Decreto 3 giugno 2009 - Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei giudici onorari di Tribunale

3 giugno 2009

(pubblicato nella GU n. 138 del 17-6-2009 )

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale, con il quale e' stato recepito il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n. P-8620/2009 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale;

Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.
Disposizioni di carattere generale

  1. I giudici onorari di Tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio.
  2. Il numero dei giudici onorari presso ogni Tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.
Nomina (requisiti e documentazione)

  1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di Tribunale e' necessario che l'aspirante:

    I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell'incarico da confermare, salvo quanto previsto al comma 1, lettera d) che precede. 
     
    1. sia cittadino italiano;
    2. abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
    3. abbia l'idoneità fisica e psichica;
    4. abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla scadenza dell'incarico da confermare;
    5. abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
    6. abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle Università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
    7. non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
    8. abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
       
  2. Per la nomina a giudice onorario del Tribunale ordinario di Bolzano e' richiesta inoltre:
     
    1. adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
    2. appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).
       
  3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

    La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (Mod. N) reperibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it) e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai Mod. N. 1 e N. 2 reperibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it), al Presidente della Corte di appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della giustizia che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di Tribunale.

    L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilità della domanda.

    Chi e' iscritto all'albo degli avvocati puo' presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

    Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di essere assegnato.

    Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

    L'Amministrazione non provvede a regolarizzare integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.

    Ogni aspirante dovrà dichiarare:
     
    1. il proprio cognome e nome;  
    2. la data ed il luogo di nascita;  
    3. idoneità fisica e psichica;  
    4. il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;  
    5. l'Università presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;  
    6. il possesso della cittadinanza italiana;  
    7. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  
    8. di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;  
    9. di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;  
    10. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;  
    11. di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovrà allegare il provvedimento);  
    12. di non versare in alcuna delle cause d'incompatibilità previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;  
    13. di non versare in nessuna causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 5).

      Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del Tribunale di Bolzano, inoltre:  

    14. di essere in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;  
    15. l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.  
    16. In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
       
  4. Presentazione dei documenti.

    Nei termini di cui al comma 3, dovranno essere prodotti dall'interessato:
     
    1. istanza di nomina (Mod. N);
    2. certificato medico attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);
    3. nullaosta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro;
    4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N. 1);
    5. dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale presso il quale abbia a svolgere le funzioni o onorarie attribuitegli, nonche' a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici e a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N. 2);
    6. documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 4;
    7. fotocopia del documento d'identità (nel caso in cui l'istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);
    8. codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze).  
       
  5. Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce:
     
    1. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
    2. certificato penale;
    3. rapporto informativo del prefetto;
    4. parere motivato del competente consiglio dell'Ordine degli avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.

Art. 3.
Procedimento per la nomina

  1. Il Presidente della Corte di appello provvede, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di Tribunale a convocare il Consiglio m per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive.

    La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui all'art. 2. La predetta proposta di graduatoria verrà pubblicata presso la segreteria del Consiglio oltre che sul sito del Consiglio superiore della magistratura.

    Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura.

    Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

    Il Consiglio superiore della magistratura procederà alla copertura dei posti vacanti iniziando dall'ufficio situato nella città sede della Corte d'appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascun Tribunale.

    Coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a giudice onorario di Tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari sia come giudice onorario che come vice procuratore onorario.

    In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della Corte di appello puo' richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo.

    Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 2, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del presidente della Corte di appello.
     
  2. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:
     
    1. possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudiziario;
    2. inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;
    3. inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;
    4. idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;
    5. eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.
       
  3. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine di appartenenza.
     
  4. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Corte di appello, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
     
  5. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio superiore della magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di appello, in originale e in copia. 
     
  6. Ad avvenuta nomina, sarà cura degli Uffici interessati comunicare al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
    Dovrà, altresì, essere comunicata dal Presidente del Tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

Art. 4.
Titoli di preferenza
 

  1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
     
    1. delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
    2. della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
    3. dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
    4. delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
    5. delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

  1. tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;
  2. tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;
  3. tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
  4. a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.
Incompatibilità
 

  1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di Tribunale:
     
    1. a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
    2. b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
    3. c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
    4. d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
    5. e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
       
  2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di Tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
     
  3. Non e' compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
     
  4. Il giudice onorario di Tribunale non puo' assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
     
  5. Non si estendono ai giudici onorari di Tribunale le incompatibilità previste dall'art. 18 ord. giud.
     
  6. La disposizioni di cui all'art. 19 ord. giud. Sulle incompatibilità per i rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano ai giudici onorari di Tribunale, secondo i criteri dettati dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura adottata con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.
     
  7. Si applica ai giudici onorari di Tribunale l'art. 8 cpv. del testo unico leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361); stante l'inapplicabilità dell'aspettativa e del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.
Tirocinio

  1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di Tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Presidenti di Tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie, ed i Consigli giudiziari individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento.
     
  2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
     
  3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di Tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
     
  4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
     
  5. Nell'ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta dal magistrato onorario, il Presidente del Tribunale valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il Presidente del Tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies comma 2, lett. c) ord. giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.

Art. 7.
Conferma

  1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.
     
  2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
     
  3. Alla domanda di conferma da presentare al Presidente del Tribunale almeno sei mesi prima della scadenza del mandato (art. 8, n. 3 del presente decreto), redatta sull'apposito modulo (Mod. C, allegato) debitamente compilato dall'interessato dovranno essere allegate:
     
    1. certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g) (Mod. C.1, allegato);
    2. dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale presso il quale svolge le funzioni (art. 5); (Mod. C.2 allegato);
    3. dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 ord. giud. (art.5); (Mod. C. 1, allegato).
       
  4. Il Presidente del Tribunale redigerà apposita relazione sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.
     
  5. Ai fini della conferma, i Consigli giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Presidente del Tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attività.

Art. 8.
Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

  1. La nomina a giudice onorario di Tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
     
  2. Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario di Tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.
     
  3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma (Mod. C, allegato) ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.
     
  4. La domanda di conferma va presentata al Presidente del Tribunale che, una volta istruita, la trasmette al Presidente della Corte di appello con il proprio parere motivato.
     
  5. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
     
  6. La nomina dei giudici onorari di Tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, primo comma, ord. giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.
Assegnazione ad altro ufficio o funzione

  1. Il giudice onorario di Tribunale puo' presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altro Tribunale partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
     
  2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il giudice onorario di Tribunale dovrà dimettersi dal precedente incarico.
     
  3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di Tribunale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
     
  4. In ogni caso la durata complessiva dell'attività di giudice onorario di Tribunale non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.
     
  5. Il giudice onorario di Tribunale puo' presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell' ordinaria procedura di cui all'art. 3, deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.
Doveri e diritti

  1. Il giudice onorario di Tribunale e' tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell'imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonché all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
     
  2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.
Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari ditribunale

  1. Il Presidente del Tribunale ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito puo' essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.
     
  2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, e' fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.
     
  3. Il Presidente del Tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.
Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

  1. 1. Il giudice onorario di Tribunale cessa dall'incarico:
     
    1. a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;
    2. b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
    3. c) per dimissioni.
       
  2. 2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
     
    1. a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine piu' breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 ord. giud.;
    2. b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
    3. c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.
       
  3. 3. Il giudice onorario di tribunale e' revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.
Procedura per la decadenza e revoca

  1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiche' si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.
     
  2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 12, comma 2, lettera c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il Presidente del Tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, puo', in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza del giudice onorario.
     
  3. Il Consiglio giudiziario dovrà formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato puo' presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
     
  4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

    4-bis. Nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente procedimento penale a carico del magistrato onorario, il Presidente del Tribunale, valutate le ragioni di economia istruttoria e per evitare pronunce contraddittorie, puo' richiedere la sospensione del procedimento fino alla definizione del procedimento penale. In tal caso, trasmette la richiesta al Consiglio giudiziario che, espresso il suo parere, a sua volta la trasmette al Consiglio superiore della magistratura per la decisione. Il procedimento riprende il suo corso appena viene comunicata, la definizione del procedimento penale.
    La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza irrevocabile prevista dall'art. 442, comma 2 c.p.p,. hanno autorità di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

    4-ter. Il Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Presidente del Tribunale, sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.
    La sospensione permane fino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. La sospensione e' revocata, anche d'ufficio, allorché la misura cautelare personale e' revocata per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Può essere revocata, previo parere del Consiglio giudiziario, negli altri casi di revoca o cessazione degli effetti della misura cautelare.

    4-quater. Quando il magistrato onorario e' sottoposto a procedimento penale o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Presidente del Tribunale puo' chiederne la sospensione cautelare dalle funzioni, anche prima dell'inizio del procedimento di revoca o decadenza.
    Il Presidente del Tribunale trasmette la richiesta di sospensione al Consiglio giudiziario che, convocato l'interessato con un preavviso di almeno tre giorni, dopo averlo sentito anche con l'assistenza di un difensore, o averne constatato la mancata comparizione, esprime il proprio parere e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura per la decisione.
    La sospensione puo' essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura, anche d'ufficio, previo parere del Consiglio giudiziario.
    La sospensione cessa di avere efficacia, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, quando sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non piu' soggetta ad impugnazione, e, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento di revoca o di decadenza, al momento dell'archiviazione di detto procedimento.
     
  5. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si e' rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; in caso contrario viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo della facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale e' scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.
     
  6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi puo' presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.
     
  7. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.
     
  8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.
     
  9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e' dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
     
  10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice onorario di Tribunale, il Presidente del Tribunale chiede al Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio superiore della magistratura.

Roma, 3 giugno 2009
 

 (pubblicato nella GU n. 138 del 17-6-2009 )

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto il decreto  ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per la  nomina  e  la  conferma  dei giudici onorari di Tribunale, con il quale  e'  stato  recepito  il  testo  della  circolare del Consiglio superiore   della   magistratura   P-10358/2003   coordinato  con  le successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n. P-8620/2009 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha apportato  ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale;
  Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca  il  testo  della  circolare  del Consiglio superiore della magistratura  n.  P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'art.  42-ter,  ultimo  comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

 Decreta:

 Art. 1.
Disposizioni di carattere generale

  1.  I  giudici  onorari  di Tribunale sono nominati con decreto del Ministro  della  giustizia,  in  conformità  della deliberazione del Consiglio  superiore  della  magistratura,  su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio.

  2.  Il  numero  dei  giudici onorari presso ogni Tribunale non può essere  superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico  per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio  -  da  motivare  espressamente - consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.
Nomina (requisiti e documentazione)

  1.  Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di Tribunale e' necessario che l'aspirante:
   a) sia cittadino italiano;
   b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
   c) abbia l'idoneità fisica e psichica;
   d)  abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a  sessantanove  anni con riferimento, per la nomina, alla data della relativa  delibera e, per la conferma, alla scadenza dell'incarico da confermare;
   e)  abbia  la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha  sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda, fatta  eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
   f)  abbia  conseguito  la  laurea  in  giurisprudenza  (laurea  in giurisprudenza  quadriennale  di  cui alla legislazione universitaria previgente  all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei   corsi   universitari  o  laurea  specialistica)  in  una  delle Università  della  Repubblica  o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
   g)  non  abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva  per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
   h)   abbia  tenuto  condotta  incensurabile  così  come  previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
  I  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data di scadenza del termine  per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell'incarico  da  confermare,  salvo  quanto  previsto  al  comma 1, lettera d) che precede.

  2.  Per  la  nomina  a  giudice onorario del Tribunale ordinario di Bolzano e' richiesta inoltre:
   a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
   b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

  3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.
  La  presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione  deve  avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio  superiore  della  magistratura  l'apposito modulo (Mod. N) reperibile  sul  sito  del  Consiglio  superiore  della  magistratura (www.csm.it)  e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  detto  modulo debitamente compilato  e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai Mod.  N.  1  e N. 2 reperibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura  (www.csm.it),  al Presidente della Corte di appello nel cui  distretto  ricadono  gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro  e  non  oltre  il termine di quaranta giorni a decorrere dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del  Ministero  della  giustizia che recepisce la delibera consiliare con  la  quale  vengono  aperti  i termini per la presentazione delle domande  per  la  partecipazione  alle  procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di Tribunale.
  L'omissione  anche di una soltanto delle modalità di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilità della domanda.
  Chi  e'  iscritto  all'albo  degli avvocati puo' presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.
  Nelle  domande  deve  essere  complessivamente  indicato  un numero massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di essere assegnato.
  Le  indicazioni  di  sedi  eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.
  L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità per mancata ricezione  della  domanda  cartacea,  ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
  L'Amministrazione   non   provvede   a  regolarizzare  integrare  o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.
  Ogni aspirante dovrà dichiarare:
   a) il proprio cognome e nome;
   b) la data ed il luogo di nascita;
   c) idoneità fisica e psichica;
   d)  il  numero  di  codice  fiscale,  allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   e)  l'Università presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;
   f) il possesso della cittadinanza italiana;
   g)  il  comune  nelle  cui  liste  elettorali e' iscritto ovvero i motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste medesime;
   h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva  per  contravvenzioni  e  di  non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
   i)  di  non  aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario  giudiziale  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;
   j)  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
   k)  di  non  essere  mai  stato  revocato  o  non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovrà allegare il provvedimento);
   l)  di  non  versare  in  alcuna  delle  cause  d'incompatibilità previste  dall'art.  42-quater  del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
   m)  di  non  versare  in nessuna causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 5).

  Per  gli  aspiranti alla nomina a giudice onorario del Tribunale di Bolzano, inoltre:
   n)  di  essere  in  possesso  dell'attestato previsto dall'art. 4, comma  3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   o)  l'appartenenza  ad  uno  dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.
  In  calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l'aspirante deve apporre la  propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  4. Presentazione dei documenti.
  Nei   termini   di   cui  al  comma  3,  dovranno  essere  prodotti dall'interessato:
   a) istanza di nomina (Mod. N);
   b)  certificato  medico  attestante  l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);
   c) nullaosta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro;
   d)  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà con la quale, tra  l'altro,  l'interessato  dichiara  l'insussistenza  di  cause di incompatibilità  ai  sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N. 1);
   e)  dichiarazione  con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la  professione  forense  nell'ambito  del  Circondario del Tribunale presso   il   quale   abbia   a   svolgere  le  funzioni  o  onorarie attribuitegli,  nonche'  a  non  rappresentare  o difendere le parti, nelle  fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici  e  a  cessare  dalle  funzioni  di  magistrato  onorario e di componente  laico  di  altri  organi  giudicanti entro e non oltre il trentesimo  giorno  dalla  comunicazione  del decreto ministeriale di nomina (Mod. N. 2);
   f)  documenti  comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 4;
   g) fotocopia del documento d'identità (nel caso in cui l'istanza, dopo  aver  inserito  i  dati  nel  form  presente  sul sito internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);
   h)   codice   fiscale  (fotocopia  della  tessera  rilasciata  dal Ministero dell'economia e delle finanze).

  5. Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce:
   a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
   b) certificato penale;
   c) rapporto informativo del prefetto;
   d)  parere  motivato  del  competente  consiglio dell'Ordine degli avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.

Art. 3.
Procedimento per la nomina

  1.  Il  Presidente  della  Corte  di  appello  provvede,  una volta istruite  le  istanze  di  nomina  dei giudici onorari di Tribunale a convocare il Consiglio m per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli  aspiranti  giudici  onorari  e  per  la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive.
La  proposta  di  graduatoria  predisposta  dal Consiglio giudiziario comprende  tutti  gli  aspiranti  alla  nomina  che  hanno presentato istanza  nel  termine  di  cui  all'art.  2.  La predetta proposta di graduatoria  verrà  pubblicata  presso la segreteria del Consiglio oltre che sul sito del Consiglio superiore della magistratura.
  Eventuali  osservazioni  nei  confronti della graduatoria, proposte entro  20  giorni  dalla  sua  approvazione  da  parte  del Consiglio giudiziario,  saranno  valutate  dallo  stesso  Consiglio giudiziario prima  dell'inoltro  della  graduatoria  al Consiglio superiore della magistratura.
  Predisposta  la  proposta  di  graduatoria il Consiglio giudiziario provvede  ad  inviarla  con i relativi atti (in originale e in copia) entro  novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
  Il Consiglio superiore della magistratura procederà alla copertura dei  posti  vacanti  iniziando dall'ufficio situato nella città sede della   Corte  d'appello  e  proseguendo  in  ordine  decrescente  in relazione agli organici di ciascun Tribunale.
  Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  verrà utilizzata dal Consiglio  superiore  della  magistratura fino alla pubblicazione del successivo  bando  di  concorso,  al  fine  di coprire i posti resisi eventualmente   vacanti  a  seguito  del  verificarsi  di  una  delle condizioni  previste  dall'art.  12 del presente decreto. La nomina a giudice   onorario   di   Tribunale  caduca  ogni  ulteriore  istanza presentata  presso  altri uffici giudiziari sia come giudice onorario che come vice procuratore onorario.
  In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della Corte di  appello puo' richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo.
  Eventuali   istanze   di  nomina  pervenute  oltre  il  termine  di presentazione  delle  istanze  di  cui  all'art.  2,  sono dichiarate inammissibili   con  provvedimento  del  presidente  della  Corte  di appello.

  2.   Le   proposte   dei   Consigli   giudiziari   dovranno  essere espressamente motivate sui seguenti punti:
   a)  possesso  da  parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti  oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudiziario;
   b)  inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano  avuto  in  passato  la  conferma  nell'incarico da parte del Consiglio   superiore  della  magistratura  o  siano  state  da  esso revocate;
   c)   inesistenza   di   fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto dell'attività   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialità nell'amministrazione della giustizia;
   d)   idoneità  degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da  provate  garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;
   e)  eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali  a  carico degli aspiranti.

  3.  Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i  Consigli  giudiziari,  nella  redazione  delle  proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine di appartenenza.

  4.  I  dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Corte di appello, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria  attesteranno  la  regolare allegazione della documentazione per  le  istanze  di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo  delle  pratiche  corredate  da  tutta  la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

  5.  Le  istanze  di  nomina  e  le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio  superiore  della  magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di appello, in originale e in copia.

  6.   Ad  avvenuta  nomina,  sarà  cura  degli  Uffici  interessati comunicare  al  Consiglio superiore della magistratura e al Ministero la  presa  di  possesso,  mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovrà,  altresì,  essere comunicata dal Presidente del Tribunale la mancata  presa  di  possesso  nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

Art. 4.
Titoli di preferenza

  1.  Costituisce  titolo  di  preferenza  per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
   a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
   b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco  speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
   c)  dell'insegnamento  di  materie  giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
   d)   delle  funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e segreterie  giudiziarie  con  qualifica  di dirigente o con qualifica corrispondente   alla   soppressa   carriera  direttiva,  sempre  che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
   e)  delle  funzioni  con  qualifica  di  dirigente o con qualifica corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

  2.  Costituisce,  altresi',  titolo  di  preferenza,  in assenza di quelli  sopra  indicati,  il  conseguimento  del  diploma biennale di specializzazione  per  le  professioni  legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

  3.  Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
   a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e)  del  precedente  comma  primo,  prevale la maggiore anzianità di servizio;
   b)  tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;
   c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
   d)  a  residuale  parità  di titoli si dà preferenza alla minore
anzianità anagrafica.
  I  documenti  comprovanti  il  possesso  dei suddetti titoli devono contenere  l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di  possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali)   e   di   cessazione   eventualmente   già  avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni.
  La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
  I   titoli   di   preferenza   conseguiti   o   comunque   prodotti dall'aspirante  oltre  il  termine  di  scadenza per la presentazione delle  domande  non  possono  essere  presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.
Incompatibilità

  1.  Non  possono  esercitare  le  funzioni  di  giudice onorario di Tribunale:
   a)  i  membri  del  Parlamento  nazionale ed europeo, i membri del Governo,  i  titolari  di  cariche  elettive ed i membri delle giunte degli  enti  territoriali,  i  componenti  degli  organi  deputati al controllo  sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
   b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
   c)  coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
   d)   gli   appartenenti   ad  associazioni  i  cui  vincoli  siano incompatibili    con    l'esercizio   indipendente   della   funzione giurisdizionale;
   e)  coloro  che  svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività  professionale  non  occasionale  per  conto  di imprese di assicurazione   o   bancaria,  ovvero  per  istituti  o  società  di intermediazione finanziaria.

  2.  Gli  avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare  la  professione  forense  dinanzi  agli uffici giudiziari compresi  nel  circondario  del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di Tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

  3.   Non  e'  compatibile  con  le  funzioni  onorarie  l'esercizio dell'attività   legale  c.d.  stragiudiziale  diretta  all'esercizio dell'attività  professionale  davanti  all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

  4. Il giudice onorario di Tribunale non puo' assumere l'incarico di consulente,  perito  o  interprete  nei  procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

  5.   Non   si   estendono   ai  giudici  onorari  di  Tribunale  le incompatibilità previste dall'art. 18 ord. giud.  

  6.   La   disposizioni   di   cui  all'art.  19  ord.  giud.  Sulle incompatibilità  per  i rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza  con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano  ai giudici onorari di Tribunale, secondo i criteri dettati dalla  circolare  del Consiglio superiore della magistratura adottata con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.

  7.  Si  applica  ai  giudici onorari di Tribunale l'art. 8 cpv. del testo unico leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo  1957 n. 361); stante l'inapplicabilità dell'aspettativa e del  trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui  ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.
Tirocinio

  1.  Ai  fini di consentire ai giudici onorari di Tribunale di nuova nomina  una  indispensabile formazione professionale, i Presidenti di Tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo  di  tirocinio  della durata di quattro mesi (due nel settore civile  e  due  in  quello  penale)  anteriormente  all'assunzione di funzioni  giudiziarie,  ed  i  Consigli giudiziari individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento.

  2.  Il  tirocinio  si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto  seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.

  3.  Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di  incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di  Tribunale,  mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.

  4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in  una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità  del  magistrato  onorario nell'esame e nello studio degli  atti  processuali,  nonche'  sulla  redazione delle minute dei provvedimenti   e   sulle  attitudini  all'esercizio  delle  funzioni giurisdizionali.

  5.  Nell'ipotesi  in  cui  anche  in  un  solo  settore  vi sia una valutazione  negativa  dell'attività svolta dal magistrato onorario, il  Presidente  del  Tribunale  valuta  se  rinnovare  il  periodo di tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito   del  tirocinio  sia  ancora  negativo,  il  Presidente  del Tribunale  redige  apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies comma 2, lett. c) ord. giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.

Art. 7.
Conferma

  1.  Ai  fini  della conferma, il Consiglio giudiziario esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione  dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di  ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.

  2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

  3.  Alla  domanda  di  conferma  da  presentare  al  Presidente del Tribunale  almeno  sei mesi prima della scadenza del mandato (art. 8, n.  3  del  presente  decreto), redatta sull'apposito modulo (Mod. C, allegato)  debitamente  compilato  dall'interessato  dovranno  essere allegate:
   a)  certificazione  o  autocertificazione  dei  requisiti  di  cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g) (Mod. C.1, allegato);
   b)   dichiarazione  con  cui  il  confermando  si  impegna  a  non esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del Circondario del Tribunale  presso  il  quale  svolge  le funzioni (art. 5); (Mod. C.2 allegato);
   c)  dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 ord. giud. (art.5); (Mod. C. 1, allegato).

  4.   Il  Presidente  del  Tribunale  redigerà  apposita  relazione sull'attività  svolta  dall'interessato  nel  triennio  decorso, con l'allegazione  dei  prospetti  statistici  relativi a detto periodo e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

  5.  Ai  fini  della  conferma, i Consigli giudiziari terranno conto della  valutazione  espressa  dal  Presidente del Tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attività.

Art. 8.
Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

  1.  La  nomina  a giudice onorario di Tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

  2.  Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza di  nomina  a  giudice onorario di Tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.

  3.  Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale  gli  interessati  dovranno  presentare domanda di conferma (Mod.  C,  allegato)  ed  i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

  4. La domanda di conferma va presentata al Presidente del Tribunale che,  una  volta  istruita, la trasmette al Presidente della Corte di appello con il proprio parere motivato.

  5.  Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario esprime un giudizio   di   idoneità  alla  continuazione  dell'esercizio  delle funzioni  sulla  base  di  ogni  elemento  utile,  compreso l'esame a campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

  6.  La  nomina dei giudici onorari di Tribunale, pur avendo effetto dalla  data  del  decreto  ministeriale di cui all'art. 42-ter, primo comma,  ord.  giud.,  ha  durata  triennale  con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.
Assegnazione ad altro ufficio o funzione

  1.  Il giudice onorario di Tribunale puo' presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altro Tribunale partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.

  2.  Entro  trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il  giudice  onorario  di  Tribunale dovrà dimettersi dal precedente incarico.

  3.  In  caso  di  assegnazione  ad  altro  ufficio,  secondo quanto previsto  dai  precedenti commi, al giudice onorario di Tribunale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

  4.  In  ogni  caso  la durata complessiva dell'attività di giudice onorario di Tribunale non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.

  5.  Il giudice onorario di Tribunale puo' presentare domanda per la partecipazione  alle  procedure  di  selezione  per  la nomina a vice procuratore  onorario  o  a  giudice  di  pace.  L'eventuale nomina a seguito  dell'espletamento  dell' ordinaria procedura di cui all'art. 3,  deve  intendersi  nomina  ad  una  funzione  onoraria  diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.
Doveri e diritti

  1.  Il  giudice  onorario  di Tribunale e' tenuto a svolgere le sue funzioni  in  posizione  di  assoluta  indipendenza ed autonomia, nel rispetto  dell'imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione  giurisdizionale,  nonché all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

  2.  La  competente  autorità  giudiziaria  dovrà  dare tempestiva comunicazione   al   Consiglio  superiore  della  magistratura  della pendenza  di  procedimenti  penali  instaurati  successivamente  alla nomina  o  conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le  opportune  valutazioni  in  ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.
Sorveglianza  sull'adempimento  dei  doveri  dei  giudici  onorari di tribunale

  1.   Il   Presidente   del   Tribunale  ha  l'obbligo  di  vigilare sull'attività  dei  giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  al  Consiglio  giudiziario  sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito puo' essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.

  2.  Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, e' fatto obbligo  al  capo  dell'ufficio  di  vigilare  sulla effettiva durata dell'incarico  del  magistrato  onorario,  attivando  tempestivamente prima  della  scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

  3.  Il  Presidente  del Tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti  di  possibile  rilievo  ai  fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.
Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

  1. Il giudice onorario di Tribunale cessa dall'incarico:
   a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;
   b)  per  scadenza  del  termine  di  durata  della  nomina o della conferma;
   c) per dimissioni.

  2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
   a)   se  non  assume  le  funzioni  entro  sessanta  giorni  dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine piu'  breve  eventualmente  fissato  dal  Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 ord. giud.;
   b)   se   non   esercita   volontariamente  le  funzioni  inerenti all'ufficio;
   c)  se  viene  meno  uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.
  3.  Il  giudice  onorario  di tribunale e' revocato dall'ufficio in caso  di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.
Procedura per la decadenza e revoca

  1.  Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste  dalle  lettere  a)  e  c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo   precedente,   poiche'  si  tratta  di  prendere  atto dell'accadimento   di   un   fatto   al   quale  la  legge  ricollega automaticamente  determinati  effetti,  il  Consiglio superiore della magistratura  dispone  la immediata decadenza del magistrato onorario appena   la   condizione   si   verifica   senza  disporre  ulteriori accertamenti.

  2.  Nelle  ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di  uno  dei  requisiti  necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità  (art.  12,  comma  2,  lettera  c)  e di revoca per inosservanza  dei  doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il Presidente  del  Tribunale  che  abbia  avuto notizia di un fatto che possa  dar  luogo  alla  decadenza  o  alla  revoca  per  le  ragioni sopraindicate,   puo',   in   ogni  momento,  proporre  al  Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza del giudice onorario.

  3.  Il  Consiglio  giudiziario  dovrà  formulare  la contestazione indicando   succintamente,   i   fatti  suscettibili  di  determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti  sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni  dal  ricevimento  dell'atto,  l'interessato  puo'  presentare memorie  e  documenti  o  indicare  circostanze  sulle quali richiede indagini o testimonianze.

  4.  Ove  debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
  4-bis.   Nel  caso  in  cui  per  gli  stessi  fatti  sia  pendente procedimento  penale  a carico del magistrato onorario, il Presidente del  Tribunale,  valutate  le  ragioni  di economia istruttoria e per evitare  pronunce contraddittorie, puo' richiedere la sospensione del procedimento  fino  alla  definizione del procedimento penale. In tal caso,  trasmette  la richiesta al Consiglio giudiziario che, espresso il  suo parere, a sua volta la trasmette al Consiglio superiore della magistratura  per la decisione. Il procedimento riprende il suo corso appena viene comunicata, la definizione del procedimento penale.
  La   sentenza   penale  irrevocabile  di  condanna  e  la  sentenza irrevocabile  prevista dall'art. 442, comma 2 c.p.p,. hanno autorità di  cosa  giudicata  nel  procedimento  di decadenza o revoca, quanto all'accertamento  della  sussistenza  del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
  La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata   nel   procedimento   di   decadenza   o   revoca   quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

  4-ter.  Il Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Presidente  del  Tribunale,  sospende  dalle  funzioni  il magistrato onorario  sottoposto  a  procedimento  penale,  nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.
  La  sospensione permane fino alla sentenza di non luogo a procedere non  più  soggetta  ad  impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.   La   sospensione  e'  revocata,  anche  d'ufficio, allorché  la  misura cautelare personale e' revocata per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Può essere revocata, previo parere del Consiglio  giudiziario, negli altri casi di revoca o cessazione degli effetti della misura cautelare.
  4-quater.   Quando   il   magistrato   onorario   e'  sottoposto  a procedimento  penale  o  quando  al  medesimo possono essere ascritti fatti  rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza che, per  la  loro  gravità,  siano  incompatibili  con l'esercizio delle funzioni,  il  Presidente del Tribunale puo' chiederne la sospensione cautelare dalle funzioni, anche prima dell'inizio del procedimento di revoca o decadenza.
  Il  Presidente  del Tribunale trasmette la richiesta di sospensione al   Consiglio   giudiziario  che,  convocato  l'interessato  con  un preavviso  di  almeno  tre  giorni,  dopo  averlo  sentito  anche con l'assistenza   di  un  difensore,  o  averne  constatato  la  mancata comparizione,  esprime  il proprio parere e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura per la decisione.
  La  sospensione  puo' essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura,   anche   d'ufficio,   previo   parere   del  Consiglio giudiziario.
  La sospensione cessa di avere efficacia, per il magistrato onorario sottoposto  a procedimento penale, quando sia prosciolto con sentenza irrevocabile  ovvero  sia  pronunciata nei suoi confronti sentenza di non  luogo  a  procedere non piu' soggetta ad impugnazione, e, per il magistrato   onorario  sottoposto  a  procedimento  di  revoca  o  di decadenza, al momento dell'archiviazione di detto procedimento.

  5.  Il  Consiglio  giudiziario,  anche all'esito degli accertamenti effettuati,   se   la  notizia  si  e'  rivelata  infondata,  dispone l'archiviazione  del procedimento; in caso contrario viene notificato tempestivamente  all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo della facoltà di prendere visione degli  atti  relativi  alla  notizia  dalla  quale  e'  scaturito  il procedimento  e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito,  altresì,  che potrà comparire personalmente, che potrà essere  assistito  da  un  difensore  scelto  tra i magistrati, anche onorari,  appartenenti  all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero  Foro  e  che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento  si  procederà  in  sua  assenza. La data fissata per la deliberazione  deve  essere  notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.
  6.   Ciascun  membro  del  Consiglio  giudiziario  ha  facoltà  di rivolgere  domande  all'interessato  sui fatti a lui riferiti. Questi puo'  presentare  memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di  non  aver  potuto  produrre  in  precedenza. Il Presidente dà la parola  al  difensore,  se presente, ed infine all'interessato che la richieda.
  7. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta  motivata  di  decadenza  o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.
  8.   In  quanto  titolare  del  potere  decisionale,  il  Consiglio superiore  della  magistratura  potrà  accogliere  la  proposta  del Consiglio  giudiziario,  ovvero,  nel  caso  in cui la stessa non sia condivisa,  modificarla,  procedendo,  se  necessario,  a  richiedere chiarimenti  al  Consiglio  giudiziario  stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.
  9.  La  cessazione,  la  decadenza  o  la  revoca  dall'ufficio  e' dichiarata  o  disposta  con decreto del Ministro della giustizia, in conformità   alla   deliberazione   del  Consiglio  superiore  della magistratura.
  10.  In  caso  di  cessazione  e/o  revoca dall'incarico di giudice onorario   di  Tribunale,  il  Presidente  del  Tribunale  chiede  al Consiglio  superiore  della  magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo  della  graduatoria  deliberata  dal  Consiglio superiore della magistratura.

 Roma, 3 giugno 2009