Nota 21 giugno 2007 - Recupero delle spese processuali in caso di ammissione dell'indagato/imputato all'oblazione ex art.162 c.p. e 162 bis c.p.. Nuovo modello di foglio delle notizie

21 giugno 2007

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Prot. n. m_dg-DAG.21/06/2007.83335.U

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali
LORO SEDI

e p.c. al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
ROMA

OGGETTO: Recupero delle spese processuali in caso di ammissione dell'indagato/imputato all'oblazione ex art.162 c.p. e 162 bis c.p. Nuovo modello di foglio delle notizie

  1. Oblazione e recupero delle spese processuali

    Sono pervenuti numerosi quesiti in merito al recupero delle spese processuali nell'ambito del processo penale in caso di ammissione dell'indagato/imputato all'oblazione ex art.162 e 162 bis c.p..
    Si ritiene opportuno, sul punto, richiamare sinteticamente la disciplina dell'istituto dell'oblazione per fornire alcuni chiarimenti circa l'attività demandata alla cancelleria in ordine al recupero delle spese processuali.
    Gli articoli 162 e 162 bis c.p. disciplinano l'oblazione per le contravvenzioni per le quali la legge commina rispettivamente soltanto la pena dell'ammenda o la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto.
    Il procedimento di oblazione è regolato dall'art.141 delle norme di attuazione del c.p.p.
    In via preliminare, relativamente all'oblazione di cui all'art.162 bis c.p., si precisa che non è più previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda, poiché tale norma, limitatamente alla parte relativa all'obbligo di deposito della metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, è incompatibile con quanto stabilito successivamente dal precitato art.141 (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 7 marzo 2000 nr. 2734).
    Poiché il dettato normativo stabilisce espressamente che il pagamento dell'ammenda e delle spese processuali estingue il reato, ne consegue che se la domanda di oblazione è presentata nel corso delle indagini preliminari il procedimento si concluderà con un provvedimento di archiviazione, mentre se viene presentata dopo che è stata esercitata l'azione penale il processo verrà definito con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato.
    Il quarto comma dell'art. 141 citato prevede che, ove decida per l'ammissione, il giudice "fissa con ordinanza la somma da versare".
    Poiché le spese processuali devono essere riscosse, unitamente alla pena pecuniaria, prima dell'emanazione dei provvedimenti giurisdizionali precitati, si rende necessario assicurare l'esatta quantificazione delle spese processuali dovute dall'ammesso all'oblazione, dato che non è possibile ipotizzare un'attività di recupero successiva alla emanazione dei provvedimenti estintivi. Dopo l'estinzione del reato difetterebbe infatti qualsiasi titolo per procedere alla riscossione nei confronti del debitore.
    Per quanto sopra, il funzionario responsabile della tenuta del foglio notizie (cfr. circolare n.9/2003) dovrà procedere a quantificare le spese processuali recuperabili per intero ed in misura fissa, previa acquisizione delle seguenti attestazioni:
    1. attestazione del funzionario responsabile della tenuta del Registro delle Spese Pagate dall'Erario (Mod. 1/A/SG) sia degli uffici requirenti che giudicanti, da cui dovrà risultare "che non vi sono decreti o ordini di pagamento emessi in attesa di registrazione ovvero iscritti nel registro ma non ancora inviati al funzionario delegato per il pagamento né al funzionario responsabile della tenuta del foglio delle notizie per gli adempimenti ex art.280 TU";
    2. attestazione del responsabile della tenuta del fascicolo processuale, sia per gli uffici requirenti che giudicanti, dalla quale dovrà risultare quanto segue:
      1. "non vi sono domande di pagamento in attesa di liquidazione da parte del funzionario o del magistrato";
      2. "non vi sono decreti di pagamento in attesa di comunicazioni alle parti ex art. 83 comma 3 T.U. o comunque non definitivi";
      3. "non vi sono decreti definitivi o ordini di pagamento non ancora trasmessi al Registro delle Spese Pagate dall'Erario";
      4. "non risultano attività per le quali non sia ancora decorso il termine di decadenza per la presentazione della domanda di pagamento da parte degli interessati (art.71, comma 2, TU)".
  2. Si richiama l'attenzione sul fatto che, quando in uno stesso procedimento siano contestati reati oblazionabili e reati non oblazionabili, la procedura di oblazione può investire solo i primi: da ciò consegue che anche il pagamento delle spese dovrà essere limitato a quelle sostenute per i medesimi (cfr. Cass. Pen. Sez. III; sent. 14 dicembre 1979 nr.2783). A tal fine, il cancelliere che annota la spesa dovrà indicare nel foglio delle notizie il reato per il quale la spesa è stata disposta e sostenuta.
    La cancelleria avrà cura di precompilare correttamente per l'indagato/imputato il modello di versamento F23, con il quale potrà essere versata la somma dovuta presso qualsiasi sportello bancario, postale o degli agenti della riscossione.
    Per la compilazione si richiamano le disposizioni contenute nella nota circolare del 9.9.2005 prot. n. 12725.U.12.9.2005 di questa Direzione Generale.
    In particolare, il sub-codice dell'Ufficio da utilizzare per i versamenti in caso di oblazione sarà "RG"; nel campo 10 relativo a "estremi dell'atto e del documento" dovranno essere riportati anno e numero del Registro delle Notizie di Reato.
    I codici tributo saranno "741T" per la pena pecuniaria e " 773T" per le spese processuali.
    L'indagato/imputato dovrà consegnare alla cancelleria, a prova del pagamento, un esemplare del Mod. F23 recante l'attestazione dell'avvenuto versamento.
    Si precisa che, ai fini della regolare archiviazione del fascicolo, le somme pagate a seguito di oblazione devono essere considerate effettivamente "riscosse" soltanto dopo la rendicontazione del concessionario, unica attestazione dell'effettivo riversamento delle somme riscosse alle casse dell'Erario (DM/Finanze 17.12.1998).

  3. Nuovo modello di foglio delle notizie

    Alla presente nota si allega un nuovo modello di Foglio delle Notizie che si ritiene utile proporre per facilitare una corretta imputazione e riscossione delle spese anticipate ripetibili. In particolare, nel modello che si propone è stato inserito un apposito campo per l'indicazione, da parte del cancelliere che annota la spesa, del reato per il quale la spesa è stata disposta e sostenuta.
    Si ritiene opportuno ricordare che il codice di procedura penale prevede, all'art. 535 c.p.p., i criteri di ripetizione delle spese processuali a carico del condannato.
    Si precisa, altresì, che al condannato possono essere richieste in pagamento solo le spese sostenute per i reati per i quali ha riportato condanna definitiva. Per la giusta quantificazione delle spese a carico dei debitori erariali, in caso di procedimento per più reati, è pertanto necessaria la specificazione del reato per il quale ogni singola spesa è stata erogata. Qualora il provvedimento del magistrato che dispone la spesa non contenesse tale informazione, e comunque in tutti i casi in cui tale indicazione non venisse riportata sul foglio delle notizie, l'Ufficio che procede alla liquidazione delle spese (e quindi la cancelleria in caso di oblazione e l'Ufficio Recupero Crediti in caso di Riscossione ai sensi degli artt. 204 e ss. del t.u.) provvederà ad accollare la spesa al debitore presumendo che la stessa sia stata sostenuta per l'accertamento della responsabilità penale relativa a tutti i reati contestati nel processo.
    Si raccomanda, pertanto, alle cancellerie, la puntuale annotazione dei dati richiesti, quando rinvenibili nel provvedimento del magistrato, in ragione delle responsabilità che possono derivare dall'inosservanza della richiamata disciplina.

Roma, 21 giugno 2007

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa


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