Provvedimento 13 marzo 2008 - Riguardo il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali di AREA I e relative procedure

13 marzo 2008

 DIPARTlMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
        Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio
I

Ai Sigg. Direttori Generali
Ai Sigg. Provveditori Regionali  
Loro Sedi
Al Sig. Direttore dell'lstituto
Superiore di Studi Penitenziari

Ufficio del Capo del Dipartimento
Segreteria Generale

e, per conoscenza
Al Sig. Capo del Dipartimento
Ai Sigg. Vice Capi del Dipartimento

Oggetto: Provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione riguardo il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali di AREA I e relative procedure.

A conclusione del procedimento negoziale previsto dagli artt. 6 e 7 del CCNL dei dirigenti di Area I, in data 27 febbraio u.s. e stato sottoscritto con le Organizzazioni sindacali di comparto l'accordo sindacale in tema di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali di Area I e relative procedure. I contenuti di tale accordo sono riportati nell' allegato documento che si trasmette per  opportuna conoscenza e per la massima divulgazione al  personale  interessato.
Allorché, in attuazione dell' art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, sarà  perfezionato il Decreto del Ministro della giustizia - gia inoltrato ai competenti organi - relativo alla graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio, questa Direzione Generate avvierà  in applicazione del predetto accordo, il procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 20 del CCNL di Area I, per la copertura dei posti di funzione dirigenziale previsti dal D.M. del 27.9.2007.

II Direttore Generale

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 4 e 14 dello stesso, che distinguono Ie funzioni di indirizzo politico- amministrativo  da quelle della gestione amministrativa e articolano l'attività delle arnministrazioni pubbliche sulla base di obiettivi e programmi;

VISTO l' art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che reca Ie disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell' Area I per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali e che nel corso del presente provvedimento sarà denominato CCNL dell'Area 1;
 
VISTO il Memorandum d'intesa sul lavoro pubblico e la riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche del 5 aprile 2007;

VISTO il D.P .R. 23 aprile 2004, n.l08 con cui e stato emanato il regolamento recante la disciplina per I'istituzione, l'organizzazione e d il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso  le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, recante "Riordino e potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'ar .l della legge 15 marzo 1997, n.59 e, in particolare, l'art.8 concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo;

VISTO il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia;

VISTI il Decreto Ministeriale del 27 settembre2 007, registrato d alla corte dei Conti in data 11 gennaio 2008 che ridetermina i posti di funzione dirigenziale nell'ambito dell'organizzazione   del Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria;

VISTO I' atto di indirizzo per 'anno 2008 del Ministro della Giustizia datato 15maggio 2007;

RITENUTO di  dover procedere alIa definizione dei criteri per l'affidamento,l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di sec;onda fascia, ai sensi dell' art. 2 0 del CCNL del personale dirigente dell' Area I, nel t;spetto dei principi e delle procedure stabiliti dall' art. 19 del decreta legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, valorizzando la professionalità de]l dirigente in armonia con Ie dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di
efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;

VISTO il verbale di concertazione sottoscritto con Ie organizzazioni sindacali il 27febbraio 2007 per la definizione dei criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale non generale;

DISPONE

Art. 1 - Principi generali

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale non generale presso gli uffici centrali e periferici dell' Amministrazione penitenziaria riservati alla dirigenza dell' Area 1.
2. Gli incarichi dirigenziali sana attribuiti in relazione all' esigenza di assicurare il miglior funzionamento dei servizi centrali e periferici ,dell'Amministrazione penitenziaria.
3. II conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità  seguito indicati, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali  dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto,ove possibile, della disponibilità  manifestata riguardo ai dirigenti stessi.
4. Nel conferimento degli incarichi verrà  garantita I’effettiva condizione di pari opportunità.
5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato possono essere rinnovati. La durata degli stessi e correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque. Per gli incarichi di cu all'art 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 la durata e stabilita dal decreto legislativo medesimo.
6. L' Amministrazione, nei tre mesi antecedenti la scadenza, adotta procedure dirette a consentire  la nuova determinazione degli incarichi dei dirigenti, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto  dei principi costituzionali di buon andamento e d ‘imparzialità  della pubblica amministrazione.

Art. 2 - Conferimento degli incarichi

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle e disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia avviene previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire;
b) attitudini e capacita professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;
c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione e finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di
riorganizzazione, al  fine di favorire 1o sviluppo della professionalità dei dirigenti.
2. Al dirigente vengono indicati gli obiettivi da raggiungere; ciò  avviene previo confronto con lo stesso ai sensi dell'art. 20, comma 3, del CCNL della dirigenza dell' Area I - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006.

Art. 3 - Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti

1. 11 conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve  tener conto della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito, nonché dei criteri di cui all'art.2, lettera a).
2. Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina vengono individuate e messe a disposizione, al fine di poter consentire loro di esprimere Ie preferenze, una volta effettuata la procedura di cui all'art. 8, rivolta ai dirigenti già  in servizio.
3. 11 conferimento di nuovi incarichi, ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n.165 del 2001, viene effettuato previa verifica dell'insussistenza o  indisponibilità di professionalità  interne.

Art. 4 - Conferimento di incarichi aggiuntivi

1. Per gli incarichi aggiuntivi, di cui all'art 60 del CCNl, citato in premessa e 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o, comunque, attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o  su designazione delle stesse,i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle  amministrazioni e confluiscono sui fondi di cui all'art. 58 del CCNL per essere destinati al trattamento economico accessorio.
2. Gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 devono essere prioritariamente conferiti ai dirigenti di ruolo dell' Amministrazione penitenziaria.. II ricorso ad esperti o consulenti esterni può avvenire solo nel caso in cui sia stata verificata l' indisponibilità  di personale dirigenziale  e di  ruolo.
3. II conferimento di incarichi aggiuntivi deve essere improntato ai seguenti criteri:

  • competenze e capacita professionali dei singoli dirigenti;
  •  natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
  • correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l 'incarico di cui all'art. 20 del CCNL,      nei casi previsti;
  •  rotazione degli incarichi al fine di garantire le  medesime opportunità  di valorizzazione delle  specifiche proofessionalità ,tenendo,altresì,conto del numero e del valore degli incarichi gia assegnati allo stesso dirigente. Entro il 31 gennaio  di ciascun anno verrà fornito alle Organizzazioni  Sindacali della dirigenza, ai sensi dell'art. 60, comma 6, del CCNL, l'elenco degli incarichi conferiti nel corso dell' anno precedente.

Art. 5 - Pubblicità  delle posizioni dirigenziali

1. L' Amministrazione, almeno ogni 12 mesi, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del CCNL dell' Area l, cura la pubblicità  e l'aggiomamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, mediante pubblicazione ,dei relativi dati per il tramite di apposita circolare anche pubblicabile sulla rete intranet del Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria, al fine di consentire ai dirigenti interessati l' esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti.
2. A tal fine dovrà essere riportata, a fianco di ciascuna vacanza, la data di pubblicazione cui si farà riferimento per il computo del termine di presentazione delle domande.

Art. 6 - Rinnovo dell'incarico e risoluzione consensuale del rapporto

1. L'incarico di funzione dirigenziale e rinnovabile, ai sensi  dell’ art. 20, comma 5, del CCNL dell' Area l, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite,valutati con i sistemi e  le  garanzie di cui all' art .. 5 del decreto legislativo 30luglio 1999, n.. 286, e con i criteri e le  procedure di cui  all' art. 21 del citato CCNL. In caso di rinnovo non si applica la procedura di cui all'art. 8.
2. E' fatta salva la possibilità  di risoluzione anticipata consensuale e del  contratto,qualora si manifesti l’ esigenza prioritaria di destinare il dirigente ad altro incarico.

Art. 7 - Avvicendamento e revoca degli incarichi

1. Tutti i dirigenti hanno diritto, ai sensi dell'art .20, comma I, del CCNL, ad un incarico di funzione dirigenziale.
2. L 'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell' incarico stesso, salvo la motivazione di cui alla lettera e), sulla base dei seguenti elementi:
a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentiti i dirigenti interessati;
b) valutazioni delle attitudini e delle capacita professionali oggettivamente
verificate;
c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali
in relazione all' incarico da conferire;
d) rotazione degli incarichi per favorire 10 sviluppo della professionalità dei
dirigenti;
e) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante tramite nuovo conferimento di incarico.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2.
3. La medesima disciplina, di cui ai precedenti commi, si applica anche nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica  la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa graduazione, assicurando al dirigente altro incarico, ove possibile, nella medesima località in cui presta servizio o in una serie limitrofa.
4. La revoca anticipata, rispetto alla scadenza, può avere luogo, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del CCNL dell' Area l, solo per motivate ragioni organizzative e gestionali, oppure in seguito all'accertamento dei risulta-ti negati vi di gestione0 della inosservanza delle direttive impartite, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. In materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, sana fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando 0 del distacco (lei dirigenti sindacali appartenenti al ruolo dirigenziale dell' amministrazione,nonché le  disposizioni di cui al CCNQ del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'art. 18 che prevede la riassegnazione del  dirigente che riprende servizio nella  stessa sede di  servizio e nella medesima fascia retributiva ricoperti al momento del distacco.

Art. 8 - Procedura di conferimento e avvicendamento

1. La procedura d i conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:
. il Direttore Generale del Personale e della Formazione rilevate le posizioni dirigenziali vacanti, provvede alla pubblicazione delle stesse, secondo le modalità previste dall ' art. 5; i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento di un nuovo incarico entro il termine ne di 30 giorni
dalla pubblicazione della relativa posizione dirigenziale vacante;
. entro i 30 giorni  successivi alla scadenza del temine di cui sopra, il Direttore Generale del Personale e della Formazione valuta l'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2;
. il Direttore Generale del Personale e della Formazione, tenuto conto delle esigenze organizzative dell' Amministrazione, adotta, quindi, il provvedimento  di rigetto dell' istanza,ovvero di conferimento d elle nuove funzioni dirigenziali con provvedimento motivato; in caso di concorso di  più domande per 10 stesso posto di funzione si dovrà tener  conto delle attitudini professionali in relazione al posto richiesto ed agli obiettivi da assegnare.
2. Le posizioni dirigenziali che rimarranno scoperte per mancanza di aspiranti  saranno oggetto di successive pubblicazioni con  le  modalità di cui all'art. 5

Art. 9 - Norme finali

1. Gli incarichi aggiuntivi di cui all' art.60 del CCNl, sana attribuiti, in particolare, ai dirigenti di seconda fascia, anche al fine di incrementare il fondo della retribuzione variabile, secondo i criteri di cui all'art. 2, ed in particolare la rotazione degli stessi incarichi, tenuto anche canto dell'entità del compenso degli stessi.
2. In materia di incarichi aggiuntivi c.d. autorizzati, di cui all'art.53, comma 5,del decreta legislativo n.165 del 2001, l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengono da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da soggetto  privata effettuata dalla Direzione Generale
del Personale e della Formazione,entro 30 giorni la richiesta, previa verifica di situazioni di  incompatibilità  di conflitto dell'attività  oggetto di richiesta di autorizzazione con l'attività  istituzionale e gli obiettivi conferiti al dirigente interessato
 3. Si applicano, comunque, le regole della dirigenza dell’Area1 vigente.

Roma, 13 marzo 2008

Il Direttore generale
dott. Massimo De Pascalis