Circolare 24 giugno 2005 - Legge 69/2005, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati

24 giugno 2005

Circolare 24 giugno 2005 - Legge 69/2005, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati. Questioni applicative in ordine alla diffusione internazionale delle ricerche, alla emissione del mandato di arresto europeo e alla comunicazione al Ministro della giustizia della revoca, annullamento o perdita di efficacia del provvedimento cautelare in base al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo.

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
ROMA

e p.c.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale della Polizia Criminale
ROMA

Il 14 maggio 2005, com'è noto, è entrata in vigore la legge n.69 recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI.
Orbene, in relazione alla entrata, in vigore di detta legge, le procedure da osservare in relazione alle ricerche dell'imputato e del condannato all'estero, dovranno tener conto dei seguenti aspetti.
L'articolo 9, par.3, della decisione quadro del Consiglio relativa almandato di arresto europeo ha espressamente equiparato una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen,effettuata in conformità dell'articolo 95 della relativa convenzione (C.A.A.S.), al mandato di arresto europeo, in attesa del ricevimento dell'originale in debita forma da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.

Conseguentemente, l'articolo 29 della legge n.69/2005 ha attribuito il potere di disporre la segnalazione in esame alle autorità giudiziarie competenti ad emettere il mandato di arresto europeo. E' stato, così, profondamente innovato il regime previgente, nel quale la segnalazione nel SIS., al pari di ogni domanda di arresto provvisorio dell'imputato o del condannato a fini estradizionali, era disposta dal Ministro della giustizia (art.720 co.5, c.p.p.) e materialmente inserito nel Sistema d'informazione Schengen dalla Divisione SI.RE.NE. del Ministero dell'Interno tramite appositi formulari.

Peraltro, la segnalazione immessa nel S.I.S. opera esclusivamente nei confronti degli Stati membri che aderiscono alla cd. area Schengen e che dispongono del collegamento con la banca dati del S.I.S.

Per gli altri Stati membri, le cui forze di polizia non hanno ancora accesso alla banca dati S.I.S.., le ricerche internazionali finalizzate alla localizzazione e all'arresto del ricercato continueranno ad essere disposte secondo il regime vigente.

In concreto, la diffusione delle ricerche continuerà ad essere effettuata, anche nel nuovo sistema di consegna basato sul mandato di arresto europeo, sia attraverso la Divisione SI.RE.NE. (per la cd.area Schengen, sia attraverso il Servizio Interpol (per tutti gli altri Stati), fintantoché non sarà operativo il nuovo sistema S.I.S. II, al quale aderiranno tutti gli Stati membri dell'U.E. (data prevista: marzo 2007).

A tal fine, si invitano le autorità giudiziarie che procedono a norma dell'articolo 29, co.2, l. 69/2005 a darne immediata comunicazione al Ministerodella giustizia che provvederà a trasmettere l'ordine di diffusione delle ricerche alla Direzione centrale di polizia criminale, Servizio Interpol, a norma dell'articolo 720, comma 5 c.p.p.

Per quanto riguarda le modalitàper l'inserimento nel S.I.S. della segnalazione ex art. 95 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, si evidenzia quanto segue.
Sulla base dei protocolli operativi elaborati dal gruppo di lavoro SIS/SIRENE del Consiglio della Unione europea, la segnalazione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite i formulari "A" ed "M" debitamente compilati, per il loro inserimento nella banca dati S.I.S.

Per quanto concerne le modalità per la emissione del mandato di arresto europeo, le autorità giudiziarie competenti ai sensi dell'art.29 della legge 69/2005, dovranno adottare un modello di mandato di arresto che corrisponda a quello allegato alla decisione quadro del Consiglio della Unione europea del 13 giugno 2002 (cfr. art. 30 legge 69/2005).
A tal fine, questo Dipartimento provvederà a trasmettere alle Corti d'appello e alle Procure Generali, per l'inoltro a tutti gli altri uffici interessati il documento in formato elettronico che contiene il modulo di mandato di arresto europeo. Il documento, in formato word, consente un rapido utilizzo da parte degli uffici giudiziari.

Si ricorda ches ai fini della tempestiva trasmissione del mandato di arresto europeo, da parte del Ministro della giustizia, a norma dell'articolo 4 della legge 69/2005 è necessario che i campi obbligatori del mandato di arresto europeo siano correttamente compilati.

A tal riguardo, si segnala che alcune disfunzioni verificatesi nella prassi applicativa della nuova procedura di consegna sono riconducibili ad una erronea compilazione del mandato ed in particolare, ad una carenza dì informazioni da parte dell'organo di emissione.

Si evidenzia pertanto che i campi a), b), c), e), h), i) del modello allegato sono obbligatori e debbono essere compilati dalla autorità giudiziaria dì emissione prima dell'invio del mandato di arresto europeo al Ministro della giustizia. L'ufficio giudiziario che emette il mandato di arresto europeo è tenuto, altresì, a compilare l'ultimo campo del modello, contenente il nome e la firma.
I campi d), f) e g) dovranno essere compilati soltanto ove ricorrano alcuni presupposti. Si tratta, rispettivamente, dei casi in cui il mandato di arresto europeo sia stato emesso per l'esecuzione di una pena applicata con sentenza contumaciale; o l'autorità giudiziaria ritiene utile specificare circostanze ulteriori relative al reato per il quale è stato emesso il mandato di arresto europeo; o l'autorità giudiziaria intenda richiedere, contestualmente all'arresto e alla consegna del ricercato, il sequestro e la consegna di beni.

Nel modello di mandato di arresto europeo allegato, il campo relativo alla autorità centrale è stato già riempito, conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 della legge di attuazione.
Da vari uffici giudiziari, è stato segnalato che l'articolo 31 della legge 69/2005, nel disporre che il Procuratore generale comunichi immediatamente al Ministro della giustizia la revoca, annullamento o perdita di efficacia della misura restrittiva della libertà personale, in base alla quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, non prevede le modalità con le quali il Procuratore generale viene a conoscenza della cessazione o modifica del titolo cautelare.

Fermi restando i diversi accorgimenti che ciascuno ufficio abbia ritenuto o riterrà più opportuni al fine di evitare ritardi nell'informare il procuratore generale circa la sopravvenuta inefficacia del mandato di arresto europeo, nell'ipotesi prevista dall'art. 31 legge 69/2005, si richiama l'attenzione degli uffici giudiziari sia alla corretta applicazione della circolare ministeriale n.545 del 20 giugno 1990, relativa alla cd. "esecuzione provvisoria"; sia alla tempestiva comunicazione all'ufficio del pubblico ministero dell'adozione dei provvedimenti liberatori susseguenti alla estinzione, per qualsivoglia motivo, della misura, cautelare.

A sua volta, l'ufficio del pubblico ministero dovrà informare il Procuratore generale della inefficacia del mandato dì arresto europeo determinata dalla cessazione della misura cautelare, così consentendol'adempimento dell'obbligo derivante dall'art.31 della legge n.69/2005.

I Sigg. Presidenti delle Corti di Appello e i Sigg. Procuratori Generali, nel dare conferma della ricezione della presente circolare, sono pregati di portare il contenuto della stessa a conoscenza di tutte le autorità giudiziarie del distretto interessate. 


Roma, 24 giugno 2005 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Augusta Iannini

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
Teresa Benvenuto