'attività non retribuita a favore della collettività potrà anche consistere nella partecípazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al citato D.p.R. n. 309/90.
3.3. Con le nuove disposizioni, quindi, la prestazione del lavoro di pubblica utilità (le cui modalità di svolgimento sono individuate nel D.M. 26 marzo 2001 emanato dal Ministero della giustizia) consisterà sempre nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, ma sarà applicata d'iniziativa del giudice.
La scelta operata del legislatore, trattandosi di una sanzione caralterizzata da una valenza moderatamente afflittiva priva di effetti stigmatizzanti, segna un'ulteriore evoluzione verso la valorizzazione della funzione rieducativa della pena ed apre nuove prospettive allo sviluppo di un articolato sistema sanzionatorio non detentivo.
§ 4. Alla luce delle considerazioni finora proposte, si può affermare che, all'interno delle sanzioni penali non detentive, sta assumendo connotazione sempre più autonoma e rilevante quella del lavoro di pubblica utilità, come pena di riferimento per dare più concreto contenuto " riparativo" all'azione sanzionatoria del lo Stato.
In tale quadro ed al fine di contribuire a promuovere una piu ampia applicazione di tale sanzione, si invitano le SS.LL. a stimolare e coordinare la realizzazione, da parte degli uffici locali, di iniziative volte alla promozione del ricorso all'istituto in argomento.
In particolare, vorranno curare che gli uffici locali, nel rinnovare ai soggetti istituzionali interessati I'offerta di collaborazione per coordinare gli interventi in maniera efficace rispetto agli obiettivi che la legge persegue, si facciano attivatori delle reti territoriali al fine di promuovere:
- la costituzione di tavoli, che coinvolgano gli attori esterni (tribunali ordinari, enti locali e privato sociale, camere penali) nell'attività di raccordo e sviluppo dell'applicazione del lavoro di pubblica utilità;
- la concreta individuazione, di concerto con gli Enti Locali, le Associazioni di volontariato e del privato sociale, delle opportunità di collocazione e degli ambiti di impiego di coloro che saranno sottoposti al lavoro di utilità pubblica;
- la stipula di apposite convenzioni tra i Tribunali ordinari, gli Uepe e gli Enti locali, finalizzate alla concreta esecuzione della sanzione.
A quest'ultimo riguardo si comunica che sarà cura di questa Direzione generale informare dell'iniziativa i signori Presidenti dei tribunali.
§5. Si raccomanda, infine, alle SS.LL., anche in ragione della precedente diffusione della lettera circolare 2 febbraio 2009, finalizzata ad agevolare fattive interlocuzioni con la magistratura, di voler verificare le attività che conseguiranno alla diramazione della presente lettera circolare, fornendo a questa Direzione generale ogni notizia su eventuali iniziative intraprese al riguardo.
Certi della consueta, fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luigia Mariotti Culla