Decreto 28 settembre 2016 - Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetta agli uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi dell’art.2 c1-bis, del d.l. 192/2014, convertito, con modificazioni, con l. 11/2015
28 settembre 2016
(B.U. n. 21 del 15 novembre 2016)
Il Ministro della Giustizia
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1991, n. 278, concernente “Istituzione del giudice di pace”;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1, che ha fissato in 4.700 unità il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace;
Visti i decreti ministeriali 3 e 28 luglio 1992, registrati alla Corte dei Conti il 29 dicembre 1992 e 15 marzo 1993, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 1993 e le successive modificazioni, con i quali sono state determinate le piante organiche del predetto personale addetto alle singole sedi giudiziarie;
Vista la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, concernente “Istituzione di nuovi ruoli locali degli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano e modifiche alle tabelle organiche, in attuazione dello statuto speciale del Trentino Alto Adige”, con la quale è stata determinata la pianta organica dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano;
Vista la legge 12 novembre 2004, n. 271, concernente “conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione”, che, nel disporre un ampliamento delle competenze giurisdizionali degli uffici del giudice di pace, ha altresì previsto la necessità di procedere alla ridefinizione delle piante organiche del personale giudicante ivi addetto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2011, registrato alla Corte dei Conti il 12 ottobre 2011, e successive variazioni, con il quale, in attuazione della legge innanzi citata, sono state rideterminate le piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace;
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;
Visto l’articolo 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell’articolo 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all’allegato 1 del medesimo provvedimento;
Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;
Visto l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l’articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’allegato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
Visto l’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”;
Visto l’articolo 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;
Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente “Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”;
Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”;
Visto, in particolare, l’articolo 21 bis, con il quale, in conformità dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all’esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell’assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;
Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014, n. 302, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015, n. 49;
Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1 bis, con il quale il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2015, relativo alla determinazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2016, n. 99, recante ″Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace″;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, con il quale sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1 al medesimo provvedimento, fissando per il giorno 2 gennaio 2017 la data di inizio del relativo funzionamento;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2016, recante ″Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio″;
Rilevato che, ai sensi del citato articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di individuazione degli uffici ripristinati, con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, si deve provvedere alla determinazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria ivi addetto;
Considerato che la riforma ordinamentale realizzata ai sensi della legge 28 aprile 2016, n. 57, i cui contenuti saranno compiutamente definiti all’esito della emanazione dei decreti legislativi attuativi, rende necessario procedere alla attuazione della norma innanzi richiamata operando una stima prudenziale dei fabbisogni degli uffici ripristinati;
Rilevato, inoltre, che, ai sensi del citato articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, gli uffici del giudice di pace ripristinati sono competenti per i soli procedimenti civili e penali iscritti dalla data di inizio del relativo funzionamento, fissata dal richiamato decreto ministeriale 27 maggio 2016 per il 2 gennaio 2017;
Ritenuto, pertanto, che, ferma restando la consistenza organica fissata dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2011 per gli uffici del giudice di pace non interessati dalle disposizioni soppressive del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, la pianta organica del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace ripristinati può essere individuata in misura corrispondente alla consistenza numerica dell’organico previgente all’intervento di revisione e razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, rinviando una più puntuale valutazione delle rispettive esigenze operative all’esito dell’effettiva entrata in funzione degli stessi, sulla scorta delle risultanze del monitoraggio della fase di avvio della relativa attività;
Considerato che dalla determinazione delle piante organiche degli uffici del giudice di pace ripristinati nella consistenza numerica innanzi prospettata non deriva la necessità di disporre modifiche compensative;
In conformità del parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 14 settembre 2016;
DECRETA
Articolo 1
La pianta organica del personale della magistratura onoraria addetto all’ufficio del giudice di pace ripristinati ai sensi del predetto articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n.192, convertito con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, e specificamente individuati indicati nell’allegato 1 del decreto ministeriale 27 maggio 2016, è determinata come segue:
| Distretto | Ufficio del giudice di pace | Magistrati onorari addetti |
|---|---|---|
| Milano | Abbiategrasso | 3 |
| Napoli | Acerra | 8 |
| Messina | Alì Terme | 2 |
| Salerno | Amalfi | 3 |
| Caltanissetta | Barrafranca | 2 |
| Catanzaro | Belvedere Marittimo | 3 |
| Salerno | Capaccio | 2 |
| Catanzaro | Cariati | 2 |
| L'Aquila | Castel di Sangro | 2 |
| Firenze | Castelnuovo di Garfagnana | 2 |
| Catanzaro | Cetraro | 2 |
| Bari | Corato | 2 |
| Catanzaro | Corigliano Calabro | 3 |
| Venezia | Dolo | 3 |
| Firenze | Empoli | 5 |
| Roma | Ferentino | 2 |
| Catanzaro | Filadelfia | 2 |
| Bologna | Finale Emilia | 2 |
| Napoli | Frattamaggiore | 14 |
| Napoli | Gragnano | 8 |
| Taranto | Grottaglie | 4 |
| L'Aquila | Guardiagrele | 2 |
| Perugia | Gubbio | 2 |
| Potenza | Irsina | 1 |
| Napoli | Lauro | 2 |
| Venezia | Legnago | 4 |
| Milano | Legnano | 9 |
| Catanzaro | Lungro | 2 |
| Cagliari | Macomer | 2 |
| Napoli | Maddaloni | 7 |
| Bari | Molfetta | 3 |
| Salerno | Montecorvino Rovella | 5 |
| Catanzaro | Nicotera | 2 |
| Catanzaro | Oriolo | 2 |
| L'Aquila | Ortona | 2 |
| Ancona | Osimo | 3 |
| Bologna | Pavullo nel Frignano | 2 |
| Palermo | Polizzi Generosa | 2 |
| Messina | Rometta | 2 |
| Catanzaro | San Giovanni in Fiore | 2 |
| Bari | San Giovanni Rotondo | 4 |
| Catanzaro | San Sosti | 1 |
| Firenze | Sansepolcro | 2 |
| Roma | Segni | 2 |
| Reggio Calabria | Siderno | 2 |
| Roma | Subiaco | 2 |
| Campobasso | Termoli | 3 |
| Cagliari | Tortolì | 2 |
| Potenza | Tricarico | 2 |
| Campobasso | Venafro | 3 |
| Catania | Vizzini | 2 |
Articolo 2
La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2011, per la parte vigente, relativa agli uffici del giudice di pace non interessati dalle disposizioni soppressive del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è integrata nel senso e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1 che precede.
Roma, 28 settembre 2016
IL MINISTRO
On. Andrea Orlando
Registrato alla Corte dei Conti il 18 ottobre 2016,
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne – prev. n. 2779