Nota 22 dicembre 2000 - Comunicazione sulla razionalizzazione degli accertamenti bancari n. 580

22 dicembre 2000

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI


L'Associazione Bancaria Italiana ha rappresentato allo scrivente Ministero talune difficoltà operative incontrate dagli istituti di credito nell'adempimento delle richieste di accertamenti bancari formulate dall'Autorità Giudiziaria.
La predetta associazione ha segnalato la particolare complessità che spesso caratterizza gli adempimenti richiesti agli istituti di credito in ottemperanza ai provvedimenti in discorso, sia nella prima fase in cui essi si articolano, quella rivolta all'individuazione degli intermediari presso cui sono allocati i rapporti intestati alla persona sottoposta alle indagini (o sulla quale la stessa può operare), sia relativamente al secondo momento, che concerne , una volta individuatigli istituti interessati , la puntuale verifica dei rapporti di conto o deposito intrattenuti dal soggetto indagato.

In particolare, per quanto riguarda la prima delle fasi descritte, è stato osservato come le Autorità giudiziarie si trovino nella necessità di emettere i provvedimenti di cui agli artt. 248, comma 2, e 255 c.p.p. nei confronti di un numero spesso elevatissimo di istituti di credito (a volte indirizzandoli "a tappeto" , eventualmente per il tramite dell'A.B.I. , su vaste zone, se non sull'intero territorio nazionale).

A riguardo, è da rilevare innanzitutto che una sensibile razionalizzazione delle procedure sarà certamente possibile con l'entrata in funzione della "Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito", già prevista dall'art. 20, comma 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e recentemente istituita con decreto del Ministero del Tesoro (D.M. 4 agosto 2000, n. 269).

Tale decreto ha infatti previsto la costituzione di un "Centro operativo" , collegato agli archivi "antiriciclaggio" già istituiti presso tutti gli intermediari creditizi e finanziari ai sensi dell'art. 2 L. 197/91 , al quale sarà possibile rivolgersi nella fase di ricognizione degli istituti presso cui sono allocati i rapporti oggetto di indagine (le formalità di inoltro delle richieste al suddetto Centro operativo, nonché le modalità delle relative risposte saranno determinate con decreto del Ministero del Tesoro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , 2 ottobre 2000 , del suindicato regolamento istitutivo).

Al fine di conseguire una ulteriore semplificazione delle procedure (ed in particolare per quanto riguarda la seconda fase degli accertamenti in argomento), l'A.B.I. ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero un modello standardizzato di richiesta di accertamento, che contiene una serie di indicazioni utili a facilitare ed accelerare il compito degli istituti bancari nella predisposizione delle verifiche richieste (come, ad esempio, la descrizione puntuale del tipo di documentazione richiesta, o l'arco temporale di riferimento delle verifiche ordinate).

Ferma restando, ovviamente, ogni valutazione dell'Autorità procedente circa i contenuti dei provvedimenti in discorso, e la individuazione di ogni informazione necessaria alle indagini in corso, questo ufficio segnala l'opportunità di assumere il predetto modello , allegato alla presente circolare , come schema di riferimento nella formulazione delle richieste di accertamento bancario.

Si raccomandano i Presidenti delle Corti e i Procuratori Generali di provvedere alla tempestiva diramazione agli uffici giudiziari dei rispettivi distretti della presente circolare. 


Roma, 22 dicembre 2000 

IL DIRETTORE GENERALE
Giorgio Lattanzi