Circolare 22 settembre 2008 - Menzionabilità nei certificati del casellario giudiziale richiesti dall’interessato delle iscrizioni in materia di fallimento e cancellazione delle stesse. Sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 2008 – Effetti

22 settembre 2008

Prot. n. dg.DAG.22/09/2008. 0123530.U

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello


La sentenza della Corte Costituzionale numero 39 del 27 febbraio 2008 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, nel testo anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale”.

Pervengono a questo Ufficio numerosissimi solleciti ad operare a livello centrale, in esecuzione della citata sentenza, la cancellazione dal Sistema Informativo del Casellario (SIC) delle iscrizioni relative a fallimenti dichiarati in epoca antecedente all’entrata in vigore della novella fallimentare.

Si osserva che il sistema normativo creatosi a seguito delle disposizioni introdotte dai decreti legislativi 5/2006 e 169/2007 in materia di incapacità personali del fallito, sul quale è intervenuta da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale, appare particolarmente complesso.

La presente circolare, nei paragrafi riportati di seguito (A e B), affronta i seguenti aspetti:

  • la cancellazione delle iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, che risultano ancora registrate nel SIC;
  • la menzionabilità delle iscrizioni delle sentenze dichiarative di fallimento nel certificato del casellario giudiziale rilasciato all’interessato (artt. 24 e 26 D.P.R. 313/2002);
  1. CANCELLAZIONE DELLE ISCRIZIONI RELATIVE ALLE SENTENZE DI FALLIMENTO, CHE RISULTANO ANCORA REGISTRATE NEL SIC.
    Per quanto attiene alla problematica del mantenimento della iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di fallimento, si osserva che il vuoto normativo venutosi a creare a seguito delle novelle in materia fallimentare e dell’intervento della Corte Costituzionale non può essere colmato attraverso l’attività interpretativa dell’organo amministrativo.
    Pertanto, le questioni relative alla cancellazione delle iscrizioni dal SIC non possono che essere risolte dall’interessato, il quale, avvalendosi degli attuali strumenti procedimentali messi a sua disposizione dal Testo Unico del casellario (art. 40 D.P.R. 313/2002), potrà richiedere al giudice competente la cancellazione dell’iscrizione.
    Al fine di mantenere una traccia delle operazioni di cancellazione, sono stati operati degli interventi sul sistema che consentono all’Ufficio iscrizione competente l’inserimento nel SIC delle eventuali ordinanze di cancellazione della sentenza di fallimento.
    Pertanto, l’ordinanza di eliminazione dell’iscrizione in materia fallimentare, disposta a seguito dell’attivazione della procedura ex art. 40, dovrà essere inserita nel sistema da parte dell’ufficio iscrizione presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.
    Qualora, secondo quanto registrato in giurisprudenza, l’ordinanza di cancellazione dell’iscrizione fosse emessa direttamente dal Tribunale civile, adito dall’interessato per ottenere la riabilitazione, sarà l’ufficio iscrizione presso quest’ultima autorità giudiziaria, ovvero l’ufficio iscrizione competente in materia civile, a provvedere all’inserimento del provvedimento nel sistema.
    Sia nell’uno che nell’altro caso, a seguito dell’iscrizione dell’ordinanza di cancellazione, la sentenza di fallimento non sarà più menzionabile in tutti i tipi di certificato (c.d. eliminazione logica).
    La cancellazione fisica e definitiva dell’iscrizione, tuttavia, dovrà essere operata dall’ufficio che a suo tempo ha iscritto la sentenza di fallimento. Pertanto, il sistema provvederà ad inviare automaticamente per via telematica un’apposita comunicazione all’ufficio iscrizione competente alla cancellazione fisica e definitiva (ossia l’ufficio che ha iscritto la sentenza di fallimento).
    Al predetto ufficio dovrà quindi essere trasmessa, dopo l’annotazione sul sistema, copia del provvedimento di cancellazione.
  2. MENZIONABILITÀ DELLE ISCRIZIONI DELLE SENTENZE DICHIARATIVE DI FALLIMENTO NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE RILASCIATO ALL’INTERESSATO (ARTT. 24 E 26 D.P.R. 313/2002 )
    In ordine al contenuto del certificato del casellario giudiziale rilasciato all’interessato devono registrarsi differenze connesse al tempo in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento.
    • R.D. 267/1942: dalla sentenza dichiarativa di fallimento scaturivano, a carico del cittadino fallito, una serie di incapacità personali che incidevano anche sul diritto di elettorato attivo e passivo. Pertanto, l’iscrizione delle notizie di fallimento era menzionata nel certificato elettorale richiesto dai comuni, nel certificato generale e civile rilasciato all’interessato, all’autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione.
      Intervenuta la riabilitazione civile, l’iscrizione dei fatti concernenti il fallimento era menzionata nei soli certificati rilasciati all’autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, se questi ultimi richiesti ex art. 39 D.P.R. 313/02.
      L’entrata in vigore del D.lgs n. 5 del 2006, che ha abrogato l’istituto della riabilitazione civile e, tra l’altro, l’incapacità speciale in materia di elettorato già connessa allo status di fallito, ha comportato che le iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, se non intervenuta la riabilitazione, continueranno ad essere menzionate nel certificato rilasciato all’interessato, ma non in quello elettorale richiesto dai comuni.
    • Le modifiche introdotte successivamente dal D.Lgs 169/2007 hanno solo parzialmente mitigato l’effetto della abrogazione dell’istituto della riabilitazione. Infatti la nuova disciplina, limitatamente alle procedure aperte a far data dal 16 gennaio 2006, ha equiparato, in materia di casellario giudiziale, gli effetti della chiusura del fallimento a quelli determinati dall’abrogato istituto della riabilitazione. Le procedure concorsuali definite con sentenza emessa in data antecedente all’ entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 restano soggette alla previgente disciplina.
      Pertanto, la menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato delle iscrizioni in materia fallimentare, qualora sia intervenuto provvedimento di chiusura della procedura concorsuale aperta dopo il 15 gennaio 2006, è assimilata ai casi in cui è intervenuta riabilitazione; qualora, viceversa, il provvedimento di chiusura della procedura concorsuale riguardi una procedura aperta in epoca antecedente il 15 gennaio 2006, il certificato è sempre positivo (1).
      Il citato decreto legislativo, dispone, inoltre, che le sentenze emesse dopo il 31 dicembre 2007 non dovranno essere più iscritte nel casellario 2.
      Si evidenzia, inoltre, che in tale materia la giurisprudenza è orientata a dichiarare inammissibili le richieste di riabilitazione civile da parte dell’interessato, cagionando una evidente disparità di trattamento tra diversi soggetti che si trovano nelle stesse condizioni.
    Nel contesto illustrato, è intervenuta la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo precedente alle modifiche introdotte, “in quanto stabiliscono che le incapacità personali del fallito perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale”.

    Al fine di coordinare la pubblicità delle notizie relative al fallimento, operata mediante l’emissione del certificato del casellario, sono stati effettuati una serie di interventi sul SIC, nel senso di estendere gli effetti della chiusura del fallimento, riconducibili a quelli della riabilitazione, anche ai fallimenti dichiarati in data antecedente al 16 gennaio 2006.
    Attraverso detti interventi operati direttamente sulle procedure della certificazione del SIC, anche le sentenze di fallimento antecedenti al 16 gennaio 2006 (e per le quali risulti annotato sul sistema la chiusura del fallimento) non saranno più menzionabili nel certificato richiesto dall’interessato (artt. 24. 26 e 28 D.P.R. 313/2002).

Inoltre, al fine di migliorare la comprensibilità e la lettura del certificato del casellario giudiziale rilasciato alla Autorità Giudiziaria (art. 21 D.P.R. 313/2002) e alla Pubblica amministrazione (art. 39 D.P.R. 313/2002), nonché della visura delle iscrizioni richiesta dall’interessato (le sentenze di fallimento continueranno ad essere menzionate fino a quando la relativa iscrizione non verrà eliminata), è stato previsto un ulteriore intervento attraverso il quale, dopo l’annotazione relativa al decreto di chiusura del fallimento, il sistema riporterà un’apposita avvertenza. In particolare:

  1. nelle sentenze di fallimento, per le quali risulti sul sistema l’ apertura della procedura concorsuale a far data dal 16 gennaio 2006 e sia annotato il decreto di chiusura, sarà riportato il seguente testo: Fallimento non menzionabile nel certificato del casellario rilasciato all’interessato, per effetto dell’art. 21, comma 2, D.lgs 169/2007 che dispone: per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell’articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e dell’articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.
  2. nelle sentenze di fallimento, antecedenti il 16 gennaio 2006, per le quali risulti annotato il solo decreto di chiusura, viceversa, sarà riportato il seguente testo: Fallimento non menzionabile nel certificato del casellario rilasciato all’interessato ai sensi dell’articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e dell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, per effetto della sentenza n. 39 del 27.2.2008 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, nel testo anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, nella parte in cui stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

Si pregano le SS.LL. di disporre che della presente nota sia data conoscenza agli Uffici Giudiziari del distretto. La circolare è reperibile sul Sistema Informativo del Casellario (all’indirizzo: https://casellario.giustizia.it/nsc/), sul sito intranet del casellario (all’indirizzo: http://casellario.giustizia.it/) e sul sito giustizia (http://www.giustizia.it).

Roma, 22 settembre 2008


IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Laudati

(1) A seguito della modifica dell’articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 167, che dispone: con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento (cfr. art. 9, comma 3, decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169, )è stata data applicazione alla disposizione contenuta nel decreto legislativo all’art. 21, comma 2, che dispone in particolare che per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell’articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento. Pertanto, sul SIC le sentenze di fallimento successive al 16 gennaio 2006 e per le quali risulti disposta la chiusura del fallimento, non sono più menzionate nel certificato richiesto dall’interessato. Mentre continuano ad essere riportate nei certificati richiesti dall’autorità giudiziaria (art. 21) e dalla pubblica amministrazione (art. 39).

2. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169 (vds circolare n. 3974 del 4 ottobre 2007) alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di seguito elencate, sono state abrogate a decorrere dal 1/1/2008, data di entrata in vigore del decreto legislative: a) articolo 3 (L), comma 1, lettera q); b) articolo 5 (L), comma 2, lettera i); c) articolo 24 (L), comma 1, lettera n); d) articolo 25 (L), comma 1, lettera n); e) articolo 26 (L), comma 1, lettera b).