Decreto 3 luglio 2017 - Riduzione della pianta organica del personale di magistratura dei Tribunali per i minorenni di Firenze e Roma

3 luglio 2017

Il Ministro della Giustizia



Vista la legge 13 novembre 2008, n. 181, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”;

Visto, in particolare, l’articolo 1 bis, comma 2, della legge citata, secondo cui “Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura”;

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2014, e successive variazioni, ed in particolare la tabella C, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti ai Tribunali per i minorenni ed alle relative Procure della Repubblica;

Rilevato che, ai sensi della richiamata legge n. 219/2012 e del decreto legislativo di attuazione n. 154/2013, le competenze in tema di filiazione naturale sono state trasferite dai Tribunali per i minorenni ai Tribunali ordinari, determinando una significativa contrazione delle competenze in materia civile degli uffici minorili;

Considerato che l’analisi statistica dei carichi di lavoro, nel periodo compreso il 2010 ed il 2016, ha consentito di verificare per taluni Tribunali per i minorenni una sensibile contrazione delle sopravvenienze nel settore civile, con corrispondente significativa riduzione, in linea generale, delle pendenze finali;

Ritenuto, tuttavia, che le risultanze dell’indagine statistica devono essere integrate da ulteriori elementi di valutazione, connessi sia alla consistenza numerica dell’organico – che deve mantenere una consistenza minima per garantire il buon funzionamento dell’ufficio – sia alla effettiva presenza del personale giudicante;

Considerato, quindi, che l’intervento di revisione degli organici deve essere rivolto ai soli Tribunali per i minorenni con una dotazione complessiva superiore alle cinque unità, ove si rilevano posti vacanti e non messi a concorso da tempo, riservando a successivi provvedimenti la ripartizione delle unità in tal modo recuperate;

Acquisito e valutato il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 giugno 2017 in ordine alla proposta ministeriale del 27 aprile 2017;

Considerato che le osservazioni formulate dal Consiglio superiore della magistratura con il parere innanzi citato appaiono condivisibili e che risulta opportuno, pertanto, limitare l’intervento di riduzione ai soli Tribunali per i minorenni di Firenze e di Roma, in ragione di n. 1 posto di giudice ciascuno;

DECRETA

Articolo 1

Le piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali per i minorenni di Firenze e di Roma sono ridotte in ragione di n. 1 posto di giudice ciascuna.

Articolo 2

La tabella C, allegata al decreto ministeriale 17 aprile 2014, registrato alla Corte di Conti il 23 maggio 2014, è modificata nel senso e nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 1.

Roma, 3 luglio 2017

IL MINISTRO
On. Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei Conti il 31 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri Giustizia e Affari Esteri
Reg.ne – Prev. n. 1648