Decreto 9 novembre 2011 - Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

9 novembre 2011

(pubblicato sulla G.U. n. 268 del 17 novembre 2011 - Serie Generale)

 

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l’art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;

Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art.20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1º luglio 2008 – 30 giugno 2011, è pari a + 4,0;

Visto il Decreto Interdirigenziale del 27 settembre 2010, relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

 

DECRETA


Art. 1

  1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
    1. fino a 6 chilometri   € 1,8;
    2. fino a 12 chilometri € 3,28;
    3. fino a 18 chilometri € 4,53;
    4. oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 0,96.
  2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:
    1. fino a 10 chilometri € 0,48;
    2. oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,21;
    3. oltre i 20 chilometri € 1,8;

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 novembre 2011

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luigi Birritteri

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Mario Canzio