Decreto 16 gennaio 2017 - Rideterminazione della pianta organica dei magistrati distrettuali con funzioni giudicanti e requirenti

16 gennaio 2017

(B.U. n. 5 del 15 marzo 2017)

Il Ministro della Giustizia

Visto l’articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, concernente “Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura”, con il quale è stabilito che il Ministro della Giustizia provvede alla formazione, presso ogni corte di appello, della pianta organica dei magistrati distrettuali da destinare alla sostituzione dei magistrati del distretto nei casi di assenza dall’ufficio;

Visto il comma 4 del medesimo articolo, con il quale viene stabilito che, nell’ambito della determinazione della pianta organica dei magistrati distrettuali, devono essere distinti quelli destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti;

Vista la legge 13 novembre 2008, n. 181, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”;

Visto, in particolare, l’articolo 1 bis, comma 2, del decreto legge innanzi citato, secondo il quale “Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura”;

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A al medesimo decreto allegata;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2014, e le successive variazioni, ed in particolare la tabella B, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

Visto il decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;

Visto, in particolare, l’articolo 6 del predetto decreto legge n. 168/2016, che ha disposto la modifica del ruolo organico della magistratura, prevedendo una contestuale e corrispondente modifica dei contingenti numerici destinati alle funzioni di cui alle lettere I) e L) della tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, passati – rispettivamente – da 366 a 314 unità nonché da 9.039 a 9.091 unità;

Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2017, con il quale sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura addetto ai tribunali ordinari ed alle relative procure della Repubblica;

Considerato che l’analisi condotta dal Tavolo di coordinamento ministeriale nella fase istruttoria del decreto ministeriale innanzi citato, esposta nella Relazione tecnica trasmessa al Consiglio superiore della magistratura il 19 luglio 2016 per il prescritto parere, ai sensi dell’art. 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, ha consentito di valutare i fabbisogni delle singole sedi giudiziarie, individuando la consistenza numerica delle relative piante organiche;

Rilevato che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta plenaria del 23 novembre 2016, nell’esprimere parere favorevole alla proposta di rideterminazione degli organici degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado, ha sottolineato la necessità di reperire ulteriori risorse mediante la riduzione dell’organico dei magistrati distrettuali, alla luce della elevata e costante percentuale di mancata copertura di gran parte di esso, come rilevata negli anni;

Valutato che l’orientamento espresso dal predetto Consiglio con il parere citato risulta condivisibile e coerente con l’insieme delle complementari misure di carattere normativo e di innovazione organizzativa, dirette a realizzare una struttura ordinamentale complessivamente idonea a fornire adeguata risposta alla domanda di giustizia;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario procedere ad una nuova determinazione delle piante organiche dei magistrati distrettuali con funzioni giudicanti e requirenti in senso conforme al parere reso dal Consiglio superiore della magistratura, mantenendo presso ciascuna corte di appello e procura generale della Repubblica la consistenza numerica minima, prevista dall’articolo 4, commi 1 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Considerato, peraltro, che, per le corti di appello di Napoli e Roma, caratterizzate dalla presenza di città metropolitane e da complesse realtà territoriali, risulta necessario individuare in due unità l’organico dei magistrati distrettuali giudicanti;

Ritenuto che appare opportuno riservare la distribuzione delle risorse di organico recuperate a seguito della determinazione delle piante organiche dei magistrati distrettuali innanzi prospettata, pari a 49 unità, all’esito dell’analisi già avviata in ordine ai fabbisogni degli uffici giudicanti e requirenti di secondo grado;

In conformità al parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 2016;

Decreta

Articolo 1

La pianta organica dei magistrati distrettuali giudicanti è determinata come segue:

Corti d'appello - Magistrati distrettuali

  • ANCONA - 1
  • BARI - 1  - 1
  • BOLOGNA  - 1
  • BRESCIA - 1
  • CAGLIARI - 1
  • CALTANISSETTA - 1
  • CAMPOBASSO - 1
  • CATANIA - 1
  • CATANZARO - 1
  • FIRENZE - 1
  • GENOVA - 1
  • L'AQUILA - 1
  • LECCE - 1
  • MESSINA - 1
  • MILANO - 1
  • NAPOLI - 2
  • PALERMO - 1
  • PERUGIA - 1
  • POTENZA - 1
  • REGGIO CALABRIA - 1
  • ROMA - 2
  • SALERNO - 1
  • TORINO - 1
  • TRENTO - 1
  • TRIESTE - 1
  • VENEZIA - 1

TOTALE 28

Articolo 2

La pianta organica dei magistrati distrettuali requirenti è determinata come segue:

PROCEDURE GENERALI - Magistrati distrettuali

  • ANCONA - 1
  • BARI - 1
  • BOLOGNA - 1
  • BRESCIA - 1
  • CAGLIARI - 1
  • CALTANISSETTA - 1
  • CAMPOBASSO - 1
  • CATANIA - 1
  • CATANZARO - 1
  • FIRENZE - 1
  • GENOVA - 1
  • L’AQUILA - 1
  • LECCE - 1
  • MESSINA - 1
  • MILANO - 1
  • NAPOLI - 1
  • PALERMO - 1
  • PERUGIA - 1
  • POTENZA - 1
  • REGGIO CALABRIA - 1
  • ROMA - 1
  • SALERNO - 1
  • TORINO - 1
  • TRENTO - 1
  • TRIESTE - 1
  • VENEZIA - 1

TOTALE 26

Articolo 3

La tabella B, allegata al decreto ministeriale 17 aprile 2014, registrato alla Corte di Conti il 23 maggio 2014, è modificata nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 1 e 2, che precedono.

Roma, 16 gennaio 2017

IL MINISTRO
On. Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei Conti il 6 febbraio 2017,
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne – prev. n. 303